Il fatto. Un condomino impugnava la delibera assembleare lamentando l'omessa convocazione. Sosteneva in particolare che, a mezzo del suo avvocato, aveva comunicato all'amministratore di voler ricevere la posta ad un determinato indirizzo PEC, mentre l'avviso di convocazione era stato inviato presso l'indirizzo di residenza ove non dimorava da anni.
Il Condominio si difendeva affermando di non aver ricevuto alcuna comunicazione di elezione di domicilio diversa dall'attuale residenza e di avere tempestivamente effettuato la convocazione secondo uno dei modi indicati dall'articolo 66 disposizioni attuative del codice civile (tramite raccomandata) all'indirizzo in cui il condominio risultava essere residente, come dimostrato dal certificato di residenza.
Evidenziava che, in ogni caso, ogni variazione dei dati contenuti nell'anagrafe condominiale ex articolo 1130 codice civile doveva essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni; adempimento che, nel caso di specie, non sarebbe stato svolto.
Il Tribunale di Roma, sentenza n. 17389 del 13 settembre 2019, ha respinto la domanda.
Modalità di convocazione. L'articolo 66 delle disposizioni attuative del codice civile indica i modi di convocazione dell'assemblea.
Tra questi, vi è la raccomandata fatta (la norma non può che essere letta unitamente all'articolo 1130 codice civile) presso la residenza comunicata dal condomino ai fini dell'anagrafe condominiale ex articolo 1130 codice civile o comunque risultate da certificazione pubblica (che il condomino può variare con comunicazione scritta nei sessanta giorni: ciò non è tuttavia accaduto nella specie).
La convocazione fatta in tal modo è dunque in ogni caso valida, senza che il condomino possa pretendere che avvenga in un indirizzo diverso o con specifiche modalità. La legge prevede una serie di modalità alternative ed è facoltà dell'amministratore scegliere tra di esse.
Elezione di domicilio presso un avvocato. Quanto all'elezione di domicilio, anche a prescindere dal fatto che nella mail del legale l'elezione di domicilio è fatta "ai fini della presente", ossia della richiesta di documentazione dei condomini morosi, è prevista nei giudizi ma non anche al di fuori di essi.
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