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Il Comune non può pretendere l'ICI se non è stata assegnata la rendita catastale

Al contribuente non può essere notificata una cartella ai fini Ici se prima non sia stata definita la rendita catastale dell'immobile.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La questione. Il Comune di Ischia aveva proceduto alla liquidazione dell'imposta ICI sulla base del classamento attribuito dall'Agenzia del Territorio, che assegnava all'immobile oggetto di causa una rendita maggiore di quella dichiarata dalla contribuente in sede di procedura DOCFA.

Sia nel primo che nel secondo grado la contribuente ha dedotto la pendenza di un giudizio con l'Agenzia del Territorio in merito alla rendita attribuita dall'ufficio; tale giudizio, è stato trattato in questa sede di legittimità alla stessa udienza e deciso con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR, in diversa composizione, per una nuova valutazione del merito dell'accertamento in relazione ai motivi accolti. A questo punto si è posto il problema dei rapporti tra questi due giudizi.

Difatti, tra la controversia che oppone il contribuente all'Agenzia del territorio in ordine all'impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e la controversia, che oppone lo stesso contribuente al Comune, avente ad oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'ICI gravante sull'immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste indubbiamente un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico che impone la sospensione del secondo giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione sulla liquidazione dell'imposta.

Errori nel calcolo della rendita catastale. Niente rimborso.

Per meglio dire, se è vero che l'avviso di liquidazione può essere impugnato per vizi propri (dal momento che le questioni di merito e di valutazione devono essere fatte valere con l'impugnazione dei provvedimento di attribuzione della rendita ritualmente notificato), è altrettanto vero che quando però un giudizio sull'attribuzione della rendita esiste già ed è ancora pendente, o si riuniscono i due giudizi (se ciò è possibile), oppure diventa doveroso attendere, prima di decidere sul problema della liquidazione dell'imposta (che sono sempre consequenziali), che il giudizio relativo all'attribuzione della rendita, che è pregiudiziale, venga definito con un giudicato" posto che "una terza soluzione non è praticabile proprio per non vanificare le esigenze sottese alla disciplina prevista dall'articolo 295 c.p.c., che contiene principi generali sicuramente applicabili".

In conclusione, il giudice di merito avrebbe dovuto sospendere ex articolo 295 c.p.c. il giudizio relativo alla liquidazione dell'imposta Ici di cui era stato investito, in attesa della definizione sulla determinazione della rendita catastale.

Massima: "Al contribuente non può essere notificata una cartella ai fini Ici se prima non sia stata definita la rendita catastale dell'immobile". (Corte di cassazione - sezione V civile - Sentenza 9 ottobre 2019 n. 25250).

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