La vertenza portata all'attenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha dato luogo alla sentenza in commento (n.1724 del 10 maggio 2022), rappresenta l'opportunità per rammentare i presupposti per il riconoscimento della responsabilità del condominio qualora, come nel caso, una caduta dalle scale, insindacabile parte comune ex art. 1117, comma I, n. 1) Cod. Civ., provochi lesioni ad una persona.
In via generale, quale necessaria premessa, è confacente evidenziare che, nelle fattispecie di questa tipologia, appare doveroso condurre un accertamento scrupoloso sulla situazione di fatto esistente in occasione del sinistro, ovvero sulla condizione dello stato dei luoghi al momento in cui si è compiuto, anche mediante documentazione fotografica, che attesti la presenza o meno di un insidia o pericolo non opportunamente segnalato con cartelli o transenne.
Caduta dalle scale in condominio e presenza di un cantiere: chi risponde dei danni? La vicenda
La causa ha origine dalla domanda risarcitoria promossa dall'attrice con la quale è stata chiesta la condanna del condominio al pagamento dei danni e delle spese mediche sostenute per le lesioni riportate a seguito della rovinosa caduta dalla scale condominiali e sulle quali era presente materiale scivoloso, non visibile né segnalato.
Costituitosi in giudizio il condominio ha contestato la domanda chiedendo, in manleva, di poter citare la propria assicurazione, nonché l'impresa appaltatrice che stava svolgendo, all'epoca, lavori nell'edificio.
Tutte le parti convenute chiedevano il rigetto della domanda attorea e le terze chiamate eccepivano, ulteriormente e rispettivamente, l'assicurazione, il difetto di legittimazione passiva e, l'impresa, la nullità della citazione.
Rigettate le eccezioni e rilevata la regolarità del contraddittorio, il Giudice ha proceduto con l'istruttoria mediante l'assunzione di prove testimoniali dalle quali è risultata dimostrata la domanda formulata.
Responsabilità per le cose in custodia ex art. 2051 Cod. Civ.
È noto che, nel nostro ordinamento, il condominio assume la veste di custode dei beni e servizi comuni motivo per il quale, in ragione di tale espressa e formale funzione, trova applicazione il dettato normativo di cui all'art. 2051 Cod. Civ., secondo cui "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Non vi è dubbio, dunque, che dalla norma richiamata, discenda, in capo dal condominio, l'obbligo di manutenzione delle parti comuni in rispondenza del quale è tenuto a mettere in atto ogni intervento propedeutico ad eseguirla per consentire sia il normale utilizzo degli spazi ad esso pertinenti (es. scale, cortili, giardino), nonché il corretto funzionamento degli impianti (es. ascensore, autoclave), al fine di evitare che da essi possa provenire un danno o pregiudizio a terzi e a cose.
In conseguenza, si può configurare una responsabilità del condominio ogni qualvolta dalle parti comuni derivino danni a causa della omessa manutenzione e/o vigilanza sulle stesse.
A tal riguardo è utile ricordare, per completare la illustrazione del quadro normativo di riferimento, che tale responsabilità ha natura oggettiva e, per l'effetto, si sostanzia sulla base della mera relazione che sussiste tra il custode ed il bene in quanto il rapporto si instaura per il solo fatto di avere il potere sulla cosa, strettamente correlato alla disponibilità della stessa.
La responsabilità da cose in custodia, inoltre, per la sua stessa natura oggettiva, opera in via presuntiva e può essere esclusa solo con la prova, da parte del custode, che il danno è derivato da caso fortuito.
Sul punto, è costante l'orientamento della Giurisprudenza la quale riassume le argomentazioni esposte, riconoscendo che «In virtù dell'art. 2051 c.c.il condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non arrechino danni a terzi o ai singoli condòmini, in virtù di una responsabilità che risulta oggettiva e perciò certa in punto attribuzione al condominio, nel momento in cui il danneggiato provi i seguenti tre elementi: presenza di un custode, della cosa che ha cagionato il danno ed il nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso» (Tribunale Cuneo sez. I, 13/05/2022, n.489).
Prova della responsabilità del condominio in caso di caduta dalle scale
Venendo al merito della questione, che interessa la pretesa risarcitoria avanzata per i danni subiti in conseguenza dalla caduta dalle scale condominiali, è adeguato precisare che se il condominio è ritenuto soggetto responsabile, in via presuntiva, ex art. 2051 Cod. Civ., nella ipotesi, come quella in esame, di beni statici, il danneggiato ha l'onere di provare la esistenza di una insidia sulla cosa, imprevedibile per assenza di segnalazione di pericolo.
In proposito, occorre un'attenta indagine anche sulla visibilità della dedotta insidia, per cui la stessa era non era evitabile, secondo il criterio della diligenza del buon padre di famiglia.
Ebbene, dalle risultanze emerse in occasione della audizione dei testi, è risultata indubbia la presenza, sulle scale del condominio, di materiale di risulta scivoloso non visibile, in quanto di colore chiaro che si confondeva con il pavimento, la cui presenza non era segnalata.
Dalle dichiarazioni rese in sede istruttoria è risultata dimostrata la derivazione causale dell'evento dalla condizione in cui si trovavano le scale al momento della caduta di parte attrice, non eludibile secondo il criterio della normale diligenza.
Sotto tale profilo, anche rilevata la presenza di materiale proveniente dalle impalcature, per cui riferibile alle lavorazioni in corso affidate all'impresa, la Giurisprudenza non esclude la responsabilità concorrente del condominio, laddove afferma che «La responsabilità per le cose in custodia in capo al condominio sussiste anche in caso di affidamento di opere in appalto, in quanto non si elide il legame di disponibilità e custodia sul bene. In queste circostanza, pertanto, per andare esente da responsabilità il custode deve provare l'interruzione del nesso causale tra le condizioni del bene e il danno, quale può essere, secondo la giurisprudenza, quando il danno sia derivato autonomamente da difetto di manutenzione di una parte di proprietà esclusiva» (Tribunale Spoleto sez. I, 27/06/2022, n.450).
È chiaro, pertanto, come non possa essere esonerato il condominio da responsabilità, sic et simpliciter, anche qualora sia in corso l'esecuzione di un appalto ed il danno derivi da fatto imputabile alla impresa, poiché nei casi, come quello de quo, in cui il condominio ha contrattualmente assunto la direzione dei lavori, è gravato dall'onere di vigilare sullo svolgimento degli interventi.
Parimenti, è confacente ricordare che, nei confronti del condominio, è rinvenibile, ancora, una culpa in eligendo se viene appurato che l'impresa appaltatrice difettava delle necessarie capacità tecniche, e ciò in aderenza al principio generale del neminen ledere di cui all'art. 2043 Cod. Civ.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha giustamente condannato al pagamento dei danni, in solido tra loro, la impresa ed il condominio, accogliendo la domanda di manleva da quest'ultimo avanzata verso la assicurazione terza chiamata, stante il contratto stipulato e la copertura prevista per tali eventi/sinistri.