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D.L. Rilancio e bonus condizionatori al 110% per il 2020: è possibile?

La super detrazione potrà applicarsi anche ai condizionatori, ma a patto di rispettare i requisiti e nell'ambito degli interventi previsti dal D.L. Rilancio.
Dott.ssa Lucia Izzo 

Con il via libera della Camera dei Deputati al d.d.l. di conversione del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) sono state approvate importanti novità rispetto al testo originario su cui ora dovrà pronunciarsi il Senato in tempi ristretti (il provvedimento scade il 18 luglio).

Modifiche rilevanti sono quelle previste in relazione all'atteso ecobonus al 110% (aliquota incrementata rispetto al 65% e al 50% di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013), ovvero la detrazione dell'Irpef o dell'Ires spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica.

Interventi di miglioramento energetico

Da ultimo è stato il comma 175 della legge di bilancio 2020 a prorogare al 31 dicembre 2020 sia la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. eco bonus) sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Come confermato dall'Agenzia delle Entrate in diverse occasioni (cfr. Circolare n. N. 13/E del 2019 e risposta 22 maggio 2020, n. 140), è possibile fruire, ai sensi dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), della detrazione ai fini dell'IRPEF delle spese sostenute per acquisto e installazione di un climatizzatore.

Infatti, tra gli interventi riconducibili all'efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, ammessi al beneficio fiscale se realizzati nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla legge, si annovera anche l'installazione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore.

Tale agevolazione, ribattezzata "bonus condizionatori", consente di beneficiare di uno "sconto" qualora si decida di acquistare o sostituire il proprio impianto con uno a pompa di calore a risparmio energetico che valga sia per il riscaldamento (a integrazione o in sostituzione del proprio impianto) che per il raffreddamento.

Ciò sia in presenza che in assenza di una ristrutturazione, rappresentando questo un dispositivo a basso consumo energetico e con minore impatto ambientale. La percentuale di sconto varia in relazione alla tipologia di acquisto.

Ad esempio, beneficia di una detrazione al 50% chi acquista o sostituisce il condizionatore con uno a pompa di calore ad alta efficienza energetica in presenza di una ristrutturazione ordinaria di casa o del condominio, oppure chi ne acquista uno di classe energetica almeno A+ in presenza di interventi di ristrutturazione edilizia straordinaria (c.d. bonus mobili) che includono l'acquistano di mobili e/o grandi elettrodomestici con classe A+ (A per i forni).

La detrazione sale al 65% per chi per chi acquista un nuovo condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica per sostituirne uno di classe inferiore.

Orario accensione condizionatori

Bonus condizionatori: cosa cambia col D.L. Rilancio

Come noto, l'art. 119 del D.L.

Rilancio ha riconosciuto, in una serie di casi, una maxi detrazione fiscale in presenza di interventi di efficienza energetica (ex art. 14 del D.L. 63/2013) nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

In molti si chiedono se le novità introdotte dal D.L. Rilancio impatteranno sulle detrazioni per i condizionatori. La risposta è affermativa, ma la possibilità di beneficiare del "super" ecoobonus è prevista unicamente in presenza di tutta una serie di puntuali condizioni.

La detrazione al 110% può essere applicata, anche per l'acquisto e la sostituzione dell'impianto di condizionamento a patto, però, che l'intervento sia eseguito congiuntamente ad almeno uno degli interventi c.d. "trainanti" previsti dalla norma e che danno diritto al super ecobonus.

In particolare, la norma prevede tre tipologie di interventi che, se posti in essere, consentono di estendere l'aliquota agevolata anche a tutti gli interventi, eseguiti congiuntamente ad essi (da qui l'espressione "trainanti"), di efficientamento energetico contenuti nel citato articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Dl Rilancio e termini di presentazione del rendiconto condominiale

Tra gli interventi trainanti vi sono, in primis, quelli di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno

Ancora, interventi "trainanti" sono quelli volti alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

In questo caso, l'agevolazione è riconosciuta sia in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione con impianti centralizzati, sia per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Tutti i lavori eseguiti, inoltre, nel loro complesso dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari.

Ove non fosse possibile, andrà dimostrato il conseguimento della classe energetica più alta mediante l'AP (attestato di prestazione energetica) prima e dopo l'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Quanto all'ambito dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali introdotte dal D.L. Rilancio, vi rientrano, tra gli altri, gli interventi effettuati dai condomini, nonché, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Per le persone fisiche è caduta l'iniziale limitazione agli interventi effettuati sulla sola abitazione principale. In sede di conversione è stata prevista la possibilità di beneficiare dell'agevolazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Attenzione: per espressa previsione della norma, sono escluse dalle agevolazioni di cui all'art. 119 del D.L. Rilancio le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

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