Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

La prova della natura abitativa dell'immobile deve essere dimostrata in concreto, non rilevando la mera classificazione catastale

Per attribuire natura abitativa a un fabbricato, occorre privilegiare un approccio di tipo sostanziale, volto a indagare l'effettiva destinazione d'uso dell'immobile.
Avv. Debora Mirarchi - Foro di Milano 

Ai fini della detrazione IVA dei costi sostenuti in relazione agli interventi di ristrutturazione, occorre valutare e indagare se concretamente il fabbricato ha natura abitativa, non rilevando la mera classificazione catastale.

È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 12 giugno 2020, n. 11333, è tornata ad affrontare una annosa questione in ordine alla valutazione della natura abitativa del fabbricato, ai fini dell'applicazione dell'art. 19 bis, primo comma, lett. h) D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, la Corte, con la pronuncia in commento, ha affermato un importante principio, suscettibile di ampia applicazione, relativo alla prova della natura abitativa di un immobile.

Secondo un ormai consolidato orientamento, al fine di attribuire destinazione d'uso ti tipo abitativo a un fabbricato, occorre privilegiare il "dato sostanziale" e, pertanto, soffermarsi su una concreta analisi del caso specifico.

I fatti di causa

La questione sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, riguarda un avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte dirette e IVA, nei confronti di una Fondazione che aveva sostenuto importanti costi per la ristrutturazione di un castello, classificato nella categoria catastale A/9 "Castello- Palazzi di eminenti pregi artistici e storici".

In particolare, la Fondazione aveva portato in detrazione ai fini IVA le spese di ristrutturazione di un castello, ritenendo l'immobile oggetto d'intervento, bene strumentale all'attività di impresa.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il castello, essendo accatastato nella categoria A/9, aveva certamente destinazione abitativa.

In particolare, tale natura abitativa emergeva da un dato oggettivo, ovverosia dalla visura catastale, rilasciata dall'Agenzia del territorio, dalla quale è possibile ricavare tutti i dati identificativi e reddituali degli immobili nonché la categoria catastale di appartenenza.

In altri termini, a parere dell'Agenzia, l'appartenenza dell'immobile alla categoria catastale A/9, attribuisce tout court natura abitativa al castello, con la conseguenza che deve ritenersi escluso il diritto di esercitare la detrazione ai fini IVA, in quanto, per l'appunto, fabbricato abitativo.

Di opposto avviso era la Fondazione che aveva impugnato l'avviso di accertamento, attribuendo rilevanza alla effettiva destinazione d'uso dell'immobile. La ricorrente precisava che sebbene il castello fosse accatastato alla categoria A/9, in concreto, lo stesso era strumentale all'attività imprenditoriale, svolgendo una funzione analoga a un albergo con ristorante.

La Commissione tributaria regionale del Piemonte, nel confermare parzialmente la sentenza di primo grado, accoglie l'interpretazione prospettata dalla contribuente, rilevando che la classificazione A/9 non necessariamente individuava un immobile a destinazione abitativa.

Revisione del classamento catastale, quando è possibile?

Questione sottesa alla decisione

La questione oggetto della pronuncia, riguarda l'interpretazione dell'art. 19 bis, primo comma, lett. h), D.P.R. n. 633/1972 (Testo unico IVA) e, conseguentemente, la natura della prova in ordine alla destinazione abitativa in ambito tributario.

Come noto, il citato art. 19 bis, primo comma, lett. h) esclude la detrazione ai fini IVA per i fabbricati abitativi solo nei casi in cui gli immobili abbiano effettivamente una destinazione abitativa.

Al riguardo, occorre stabilire se il riferimento, contenuto nella richiamata norma, relativo alla natura abitativa, debba essere inteso in senso formale e, dunque, dimostrato dalla classificazione catastale attribuita o, in alternativa, in senso sostanziale, avendo riguardo alla effettiva destinazione d'uso dell'immobile.

La decisione

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, conferma un proprio orientamento con il quale, in più occasioni, ha valorizzato la necessità di un esame concreto della eventuale natura abitativa dell'immobile, ai fini dell'applicazione dell'art. 19 bis, primo comma, lett. h) D.P.R. n. 633/1972.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il citato articolo deve essere interpretato nel senso che "la detrazione resta espressamente esclusa solo laddove gli immobili abbiano una destinazione abitativa, mentre gli immobili catastalmente classificati sub A/9 non hanno necessariamente una siffatta destinazione" (in senso analogo, Cass. 23 marzo 2016, n. 5707).

Secondo i Giudici di legittimità, per escludere il diritto di detrazione, è necessario valutare se, nello specifico caso concreto, l'immobile assolve effettivamente una funzione abitativa.

In altri termini, per compiere tale indagine, occorre privilegiare un approccio di tipo sostanziale, volto a dare rilevanza all'effettiva destinazione d'uso dell'immobile, non potendo attribuire, in modo automatico, la natura abitativa a fabbricati catastalmente classificati nella categoria A/9.

Categoria catastale

Ciò in quanto, come puntualizzato dalla sentenza, nell'ambito della categoria A si collocano diverse tipologie di immobili: alcuni si caratterizzano per la natura chiaramente abitativa (a esempio categoria catastale A/1, A/2, A/4, A/6 e A/8), altri, invece, assolvono funzioni diverse, come uffici e studi privati (categoria catastale A/10).

All'interno della medesima classificazione catastale, vi è una ulteriore tipologia di unità immobiliari che si diversificano ulteriormente per la "natura intrinseca" del fabbricato.

A tale categoria, appartengono gli immobili classificati A/9 che non necessariamente hanno natura abitativa, ma possono avere una destinazione corrispondente ad un'altra categoria.

Sulla base di tali premesse, la sentenza in commento, afferma il principio in base al quale la destinazione abitativa dei fabbricati, per i quali, ai sensi dell'art. 19 bis, primo comma, lett. h) D.P.R. n. 633/1972, deve ritenersi escluso il diritto di detrazione ai fini IVA, deve risultare da un'analisi concreta dell'uso dell'immobile, non rilevando il solo mero dato formale rappresentato dalla classificazione catastale.

Tale approccio di tipo sostanziale deve, in particolare, essere privilegiato nella valutazione della natura degli immobili catastalmente classificati nella categoria A/9 che non hanno necessariamente tale destinazione abitativa.

Sentenza
Scarica Cass. 12 giugno 2020 n. 11333
  1. in evidenza

Dello stesso argomento