Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Assemblea in presenza con cautela ma meno obblighi

Le conseguenze della fine dello stato di emergenza sulle riunioni assembleari.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Il Legislatore aveva stabilito, all'articolo 1, comma 10 del DL n° 33 del 16 maggio 2020 (convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74), che era possibile organizzare riunioni, anche condominiali, che si svolgessero garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Questo comportava che, durante la riunione assembleare, era necessario, per legge, il mantenimento continuativo (dal momento dell'entrata nel locale prescelto al momento dell'uscita) della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando, dunque, ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da covid-19.

La situazione da oggi, però, è cambiata. Il distanziamento sopra visto era previsto, infatti, per le riunioni svoltesi dal 18 maggio 2020 al 31 marzo 2022 (fine dello stato di emergenza).

Questo non significa, però, che i condomini debbano abbandonare ogni precauzione.

Le precauzioni consigliate e quelle obbligatorie

Il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 del 13 marzo 2021 ha precisato, con chiarezza, che anche le persone vaccinate devono rispettare le misure di sicurezza, perché nonostante i vaccini anti-COVID riducano significativamente la probabilità di sviluppare la malattia clinicamente sintomatica, nessuno di questi conferisce un livello di protezione del 100%. Del resto, in assemblea, un condomino può infettarsi nei giorni immediatamente successivi alla vaccinazione, in quanto l'organismo necessita di un tempo minimo per sviluppare una completa risposta immunitaria protettiva. La ventilazione del luogo di riunione rimane comunque indispensabile. Del resto il Rapporto ISS COVID-19 • n. 12/2021 (del 20 maggio 2021) ha precisato che la sola ventilazione non abbassa il rischio di trasmissione del virus, soprattutto negli ambienti molto affollati, in cui le persone stazionano per diverso tempo (le assemblee con argomento lavori trainati e/o trainanti in ambito superbonus normalmente durano diverse ore). Di conseguenza viene suggerito che oltre all'apertura delle finestre, si utilizzino sistemi di purificazione e sanificazione dell'aria.

Naturalmente, anche se non è obbligatorio, è consigliabile che venga mantenuto un certo distanziamento fisico e l'igiene delle mani. In ogni caso, fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso e con esclusione delle abitazioni private, è obbligatorio, sull'intero territorio nazionale, indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (articolo 5, comma 2, del Dl 24/2022; è sufficiente la mascherina chirurgica ma è consigliabile quella di tipo FFP2).

Non hanno, però, l'obbligo di indossare mascherine i condomini con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Il luogo dell'assemblea dopo lo stato d'emergenza

Si tornano ad applicare i principi generali. Non essendo obbligatorio il distanziamento ritorna vincolante anche la clausola del regolamento che impone un determinato luogo (ad esempio l'atrio del palazzo).

In mancanza di indicazioni del regolamento, l'amministratore ha certamente il potere di scegliere la sede che, in rapporto alle contingenti esigenze del momento, gli appare più opportuna, ma tale potere discrezionale incontra un duplice limite: in primo luogo il limite territoriale, costituito dalla necessità di scegliere una sede entro i confini della città in cui sorge l'edificio in condominio; un secondo limite è costituito, poi, dalla necessità che il luogo di riunione sia idoneo, per ragioni fisiche e morali, a consentire la presenza di tutti i condomini e l'ordinato svolgimento delle discussioni (Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 1999, n. 14461; nello stesso senso: Trib. Treviso, 29/06/2016; Trib. Imperia, 20 marzo 2000).

L'amministratore, potrebbe utilizzare aree condominiali come cortili o aree verdi, a meno che tali spazi non si trovino ad una distanza - dagli altri fabbricati o dalla pubblica via - inidonei a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy, soprattutto tenendo conto che nella riunione la collettività condominiale potrebbe discorrere di questioni strettamente legate alla gestione di dati sensibili; in tal caso la mascherina potrebbe non essere obbligatoria, tenendo conto che tale obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi (articolo 5, comma 5, del Dl 24 /2022).

Si ricorda che dal 1 al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso, tra l'altro, a centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso.

Se la riunione si svolgesse in uno di questi luoghi la verifica del green pass rafforzato è effettuata solo dai titolari e dai gestori dei detti locali e non certo dall'amministratore del condominio o dal presidente dell'assemblea (che dovrebbe solo vigilare sul corretto uso della mascherina).

Riunioni nei piccoli condomini, come riattivarsi?

  1. in evidenza

Dello stesso argomento


Convocazione assemblea della comunione

Alla convocazione dell'assemblea della comunione non si applicano le norme dettate in materia di avviso di convocazione dell'assemblea di condominio. I proprietari in comunione di un appartamento devono