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Bonus mobili e interventi di recupero

Il bonus mobili è la detrazione per l'acquisto di elettrodomestici di cui può fruire chi beneficia della detrazione per interventi di recupero. Cosa dobbiamo intendere per interventi di recupero?
Avv. Valentina Papanice 

Bonus mobili e interventi di recupero

Il bonus mobili è la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici riconosciuta a chi fruisce della detrazione per interventi di recupero.

Anche quest'anno la misura è stata prorogata, ma con una importante novità: l'ammontare massimo delle spese aumenta sino a 16.000 euro. Per il resto, a parte il periodo di riferimento, il meccanismo è rimasto invariato.

Vediamo cosa dobbiamo intendere per interventi di recupero in questo caso.

Le detrazioni fiscali per interventi di recupero, l'elenco

Le c.d. detrazioni per interventi di recupero, anche dette per ristrutturazioni, sono quelle previste dall'art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986 e cioè, in sintesi, relative agli interventi: di manutenzione ordinaria su parti condominiali, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su parti condominiali e su singola unità abitative; necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza; relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche; finalizzati all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energie; dette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette; relativi all'adozione di misure antisismiche; di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (co.1).

L'art. 16-bis prevede la detrazione in parola anche per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile (co.3).

Per la proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2021, la detrazione, che nella forma ordinaria è del 36% e con ammontare massimo di spesa ammessa al beneficio di 48.000 euro, anche quest'anno è del 50% con un tetto di spesa di 96.000 euro.

La Legge di Bilancio 2021 ha anche aggiunto la detrazione del 50 per cento "per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione" (v. art. 16-bis co.3-bis).

Bonus mobili e detrazioni per interventi di recupero

L'AdE ha affermato più volte che di questi interventi solo alcuni consentono anche la fruizione del bonus mobili e cioè quelli di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti; ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi; restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

Bonus mobili, gli interventi esclusi

La stessa Guida dell'AdE sul bonus mobili poi esclude espressamente gli interventi quelli finalizzati all'adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi e la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.

Superbonus: interventi trainanti e interventi trainati

Dunque non tutti gli interventi indicati dall'art. 16-bis sono per l'AdE ammessi al bonus mobili; che ne è quindi degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, bonifica di amianto, etc.? L'AdE si è occupata più volte di questa domanda.

La norma sul bonus mobili in realtà prevede un rimando agli "interventi indicati nel comma 1" del citato articolo 16-bis, "limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal…", senza ulteriore specificazione; con l'espressione interventi di recupero ci si riferisce però solitamente, seppure impropriamente, all'intero elenco dell'art. 16-bis (lo stesso articolo è intitolato "Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici").

Tra l'altro, il rimando al co.1 escluderebbe i casi degli edifici assegnati o rivenduti entro 18 mesi (collocati al co. 3 dell'art. 16-bis), che invece l'AdE ricomprende; il fatto è che l'AdE ha ammesso solo gli interventi che siano effettivamente di recupero, specificando che "gli altri interventi previsti dall'art. 16-bis del TUIR consentono di fruire anche dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, a condizione che i medesimi interventi, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi sopraindicati" (Circ. n. 11/2014).

Il ragionamento di fondo - risalente sino alla norma sul bonus mobili del D.L. n. 5/2009 - è quindi quello di ammettere al bonus solo gli interventi che siano effettivamente di recupero del patrimonio edilizio e non siano semplicemente indicati nell'elenco dell'art. 16-bis.

Ricordiamo inoltre che per gli interventi che fruiscono dell'ecobonus il bonus mobili non è fruibile; quelli diretti al conseguimento di risparmi energetici di cui all'art. 16-bis sono ammessi se rientranti negli interventi edilizi ammessi.

Come detto, sono ammessi alla detrazione anche gli interventi effettuati sulle parti condominiali; in tal caso, però, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le dette parti condominiali (non quindi per arredi della propria abitazione), come le guardiole, l'appartamento del portiere, la sala adibita a riunioni condominiali, ecc.

Detrazioni per interventi di recupero, parti comuni e unico proprietario

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