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Condizionatori e bonus mobili, l'installazione dà diritto?

L'installazione dei condizionatori permette di beneficiare di diverse agevolazioni ed è ben possibile optare per il bonus mobili.
Dott.ssa Lucia Izzo 

Il c.d. "bonus mobili" si sostanzia in una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Tra le spese da portare in detrazione, inoltre, si potranno includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Questa agevolazione è tuttora in vigore in quanto prorogata dall'ultima legge di Bilancio (L. n. 178/2020, art. 1, comma 58), e vale dunque anche per gli acquisti effettuati nel 2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2020.

Invece, per gli acquisti effettuati nel 2020, sarà possibile fruire della detrazione solo se l'intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2019.

Come beneficiare del bonus mobili?

Come accennato, per beneficiare di questa agevolazione è necessario che sia effettuata una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

La data d'inizio di tali lavori di ristrutturazione dovrà, inoltre, precedere quella di acquisto dei beni (mobili e grandi elettrodomestici) mentre non è indispensabile che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile.

Nel novero degli interventi edilizi necessariamente da attuare per beneficiare del bonus ve ne rientrano diversi, ad esempio quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti, mentre non danno diritto all'agevolazione i lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni).

Bonus mobili e interventi di recupero

L'Agenzia delle Entrate (nella circolare N.11/E del 21 maggio 2014) ha chiarito che gli interventi finalizzati al risparmio energetico consentono di accedere al bonus mobili purché si configurino quanto meno come interventi di "manutenzione straordinaria", ove effettuati su singole unità immobiliari residenziali.

Si precisa, inoltre, che il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte, poiché l'importo massimo di spesa va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

Infatti, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

La detrazione andrà poi ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Condizionatori: rientrano nel bonus mobili?

Dunque, premesso che l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici deve riguardare un immobile oggetto di ristrutturazione, in molti si sono chiesti se è possibile sfruttare il bonus anche per l'acquisto e l'installazione di condizionatori, dispositivi sempre più diffusi e per molti ormai pressoché indispensabili in molte abitazioni.

D.L. Rilancio e bonus condizionatori al 110% per il 2020: è possibile?

La risposta è affermativa: l'installazione di una pompa di calore, tra l'altro, può beneficiare di varie detrazioni, a seconda delle caratteristiche dell'immobile e dell'intervento stesso e tra queste rientra anche il bonus mobili.

La conferma è giunta dall'Agenzia delle Entrate in diverse occasioni, a partire dalla Circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 con cui sono stati forniti chiarimenti, tra l'altro, proprio in relazione a questioni interpretative collegate al bonus mobili.

Quanto ai beni agevolabili, dopo aver sottolineato che dovrà trattarsi di oggetti nuovi (essendo l'agevolazione diretta a stimolare il settore produttivo di riferimento), l'Agenzia delle Entrate individua cosa debba intendersi per "grandi elettrodomestici" e, non essendovi diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, fa proprio l'elenco di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Dunque, nei grandi elettrodomestici rientrano, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, e anche apparecchi per il condizionamento. Dovrà sempre trattarsi di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come rilevabile dall'etichetta energetica.

Va, inoltre, sottolineato come l'Agenzia delle Entrate abbia altresì confermato che rientra nella "manutenzione straordinaria" (ovvero in quegli interventi sull'abitazione che consentono di beneficiare del bonus mobili) anche l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore

Ciò significa che per la spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di una pompa di calore per la climatizzatore invernale degli ambienti (ancorché reversibile per la climatizzazione estiva), munita di idonea documentazione comprovante le predette caratteristiche, sarà anche possibile beneficiare della detrazione di cui all'articolo 16-bis), comma 1, lett. h), del TUIR, ovvero dell'agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, anche nota come Ecobonus (cfr. Circolare n. N. 13/E del 2019 e risposta 22 maggio 2020, n. 140).

Ovviamente, tale possibilità deve ritenersi alternativa rispetto a quella di fruire del bonus mobili.

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