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La (sconsigliata) assemblea in luogo fisico: il problema distanziamento

Assemblee condominiali in presenza: come garantire il distanziamento e rispettare le norme sanitarie per evitare assembramenti e garantire la sicurezza dei partecipanti.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
25 Gen, 2022

Come è noto la ripresa dei contagi ha portato proprio ieri alcune regioni in zona arancione. Tuttavia è ancora possibile organizzare e partecipare alle assemblee condominiali.

Meglio sarebbe ricorrere alle assemblee telematiche disciplinate dal codice civile ma, se i condomini insistono per una riunione in presenza, bisogna certamente prendere le necessarie precauzioni.

Si tenga conto che gli "assembramenti" si configurano come compresenza di persone, non meramente occasionale ma neppure preordinata, organizzata o concertata.

Discorso diverso deve essere fatto per la riunione di condominio che è organizzata per un determinato giorno, in un determinato luogo, per una determinata ora.

La normativa vigente: il necessario distanziamento

Tenendo forse conto di quanto sopra, il Legislatore ha stabilito, all'articolo 1, comma 10 del DL n° 33 del 16 maggio 2020 (convertito in legge la legge di conversione 14 luglio 2020, n. 74), che è possibile organizzare riunioni, anche condominiali, che si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Merita di essere sottolineato, però, che, durante la riunione assembleare, è necessario il mantenimento continuativo (dal momento dell'entrata nel locale prescelto al momento dell'uscita) della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando, dunque, ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da covid-19.

In ogni caso, il Rapporto ISS covid-19 n. 4/2021 del 13 marzo 2021 ci aveva già chiarito che un metro rimane la distanza minima da adottare, ma sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile.

Il luogo della riunione idoneo ad assicurare il distanziamento

Naturalmente la distanza interpersonale di almeno un metro comporta l'utilizzo di un luogo ampio che può essere diverso da quello stabilito da una clausola del regolamento di condominio, atteso che le norme anti-contagio, di natura pubblicistica, prevalgono sulle disposizioni regolamentari. La disposizione del regolamento, che impone un luogo inidoneo, deve essere "momentaneamente congelata", trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'articolo 1418 c.c. comma 1, secondo il quale "Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente".

Sarà necessario ricorrere a luoghi capaci di assicurare il distanziamento previsto dalla legge.

Se il numero dei partecipanti è alto sarà necessario disporre di spazi assai ampi (il cui reperimento può risultare in concreto più complesso). È necessario precisare che in zona arancione è necessario avere il green pass "rinforzato" per accedere a palestre, sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento ed in altri locali con capienza al 100% al chiuso (i titolari dei predetti locali devono e possono effettuare i controlli).

Naturalmente i locali dovranno essere sanificati e ventilati (con apertura delle finestre e sistemi di purificazione e sanificazione dell'aria).

L'amministratore, però, potrebbe forse utilizzare aree condominiali come cortili o aree verdi condominiali (condizioni climatiche permettendo), a meno che tali spazi non si trovino ad una distanza - dagli altri fabbricati o dalla pubblica via - inidonea a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy, soprattutto tenendo conto che nella riunione la collettività condominiale potrebbe discorrere di questioni strettamente legate alla gestione di dati sensibili.

In ogni caso, i partecipanti che si rendono conto che il locale non è idoneo a consentire il rispetto del DL 33/2020 potranno evitare di entrare in assemblea e poi impugnare ogni delibera assunta dai condomini, trattandosi di decisione da considerarsi radicalmente nulla.

Le misure utili per il distanziamento

Per garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro è necessario adottare alcune misure per l'accesso e l'uscita dal luogo della riunione prescelto.

In particolare, per evitare inutili assembramenti si dovrà richiedere ai condomini di non discutere preventivamente (ma anche dopo l'assemblea) i punti all'ordine del giorno in riunioni "pre-assembleari" davanti agli spazi antistanti il locale scelto, invitandoli ad utilizzare, ove presenti, gli accessi distinti per l'entrata e per l'uscita.

È chiaro, poi, che per favorire l'entrata e il deflusso dei condomini si dovrà agire sulle porte del locale che, prima della riunione e poco prima della sua conclusione, dovrebbero essere totalmente aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare il più possibile che le maniglie e/o altre superfici siano toccate.

È particolarmente utile fare ricorso a corridoi di accesso (che si dovranno calcolare in aggiunta al metro o più sopra detto), segnalati con linee adesive sul pavimento facilmente visibili, nonché ricorrere a divisori volti a delimitare lo spazio assegnato a ciascun condomino. È importante che i partecipanti - tutti dotati di mascherine che dovranno essere utilizzate obbligatoriamente per tutto il tempo di svolgimento dell'assemblea - mantengano la posizione, evitando di alzarsi dalla postazione.

Assemblee condominiali, distanziamento sociale e ruolo di amministratore e presidente

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