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Bonus facciate su lati non del tutto visibili

L'Agenzia delle Entrate ammette il bonus facciate sui lati dell'immobile anche se non del tutto visibili.
Avv. Valentina Papanice 

L'Agenzia delle Entrate: sì al bonus facciate su lati dell'immobile non del tutto visibili.

Con la risposta 59 del 27 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ammette il bonus facciate anche per gli interventi sui lati di un immobile di cinque piani non del tutto visibili; in particolare non è visibile il piano terra, mentre sono visibili gli altri quattro piani.

Immobile oggetto di intervento e questione

L'immobile a cui si riferisce l'istanza è un condominio collocato in zona territoriale omogenea B, ai sensi del D.M. n. 1444/1968 composto da cinque piani fuori terra e con tre lati visibili dalla strada pubblica e cioè il frontale e i due laterali; come detto, non è visibile il piano terra delle due facciate laterali condominiali.

Il condominio prevede di eseguire alcuni lavori di ripristino dell'intonaco e dei frontalini dei poggioli.

La domanda quindi è se tale tipo di immobile possa fruire del bonus facciate riguardo alle spese per il restauro delle facciate laterali.

Secondo l'istante, la fruizione è possibile con riguardo alle intere facciate laterali dell'edificio, in quanto quasi completamente visibili dalla strada pubblica (per quattro piani su cinque).

La risposta dell'Agenzia è positiva.

Prima di procedere facciamo un breve excursus, che d'altronde anche l'Agenzia compie nella sua risposta, sul bonus facciate.

Dettagli fondamentali sul bonus facciate e la sua applicazione

Il bonus facciate è l'agevolazione introdotta nel 2020 (con la L. di Bilancio 2020, la L. n. 160/2019 all'art. 1 ai co.219-223) e al momento valevole sino al 31 dicembre 2021 (per la proroga contenuta nella Legge di Bilancio per il 2021).

Bonus facciate: per quali interventi?

La Circolare n. 2 del 29020 ha poi chiarito molti aspetti della nuova normativa.

Si tratta di una detrazione al 90% - senza limiti di spesa né di detrazione - sia dell'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) che dell'IRES (Imposta sul reddito delle società) sulle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. n. 1444/1968.

A determinate condizioni il bonus si applica anche ai lavori di efficientamento energetico sulla superficie disperdente lorda dell'edificio.

Ferme le agevolazioni già previste in materia edilizia e di riqualificazione energetica, le norme ammettono al beneficio "esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi".

Bonus facciate: solo su strutture opache verticali

Nella circolare 2 del 2020 l'AdE ha chiarito, tra l'altro, che il richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate gli interventi "sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)".

A titolo esemplificativo, è stato poi affermato che l'agevolazione comprende, "il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie".

Bonus facciate, sì per quelle interne, se visibili dalla strada, no per le persiane

Bonus facciate, solo su superfici (opache verticali e) esterne e visibili dell'edificio

Sempre in quella Circolare si sottolineò che doveva trattarsi di facciate esterne e non interne, salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Con la conseguenza che venivano escluse dall'agevolazione le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, sempre fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Nella detta circolare, infatti, dopo avere specificato che deve trattarsi di interventi su strutture opache verticali esterne e visibili, sempre a titolo esemplificativo si ammettono:

  • "il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
  • lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata".

Ammesso il bonus sulle facciate laterali non visibili

Premessi quindi i cenni alle norme che regolano l'agevolazione e ai chiarimenti su strutture opache e facciate visibili e non contenuti nella Circolare 2, con riferimento al caso specifico sottoposto alla sua attenzione, l'Agenzia conclude che l'agevolazione in questo caso è applicabile.

Testualmente si afferma di ritenere che "il bonus facciate spetti per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell'edificio anche se le stesse, come nel caso in esame, siano solo parzialmente visibili dalla strada (quattro piani su cinque)".

Non sembra spiegato nel documento esattamente secondo quale principio siano ammesse anche le spese sulle parti non visibili; probabilmente, la risposta è nel ragionamento esplicitato dall'istante: la decisa prevalenza delle parti visibili rispetto a quelle non visibili.

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