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Ammesse al bonus facciate anche le spese sostenute nel 2020 ma relative a interventi già iniziati

A pochi giorni dalla pubblicazione di precedenti provvedimenti in materia di bonus facciate, l'Amministrazione finanziaria ha adottato un'altra importante risposta a interpello che definisce ulteriormente l'ambito di applicazione del beneficio fiscale.
Avv. Debora Mirarchi - Foro di Milano 

Come rilevato in altre occasioni, accade spesso che il potere di "legiferare" in ambito tributario sia, in qualche modo, esercitato oltre che dal Legislatore anche dall'Amministrazione finanziaria che, a volte a distanza di diverso tempo, licenzia numerosi provvedimenti (circolari, risoluzione e risposte all'interpello formulate dai contribuenti) con i quali delimita e fornisce necessarie linee guida per l'interpretazione e l'attuazione di leggi di natura agevolativa.

Come noto, l'agevolazione fiscale nota come "bonus facciate" è stata introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che, all'art. 1, commi da 219 a 223, ha introdotto una detrazione fiscale pari al 90% delle spese documentate e sostenute nel corso del periodo di imposta 2020, per interventi finalizzati al recupero e al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B, ai sensi del Decreto del Ministero del lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

L'ulteriore "fonte" (di prassi) in materia di bonus facciate è rappresentata dalla circolare esplicativa 14 febbraio 2020, n. 2, dell'Agenzia delle Entrate.

Fornita la panoramica dei principali riferimenti normativi e di prassi, vediamo quali ulteriori chiarimenti sono stati resi con la risposta all'interpello 23 giugno 2020, n. 191, con la quale l'Agenzia delle Entrate dipana ulteriori dubbi in ordine all'ambito applicativo del bonus facciate.

Bonus facciate e detrazione delle spese accessorie

Con la risposta all'interpello in commento, l'Amministrazione finanziaria conferma quanto già affermato dalla precedente circolare n. 14/2020, con la quale è stato essenzialmente chiarito quali ulteriori tipologie di spese, che si potrebbero definire accessorie, rientrano nel beneficio fiscale del bonus facciate.

In particolare, l'Agenzia chiarisce, con esempi concreti, che la detrazione spetta anche per:

  1. "le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione energetica);
  2. gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori)".

Oltre a tali tipologie di spese, l'Agenzia specifica che rientrano nel beneficio fiscale anche ulteriori tipologie di costi di tipo accessorio relative alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza e alla sostituzione dei pluviali.

Anche senza effettuare interventi sulla facciata, specifica la risposta all'interpello, è possibile accedere al beneficio fiscale previsto dal bonus facciate, nelle ipotesi in cui gli interventi riguardano esclusivamente i balconi.

Si al bonus facciate anche per interventi iniziati nel 2019, ma pagati nel 2020

La risposta all'interpello chiarisce un ulteriore importante dubbio in merito alla possibilità di ammettere al bonus facciate anche le spese sostenute nel 2020 per interventi iniziati nel 2019.

Al riguardo, occorre precisare che l'art. 219 della Legge di Bilancio 2020 fa riferimento alle "spese documentate, sostenute nell'anno 2020". Ai fini dell'imputazione delle spese per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, il criterio guida è rappresentato dal principio di cassa, con la conseguenza che ciò che rileva è la data di effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di inizio dei lavori (in senso analogo, Agenzia Entrate, circolare n. 29/2013).

Ciò significa che nell'ipotesi di un intervento iniziato nel 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, è possibile fruire del bonus facciate solo con riferimento alle spese che siano state effettivamente sostenute nel 2020.

Con specifico riferimento ai lavori eseguiti su parti comuni condominiali, ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale rileva la data del bonifico effettuato dall'amministratore condominio o da un condomino delegato. Al contrario, è del tutto irrilevante la data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

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Adempimenti relativi al pagamento delle spese

Con riferimento alle modalità di versamento delle spese sostenute per gli interventi rientranti nel bonus facciate, la risposta all'interpello effettua un distinguo da un punto di vista soggettivo in base alla tipologia di reddito prodotta.

Per i soggetti IPERF, non titolari di reddito d'impresa, il pagamento delle spese deve essere effettuato con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Bonus facciate le istruzioni dell'Agenzia delle entrate

L'importo versato con bonifico sarà soggetto a ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, pari a 8%, ai sensi dell'art. 25 del D.L., 31 maggio 2010 n. 78).

Le spese per gli interventi rientranti nel bonus facciate possono essere pagate non solo a mezzo bonifico ma anche tramite assegno bancario o postale dai soggetti titolari di reddito d'impresa (società di persone o società di capitali).

In ogni caso, nelle ipotesi in cui si proceda al pagamento delle spese con bonifico (per obbligo o facoltà), possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali per il c.d. "ecobonus" o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero edilizio, indicando nella causale, se possibile, gli estremi della L. n. 160/2019.

Ciò nondimeno, allorquando non sia possibile indicare specificamente gli estremi della citata legge, la detrazione è comunque fruibile, a condizione che sia però operata la ritenuta prevista.

Risposta all'interpello n. 191 del 2020

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