La questione è affrontata dal Tribunale di Roma nella recente sentenza del 8 marzo 2022, n. 3600.
Dettagli sull'impugnazione della delibera assembleare
Si tratta dell'impugnazione di delibera assembleare da parte di un condomino che aveva chiesto che gli avvisi e le comunicazioni gli venissero inviati dall'amministratore via pec.
Poiché per la delibera in oggetto così non è stato e poiché l'attore ritiene che sia errata nella distribuzione tra i condomini delle spese dei beni e servizi comuni, adisce il tribunale al fine di ottenere la nullità o comunque l'annullabilità della delibera.
Il condominio costituendosi contesta le asserzioni dell'attore.
Il giudice romano, dopo aver richiamato i noti principi giurisprudenziali in tema di nullità ed annullabilità delle delibere, osserva quanto segue.
Procedura di notifica della raccomandata e avviso di giacenza
Dalla documentazione in atti emerge che il verbale assembleare incriminato veniva inviato all'attore con raccomandata spedita in data 18 settembre 2019, portata in consegna in data 20 settembre 2019, disponibile per il ritiro presso l'Ufficio Postale a partire dal 24 settembre 2019 e materialmente consegnata all'attore in data 9 ottobre 2019.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all'adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, onde garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso - quale quello di giacenza - di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell'atto indirizzatogli. (C.C. 25791/16).
Implicazioni della notifica tardiva nel caso specifico
Nel caso di specie, per come chiarito, dalla documentazione in atti si evince che, a fronte della "consegna" in data 20 settembre 2019, la raccomandata era disponibile per il ritiro presso l'Ufficio Postale a decorrere dal 24 settembre successivo.
L'atto introduttivo del presente giudizio, come da produzioni effettuate, risulta spedito per la notifica in data 2 novembre 2019, con la conseguenza che, tenuto conto dei citati principi giurisprudenziali, non deve ritenersi decorso il termine di legge previsto ex art. 1137 c.c.
Il calcolo per il notificante ed il notificato
Come noto, infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'Ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 cod. proc. civ. alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della legge n. 53 del 1994 (C.C. 17748/09).
Implicazioni della notifica tardiva nel caso specifico
Nel caso di specie, dalle produzioni in atti si evince che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio veniva spedito per la notifica in data 2 novembre 2019, con la conseguenza che, risultando l'avviso di giacenza rilasciato in data 24 settembre 2019, per come anche non contestato da parte convenuta ed atteso il decorso dei dieci giorni per come richiamati dalla citata giurisprudenza, l'invio della notificazione a mezzo del servizio postale in data 2 novembre 2019 risulta idonea al fine di ritenere tempestiva l'avvenuta impugnativa della delibera dell'11 settembre 2019.
Non viene pertanto accolta l'avanzata eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, eccezione sollevata dal condominio.
Conclusioni sulla regolarità della convocazione assembleare
Chiarito ciò, occorre rilevare che, a fondamento della domanda avanzata nella presente sede, parte attrice ha unicamente dedotto la propria non regolare convocazione all'assemblea dell'11 settembre 2019, attesa la mancata trasmissione della stessa a mezzo pec, per come richiesto con precedente comunicazione.
Sul punto occorre tuttavia evidenziare come l'art. 66 disp. att. c.c. espressamente preveda che l'avviso di convocazione debba essere comunicato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano; nel caso in esame, l'avvenuto invio della convocazione utilizzando una delle modalità espressamente previste ex lege non consente di ritenere configurabile la lamentata irregolarità della convocazione, non assumendo rilevanza il contenuto della pec dell'attore in di richiesta di invii sempre per mezzo pec non potendo vincolare l'amministratore a inviare la convocazione utilizzando il solo strumento indicato dal singolo condomino.