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Caduta dalla scala condominiale a causa di un gradino rotto e del pavimento scivoloso: quando il condominio non è il solo responsabile

Un caso di corresponsabilità del condominio con la vittima del sinistro.
Avv. Eliana Messineo 

Nel percorrere le scale condominiali può accadere di rimanere vittime di incidenti a volte inevitabili date le particolari condizioni delle scale stesse che possono presentare gradini rotti o disconnessi o divenire scivolose per la presenza di sostanze liquide.

È necessario, pertanto, chiedersi se la responsabilità sia sempre ed esclusivamente del Condominio quale custode del bene condominiale, ex art. 2051 c.c., o si possano verificare ipotesi di corresponsabilità tra il Condominio e la vittima del sinistro.

L'indagine che il giudice di merito deve compiere nell'accertamento relativo alla sussistenza di responsabilità in capo all'ente condominio, non può prescindere dalla valutazione della condotta del danneggiato, della sua idoneità ad integrare la prova liberatoria individuata dall'art. 2051 c.c. nel caso fortuito.

Vero è, infatti, che la responsabilità per i danni da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva che si fonda sul rapporto di causalità tra la cosa e il danno e che prescinde dall'esistenza di una colpa in capo al custode, ma è pur vero che il custode può andare esente da responsabilità qualora dimostri l'incidenza nella verificazione dell'evento dannoso, del caso fortuito quale elemento esterno idoneo ad elidere il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno ad essa conseguente che "può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima".

Il fatto della stessa vittima, dunque, inteso come il comportamento colpevole del danneggiato, così come stabilito da prevalente e costante orientamento giurisprudenziale, può escludere la responsabilità del custode in quanto condotta colposa idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la condizione pericolosa e l'evento dannoso.

Da qui la necessità di un "dovere di cautela" da parte di chi entri in contatto con la cosa. Ciò con la conseguenza che nell'accertamento della responsabilità del custode e, segnatamente, della sussistenza o meno del nesso eziologico tra la cosa e l'evento, il giudice dovrà valutare se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della vittima.

Non mancano le pronunce anche recenti secondo cui la possibilità di invocare il caso fortuito da parte del custode viene esclusa dalla pericolosità della cosa poiché un'obiettiva situazione di pericolosità rende molto probabile il verificarsi di danni nonché prevedibile l'evento dannoso da parte del custode il quale ne diventa responsabile in virtù del proprio dovere di vigilare e adottare tutte le misure idonee a rendere sicura la cosa custodita.

Tuttavia, la giurisprudenza maggioritaria attribuisce ampio rilievo alla condotta negligente del danneggiato ai fini della configurabilità del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.

Il danneggiato deve provare di aver avuto un comportamento diligente e prudente nel valutare la situazione che ha determinato il sinistro poiché in caso contrario il risarcimento potrà essere diminuito o addirittura escluso.

Al pari dei sinistri determinati da insidia stradale, si applica, infatti, il principio di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".

È nel quadro giurisprudenziale così delineato che si inserisce la recente sentenza n. 1537 del 22 giugno 2022 del Tribunale di Torre Annunziata che nel dichiarare responsabile il condominio ex art. 2051 c.c. per i danni causati alla vittima caduta dalla scala condominiale a causa di un gradino rotto ha ritenuto corresponsabile la vittima stessa per non aver tenuto un comportamento di massima cautela nello scendere le scale in considerazione del fatto che l'intera rampa fosse bagnata.

Caduta dalla scala condominiale a causa di un gradino rotto e del pavimento scivoloso: quando il Condominio non è il solo responsabile. La vicenda

A seguito di una caduta verificatasi nella scala esterna di uno stabile condominiale, Tizio citava in giudizio il Condominio chiedendo di dichiararne la responsabilità per la causazione del sinistro e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni per le lesioni patite.

Il Condominio si costituiva e nell'eccepire l'infondatezza della domanda, chiedeva di chiamare in causa la sua assicurazione, la quale si costituiva contestando anch'essa la domanda.

L'attore, in particolare rappresentava che nel percorrere la scalinata esterna al condominio cadeva rovinosamente a causa del fatto che un gradino mancava di parte del piano di calpestio ed inoltre recava tracce di sostanze liquide che rendevano lo stesso oltremodo scivoloso.

L'attore evidenziava che tale insidia non era opportunamente segnalata né adeguatamente recintata e non era visibile data la scarsa illuminazione presente sulla scalinata esterna del condominio, tanto che la situazione della stessa all'apparenza non presentava alcuna irregolarità.

In sostanza, l'attore allegava che la sua caduta era stata causata da un "gradino rotto" e dalla presenza di sostanze liquide che avevano reso il piano di calpestio decisamente scivoloso.

Esaurita l'istruttoria con l'assunzione di prove orali e di ctu medico-legale, il Tribunale decideva ritenendo responsabile del sinistro il Condominio al 75% dichiarando l'attore danneggiato corresponsabile per la residua percentuale.

La condizione pericolosa della cosa: il gradino rotto e l'intera rampa bagnata della scala. La condotta negligente del danneggiato lo rende corresponsabile con il Condominio. La decisione

Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Torre Annunziata ha aderito all'orientamento di quella giurisprudenza che attribuisce ampio rilievo alla condotta negligente del danneggiato ai fini della configurabilità del caso fortuito a prescindere da qualsiasi accertamento circa la sua effettiva imprevedibilità e inevitabilità da parte del custode.

In particolare, secondo tale tesi, nei casi in cui il danno derivi dalla mancata percezione da parte del danneggiato di una "condizione pericolosa" visibile, tale condotta colposa è idonea a interrompere il nesso eziologico tra la "condizione pericolosa" e l'evento dannoso venendosi a configurare il caso fortuito, che si identifica con il comportamento imprudente del danneggiato, e che libera il custode dalla responsabilità.

Si fa, pertanto, riferimento ad una "condizione pericolosa", c.d. insidia (ad es. una buca) visibile che impone una condotta prudente da parte di colui che entra in contatto con la cosa.

Nel caso di specie, la condizione pericolosa ossia il gradino rotto non era completamente visibile essendo posto in penombra, tuttavia l'intera rampa di scala risultava, per come emerso dalle risultanze istruttorie, completamente bagnata, circostanza questa che avrebbe dovuto imporre all'attore la massima cautela nello scendere le scale.

Per tali motivi, il Tribunale ha ritenuto l'attore danneggiato corresponsabile con il Condominio per aver contribuito con il suo comportamento negligente ed imprudente a cagionare la sua caduta ed i consequenziali danni patiti.

Il Tribunale ha così valutato il comportamento del danneggiato ex art. 1227 comma 1 e 2056 c.c. stabilendo di diminuire il risarcimento per aver il predetto concorso a cagionare il danno. Segnatamente, sulla base della quantificazione dei danni operata dal ctu medico-legale, il Giudice ha ridotto l'importo calcolato in considerazione del contributo causale della vittima stimato in una percentuale del 25%.

Sentenza
Scarica Trib. Torre Annunziata 22 giugno 2022 n. 1537
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