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Canoni di locazione a studenti, nessuna detrazione per i corsi post laurea

Contratti per studenti universitari e detrazione dei canoni di locazione, le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.
Redazione 
25 Giu, 2020

L'articolo 15 del TUIR ammette la detraibilità (per gli studenti o per i loro genitori nel caso di famigliari carico) del canone di locazione per i contratti riguardanti studenti fuori sede.

A quanto ammonta il beneficio fiscale?

Quando uno studente può considerarsi fuori sede?

Quali studenti possono beneficiare della detrazione in esame?

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta della lettera della norma, ha specificato che «dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a 2.633 euro».

La detrazione si calcola su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta pari a euro 2.633 e non spetta per le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione (così detti oneri accessori).

Contratti di locazione per studenti universitari: regole e durate

Si tratta dei contratti per studenti universitari che nella citata legge n. 431 trovano la disciplina generale, in sostanza le norme quadro, ma per i cui aspetti attuativi bisogna leggere i decreti ministeriale (d.m. 16 gennaio 2017) e gli accordi locali ulteriormente attuativi.

Così, ad esempio, è dal complesso delle norme e accordi citati che desumiamo che il contratto per studenti universitari non può avere durata inferiore a sei mesi e superiore a trentasei e che la misura canone non è liberamente concordabile ma deve rientrare in un range prestabilito.

Studente fuori sede, minimo 100 km dalla residenza

Ai fini fiscali uno studente è considerato fuori sede, dice la norma, quando è iscritto «ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri» (art. 15 lett. i-sexies d.p.r. n. 917/86)

Come prescrive la medesima norma e come ha specificato l'Agenzia delle Entrate «limitatamente alle spese sostenute nel 2017 e nel 2018, il requisito della distanza necessario per fruire della detrazione si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate» (Circolare del 31/05/2019 n. 13).

Nessuna detrazione se il fuori sede frequenta un master

Se lo studente frequenta un master universitario e vive nella città ove lo segue, pur se tecnicamente possa essere considerato fuori sede, ai fini della detrazione fiscale del 19% dell'importo del canone di locazione non può essere considerato tale.

Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell'università, però, a dirlo è l'Agenzia delle Entrate nella summenzionata circolare essa non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero.

La norma è stata dunque interpretata in maniera restrittiva, considerando il riferimento all'iscrizione al corso di laurea quale riferimento specifico ad una particolare iscrizione.

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