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Amministratore CTU? PEC obbligatoria

L'iscrizione nell'elenco dei CTU comporta l'obbligo di indicazione di un indirizzo PEC e la possibile conseguenza che sia considerato alla stregua di un domicilio digitale, come tale inseribile nell'elenco INI-PEC
Avv. Alessandro Gallucci 

Il decreto n. 109 del 4 agosto 2023 emanato dal Ministero della Giustizia reca il regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale.

Il provvedimento amministrativo citato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.187 del 11 agosto 2023 ed è entrato in vigore il successivo 26 agosto.

Il regolamento consente, alle condizioni riportate, di chiedere l'iscrizione nell'elenco dei consulenti tecnici d'ufficio dai quali i giudici attingono per l'assegnazione delle consulenze ai citati ausiliari tra le categorie dell'albo figura quella edilizia e quale settore di specializzazione condominio e tabelle millesimali.

La voce condominio deve quindi ritenersi comprensiva anche della specializzazione in ambito contabile.

Forse sarebbe stato più opportuno prevedere un'apposita voce, posto che revisione e contabilità sono previste solamente con specifico riferimento alle aziende.

In disparte queste considerazioni sull'elencazione, qui giova comprendere in che modo l'iscrizione in questo elenco dovrebbe garantire ulteriore maggiore trasparenza e snellezza nei rapporti tra condòmini ed amministratore.

Amministratori condominiali e PEC, lo stato dell'arte

Un amministratore condominiale professionista, che in quanto tale è annoverabile nell'ambito dei professionisti non organizzati in ordini e collegi, è soggetto alla disciplina prevista dalla legge n. 4/2013.

Un amministratore che sia anche ingegnere, avvocato, geometra, architetto, ragioniere, dottore commercialista, ecc è soggetto precipuamente alle norme previste per la professione regolamentata. Ergo l'ingegnere iscritto all'ordine dovrà seguire le regole previste per quella professione, fermo restando l'obbligo di formazione iniziale e periodica dettato per gli amministratori condominiali dalla d.m. n. 140/2013.

Ciò, in relazione alla questione dell'obbligo di attivazione della PEC assume rilievo non secondario. È utile specificare, infatti, che ai sensi del d.lgs n. 82/05 l'indirizzo PEC di un professionista iscritto in un ordine o collegio confluisce nell'ambito nell'elenco INI-PEC ed assurge a domicilio digitale nei rapporti con la pubblica amministrazione.

L'amministratore condominiale professionista ex l. n. 4/2013, invece, non solo non ha alcun obbligo di attivare una casella PEC, ma qualora lo facesse avrebbe mera facoltà di indicarlo per farlo assurgere a domicilio digitale nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Risultato: non è raro incappare in amministratori che non indicano un indirizzo PEC non essendovi obbligati. Come sempre il divario con quei professionisti che la PEC ce l'hanno e la comunicano, per chi scrive, traccia un solco rilevante tra questi ed i praticoni del mestiere, ragione per la quale è sempre utile ricordare la professionalità dei primi con un'adeguata lavata di testa (virtuale e solo tale, per carità) ai faccendieri: aggiornatevi o cambiate mestiere!

Torniamo al focus: PEC e sua conoscibilità pubblica.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei consulenti tecnici condominiali

Oltre al possesso di requisiti professionali e morali, il decreto ministeriale specifica che nella domanda di iscrizione all'albo dei CTU il candidato deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art. 5, primo comma lett. b), d.m. n. 109/2023).

Tale indirizzo, senza ombra di dubbio, servirà per le comunicazioni afferenti alle eventuali nomine, nonché per le quelle successive afferenti ai procedimenti giurisdizionali nei quali il professionista è chiamato a coadiuvare il giudice.

Tale considerazione fa sì di poter affermare che l'amministratore condominiale che sia sprovvisto di una PEC e voglia iscriversi all'albo debba dotarsi di tale indirizzo certificato. Fin qui, va detto, nulla lascia intendere esplicitamente che tale PEC diverrà poi pubblica.

In effetti, lo stesso regolamento in esame non fa menzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, elencando i dati dei consulenti che devono essere resi pubblici.

Come usare la pec per la convocazione dell'assemblea

PEC dell'amministratore, perché dovrebbe diventare domicilio digitale nell'ambito dei rapporti con la P.A.

La pubblicità dell'indirizzo PEC dell'amministratore e la sua considerazione quale domicilio digitale nei rapporti con la pubblica amministrazione, non dipende dal decreto ministeriale n. 109/2013, ma dal codice dell'amministrazione digitale (c.d. CAD, d.lgs n. 82/2013).

Tale codice, infatti, disciplina l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del registro INI-PEC, cioè del registro pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC è l'abbreviazione) delle imprese e dei professionisti, tenuto il Ministero per lo sviluppo economico.

In questo elenco, è stabilito dall'art. 6-bis del Codice, vengono riversati gli indirizzi PEC di tutti quei professionisti iscritti ad ordini e collegi, nonché dei soggetti iscritti alla camera di commercio. Non solo. Nelle varie modifiche apportate al decreto legislativo n. 82/2005, sempre novellando l'articolo 6-bis è stato espressamente previsto che "nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo [il riferimento è alle professioni ordinistiche n.d.A], iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato".

L'albo dei consulenti tecnici di ufficio è istituito da una legge dello Stato e più nello specifico dalle leggi che hanno approvato e modificato il codice di procedura civile e le sue disposizioni attuative e transitorie (l'art. 13 disp. att. c.p.c. è la disposizione che istituisce gli albi dei CTU). Ne segue, ad opinione di chi scrive, che gli indirizzi Pec degli amministratori-CTU in quanto riguardanti soggetti iscritti in elenchi tenuti da una P.A. (il Tribunale) ed istituiti con legge dello Stato (le disposizioni di attuazione del codice civile sono tali) dovrebbero confluire nel registro INI-PEC.

Conseguenza ulteriore: anche i condòmini potrebbero utilizzare quell'indirizzo PEC per le loro comunicazioni con valore legale pari a quello di una raccomandata con avviso di ricevimento (sempre che anche loro scrivano da un indirizzo PEC).

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