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Finalmente anche gli amministratori di condominio possono iscriversi nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio

Il nuovo Decreto del Ministero della Giustizia n. 109/23 precisa i requisiti per chi voglia iscriversi all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio istituito in ogni tribunale.
Redazione Condominioweb 

È stato pubblicato nella GU n.187 del 11-08-2023 il Decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109 "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2."

Tale provvedimento (entrato in vigore il 26 agosto 2023), nel regolare la figura del consulente tecnico di ufficio, prevede novità di particolare interesse per gli amministratori di condominio.

Viene infatti stabilito che per le professioni non organizzate in ordini o collegi (appunto gli amministratori di condominio), il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci (Art. 4, comma 2).

Chi si vuole iscrivere deve essere di condotta morale specchiata e dotato di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse, oltre ad avere residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, numero 526 nel circondario del tribunale.

In ogni caso si può iscrivere solo chi è in regola con gli obblighi di formazione professionale continua.

Gli obblighi di formazione professionale continua sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante (Art. 4, comma 3).

Amministratore CTU? PEC obbligatoria

Il professionista deve essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali e dovrà dettagliare l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni.

Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno e il comitato ha tempo per valutarle 180 giorni dalla presentazione.

Sarà quindi possibile dopo il Decreto 109/2023 iscriversi nella categoria dei consulenti della categoria dell'edilizia settore di specializzazione Condominio e Tabelle millesimali (Allegato 1).

Scarica Decreto Ministero Giustizia 4 agosto 2023 n. 109
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