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Amministratore autorizzato ad aderire alla mediazione: quale maggioranza?

Solo l'assemblea condominiale ha il potere di transigere una lite e di delegare tale compito al proprio amministratore.
Avv. Marco Borriello 

Amministratore autorizzato ad aderire alla mediazione a maggioranza. Fatto e decisione

Nel caso oggetto della recente sentenza del Tribunale di Roma n. 4092 del 13 marzo 2023, si è discusso del potere dell'amministratore condominiale di partecipare alla mediazione e di negoziare e transigere in nome e per conto dell'ente.

Più in particolare, a seguito di un'assemblea svoltasi in un supercondominio nell'aprile del 2021, l'amministratore era stato autorizzato a partecipare ad una mediazione per una lite sorta in merito alla titolarità e all'ubicazione di alcuni posti auto. A quanto pare, però, il quorum con cui era stato deliberato a riguardo non era stato sufficiente.

Secondo, infatti, la tesi di un condomino, la votazione era avvenuta in dispregio al valore millesimale minimo che, nel caso de quo, la maggioranza degli intervenuti favorevoli avrebbe dovuto rappresentare. Si sta parlando della cosiddetta metà del valore dell'edificio di cui all'art. 1136 cod. civ. In ragione di tale difetto, l'assemblea era invalida e da annullare e, perciò, era oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale di Roma.

Ebbene, l'ufficio capitolino ha accolto l'impugnazione. Per l'effetto, ha annullato il deliberato e ha condannato il convenuto supercondominio al pagamento delle spese processuali, quale conseguenza inevitabile della detta soccombenza.

La sentenza del Tribunale di Roma è giunta al termine di un procedimento in cui è emerso, abbastanza lampante, il difetto del quorum con cui l'amministratore era stato autorizzato a partecipare alla mediazione sulla lite in corso.

L'ufficio capitolino ha, infatti, ricordato che l'amministratore può partecipare ad una mediazione per conto del condominio solo in virtù di una decisione assembleare espressa con un numero di voti favorevoli che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio ex art. 1136 co. 2 cod. civ. In caso contrario, il rappresentante sarebbe, quindi, sprovvisto della facoltà di disporre dei diritti discussi in mediazione e, perciò, senza alcun potere per vagliare e trovare, in tale sede, una soluzione condivisa alla controversia (Cass. n. 10846/2020).

Ebbene, alla luce di queste premesse, il Tribunale ha riscontrato che i votanti in assemblea, sebbene espressisi con decisione unanime, rappresentavano soltanto 498 millesimi. Perciò, per quanto il difetto numerico fosse minimo, era chiaro che il quorum de quo non poteva essere sufficiente a fondare la votazione.

La stessa, quindi, come poi avvenuto, sarebbe stata impugnabile da un qualsivoglia condòmino assente alla riunione. Perciò, al Tribunale di Roma non è rimasto che accogliere l'impugnazione.

Considerazioni conclusive

La sentenza in commento appare impeccabile sul punto.

È l'assemblea condominiale, infatti, che ha il potere di transigere una lite e, quindi, di delegare tale compito, fissandone i dovuti limiti, al proprio amministratore. Su tali considerazioni, il Tribunale di Roma non manca di citare alcuni precedenti giurisprudenziali (cfr. Cass. Sez. 2, 16/01/2014, n. 821; Cass. Sez. 2, 25/03/1980, n. 1994) che confortano il proprio provvedimento.

L'ufficio capitolino, quindi, ha pienamente aderito all'orientamento, si può dire, univoco sull'argomento.

Nel caso concreto, invece, l'autorizzazione assembleare era stata espressa puntualmente, ma con un quorum inferiore a quello previsto dalla legge. Si è trattato, perciò, di un dato oggettivo di fronte al quale il

potere conferito all'amministratore era stato, inevitabilmente, viziato e, perciò, invalido.

era stato, inevitabilmente, viziato e, perciò, invalido.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 13 marzo 2023 n. 4092
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