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Rendiconto senza registro di contabilità: è illegittimo?

È legale la decisione dell'assemblea di destinare i proventi del condominio ad accantonamento anziché ripartire le somme tra i condòmini?
Avv. Mariano Acquaviva Avv. Mariano Acquaviva 

Ci sono sentenze particolarmente gravide di spunti d'interesse; una di queste è senz'altro quella resa dal Tribunale di Monza l'8 febbraio 2022, n. 296, nella quale, tra le altre, è possibile rinvenire la risposta al seguente quesito: è illegittimo il rendiconto senza registro di contabilità?

In breve, la vicenda è la seguente: un condomino conveniva in giudizio la propria compagine per la dichiarazione di nullità e/o annullamento della delibera assembleare, impugnandola per molteplici motivi, i più rilevanti dei quali sono l'assenza del registro di contabilità prescritto ex art. 1130-bis cod. civ. e la decisione di destinare i proventi del condominio ad accantonamento anziché ripartire le somme tra i condòmini.

Si costituiva in giudizio il condominio eccependo, tra le altre cose, il difetto di legittimazione ad agire dell'attore. Partiamo proprio da qui per poi giungere al quesito fondamentale: è illegittimo il rendiconto senza registro di contabilità?

Il difetto di legittimazione dell'attore

Secondo il Tribunale di Monza, non è possibile ritenere che in capo al condomino faccia difetto l'interesse ad agire. Infatti:

  • con riferimento ai (lamentati) vizi formali, la Suprema Corte ha stabilito che "in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni" (Cass., Sez. 2, Ord. n. 17294 del 19.8.2020);
  • quanto, poi, ai (lamentati) vizi sostanziali, tendendo l'azione attorea a conseguire vantaggi patrimoniali (in termini di risparmio di spesa e, quanto alla destinazione ad accantonamento dei fondi derivanti da canone di locazione, ad una ripartizione di somme), non sembra porsi alcun problema in termini di sussistenza dell'interesse ad agire.

Rendiconto senza registro di contabilità: è legale?

La principale doglianza dell'attore ha riguardato il difetto di conformità del rendiconto al dettato dell'art.1130 bis c.c., in quanto non contenente il registro di contabilità.

La difesa attorea riteneva infatti che il registro di contabilità dovesse essere materialmente allegato alla documentazione contabile.

Al riguardo, il Tribunale di Monza osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato che "in tema di approvazione del rendiconto e del preventivo da parte dell'assemblea condominiale, l'amministratore del condominio non ha l'obbligo di depositare l'intera documentazione giustificativa del bilancio, ma soltanto di permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della medesima documentazione, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non abbia loro consentito di esercitare detta facoltà" (Cass., ord. n. 13235/2017).

Nel caso di specie, l'attore non ha neppure allegato che gli sia stato impedito di esercitare la facoltà di prendere visione della documentazione giustificativa del bilancio, cosicché non sembra che il condomino possa lamentare un deficit informativo, se non imputabile a sé stesso.

Inoltre, va sottolineato che il motivo di (astratta) annullabilità della deliberazione in esame appare riconducibile alla categoria dei vizi sostanziali, cosicché è necessario che il condomino che impugna la delibera assembleare specifichi l'interesse concreto che si spinga oltre la mera violazione normativa; "interesse concreto" che non si presta ad essere declinato nella generica categoria del "deficit informativo", esigendo piuttosto la specificazione del dato contabile, della posta di bilancio, ecc., la cui comprensione è risultata inficiata dall'omissione imputata all'amministratore.

Accantonamento dei proventi: è legittimo?

L'attore lamentava altresì la decisione dell'organo assembleare di destinare i proventi derivanti da rapporto di locazione di spazio condominiale ad accantonamento per il rifacimento delle facciate, senza quindi procedere al riparto della somma tra i condòmini.

Per il Tribunale di Monza (sentenza in commento n. 296 dell'8 febbraio 2022) anche questo motivo è infondato.

A tal proposito, è sufficiente richiamare l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "appartiene al potere discrezionale dell'assemblea e non pregiudica né l'interesse dei condòmini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma - perché compensata dal corrispondente minor addebito, in anticipo o a conguaglio - l'istituzione di un fondo-cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni" (Cass., sent. n. 17035/2016).

Sentenza
Scarica Trib. Monza 8 febbraio 2022 n. 296
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Andrea Puddu
Andrea Puddu 03-03-2022 15:31:54

Mamma mia che sentenza scritta con i piedi. Relegare il registro di contabilità alla mera allegazione della documentazione giustificativa denuncia chiaramente una ignoranza grave ed inammissibile. Consiglio vivamente al soccombente di ricorrere e far presente che il registro di contabilità è una parte strutturale di quanto contemplato dall'art. 1130 bis, e non come invece il giudice di prime cure lo considera documentazione giustificativa del bilancio. Per quanto concerne la costituzione del fondo dato dalle differenze contabili anche su questo punto l'ignoranza incombe: considerare il rifacimento della facciata alla conservazione dei beni comuni denota una mancata completa conoscenza della materia. Non solo: deve essere il condomino in autonomia a decidere dove destinare quella determinata somma, soprattutto perché nativa di altra tipologia di richiesta. Ma di che cosa ci lamentiamo? Chi fa le leggi fa altro nella vita e chi le applica, fa altrettanto, grazie alla straordinaria capacità di interpretazione personale. Viva l'Italia

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Luca
Luca 03-03-2022 15:40:26

Infatti sentenza scritta con i piedi. Se uno vuole essere prudente conviene prima inviare una pec chiedendo maggiori informazioni sui movimenti (tanto gli amm. non rispondono) e poi procedere.

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Vincenzo Miglietta
Vincenzo Miglietta 03-03-2022 15:58:08

Sentenza illogica. La Multiproprietà organizzata in Condominio, registra un turnover di proprietari ben più consistente di un Condominio tradizionale, per cui succede che l'accantonamento per generica manutenzione non meglio contabilizzata sia temporalmente, sia economicamente, andrà a vantaggio del nuovo proprietario. E' più logica la ripartizione seguita, quando sarà il suo tempo, dalla richiesta delle quote per la manutenzione, ordinaria o straordinaria che sia.

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Gaetano Rossi
Gaetano Rossi 04-03-2022 10:22:50

Concordo, una brutta sentenza. Il registro di contabilità non è un elemento sussidiario al rendiconto, ma come precisato dalla norma, un componente dello stesso. Senza il registro di contabilità il rendiconto è incompleto, parziale e quindi non è possibile approvarlo. L'inversione dei ruoli, proposto dalla difesa, è un assurdo. Se esteso a tutti i componenti del bilancio, andrebbe a giustificare qualsiasi omissione commessa dall'amministratore. La mancata esposizione in rendiconto di una entrata non potrebbe essere contestata se non fosse stata preceduta da una richiesta di accesso alla documentazione condominiale. L'amministratore deve fornire ai condomini tutti gli elementi e dare una piena conoscenza dell'andamento economico del condominio, non sono i condomini a dover indagare accedendo personalmente ai giustificativi. La giustizia è ormai diventato un problema sociale di grande rilevanza

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Vittorio Piceci
Vittorio Piceci 04-03-2022 12:03:11

Concordo con Andrea Puddu e gli altri: una sentenza da impugnare senz'altro perché disapplica l'art. 1130 bis c.c., abolisce la possibilità di una consapevole ed informata votazione assembleare di approvazione, unita-mente alla possibilità di verifica della corretta tenuta della contabilità. Oltretutto, consente all'amministratore di non dare conto della entità e provenienza delle somma incassate e della destinazione di quelle spese

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Andrea Puddu
Andrea Puddu 13-03-2022 06:39:07

Esatto, hai centrato il problema. Sai quante volte i condomini si limitano a controllare quanto debbono versare e nulla di più? Chiaro che il professionista ci sguazza, se il sistema glielo permette, perché ascoltare quella mosca bianca che vuole trasparenza?

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Garibaldi
Garibaldi 04-03-2022 17:49:41

Io vedo solo che i condòmini devono ricorrere sempre ad un avvocato, anche per avere delucidazioni, a noi fa un registro di contabilità senza mai mettere un saldo bancario senza cosi mai poter conoscere il saldo da non poter confrontare, oltre che cambia le poste nel registro di contabilità in continuazione dopo anni perchè non è di legge salvarlo in pdf. Sanno bene come aggirare tutte le leggi, a mio avviso

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Andrea Puddu
Andrea Puddu 13-03-2022 06:36:38

Ma certo, senza l'evidenziazione del saldo, essendo un documento elettronico, lo cambi a piacere ed a cascata, ti cambia tutti gli altri. Guarda questa sentenza, roba da matti, ci sono voluti ben tre gradi di giudizio per arrivarci quando, se avessero avuto "giudizio" , già in prima istanza l'avrebbero risolta https://www.condominioweb.com/rendiconto-condominiale.15551 ecco perché gli amministratori combinano porcate, contano proprio sulla ignoranza dei giudizi

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Valeria
Valeria 05-03-2022 14:56:46

Incredibile la confusione di interpretazione del rendiconto, della contabilità e dell'accesso alla documentazione giustificativa di questa sentenza

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Cavaliere
Cavaliere 02-07-2022 16:42:26

Sebbene l'art. 1130-bis non risulti fra quelli "inderogabili" ritengo che la mancanza del "registro di contabilità", nonché del "riepilogo finanziario" e della "nota sintetica esplicativa" non consenta "l'immediata verifica" del consuntivo, come risulta implicito da quanto scritto all'inizio dell'articolo. Ma quanti sono gli Amministratori che l'uniscono al consuntivo?
A mio parere un Magistrato-preparato dovrebbe tenerne conto: ma qui si apre tutto il discorso sulla professionalità dei Magistrati e, forse, non è la sede per discuterne.

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Andrea Puddu
Andrea Puddu 09-03-2023 16:26:24

🤣🤣🤣A quel punto meglio avvalersi dei mezzi istruttori, art. 183 comma 6, e richiedere una CTU non esplorativa e a quel punto il giudice lo inviti, se non è competente, e spesso non lo è, a vagliare una certificazione che non può eludere poiché richiesta da lui stesso.
A quel punto al CTU lo metti davanti al fatto compiuto che, senza registro delle operazioni numerarie, è impossibile vagliare la bontà del rendiconto

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Biagio
Biagio 09-03-2023 13:57:51

L'amministratore contestato in assemblea per non aver portato nel luogo di cui sopra il registro della contabilità affermando che non c'è l'obbligo e lasciando i condomini a bisticciarsi fra di loro, godendo a suo favore con i suoi alleati. Come stanno realmente le regole? Si può impugnare? Purtroppo nella 220/2012 ci sono tante lacune e non può essere d'aiuto. C'è ancora tanto da fare e spendere soldi.

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Andrea Puddu
Andrea Puddu 09-03-2023 16:31:09

Rispondigli semplicemente così: a cosa ci chiama a fare l'amministratore? A discutere e ad approvare il rendiconto? Ed il rendiconto, ai sensi dell'articolo 1130 bis, da che è formato? Dal registro di contabilità, dalla nota esplicativa e dalla situazione economica / finanziaria del condominio. Questi documenti me li invento o me li mandi prima della discussione? E se non fossi un tecnico ed avessi necessità di rivolgermi ad un esperto, che cosa gli consegno da verificare? D'altronde, se non fosse obbligatorio come dici caro amministratore, perché mi mandi il riparto delle spese, che se andiamo a vedere, proprio quello non è stabilito dalla legge? 😁😁😁

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