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Nuova disciplina della qualità dell'acqua destinata al consumo umano: nuovi obblighi per l'amministratore di condominio

Le nuove norme definiscono l'amministratore quale gestore della distribuzione interna.
Dott. Giuseppe Bordolli Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Il D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 (attuativo della direttiva comunitaria 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e successivamente oggetto di modifica da parte del D.Lgs. 27/2002), diretto a difendere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia, è stato abrogato.

Infatti la "qualità dell'acqua destinata al consumo umano" è attualmente disciplinata dal nuovo Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18, attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, in GU n.55 del 06.03.2023 ed in vigore dal 21 marzo 2023.

L'articolo 4 del Decreto mette in evidenza che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze in quantità tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti dall'allegato I, parti A, B, C del decreto.

Gli obiettivi del Decreto infatti sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano.

Questo provvedimento introduce nuovi obblighi per gli amministratori condominiali.

Le definizioni utili per capire il ruolo dell'amministratore

L'allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio a uno o più utenti; esso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale della rete di distribuzione del gestore idrico e termina al punto di consegna dell'acquedotto; l'allacciamento idrico costituisce parte della rete del gestore idrico integrato, che ne risulta pertanto responsabile.

Il punto di consegna è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale (sistema di distribuzione interna) ed è posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore).

Come detto la responsabilità del gestore idrico integrato si estende fino a tale punto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilità del gestore di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprietà privata.

Il punto di utenza» o punto d'uso è il punto di uscita dell'acqua destinata al consumo umano, da cui si può attingere o utilizzare direttamente l'acqua, generalmente identificato nel rubinetto.

Precisato quanto sopra il Decreto sottolinea che gestore della distribuzione idrica interna è il proprietario, il titolare, l'amministratore di condominio, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua

La responsabilità, quindi, dopo il punto di consegna, passa all'amministratore condominiale (o al proprietario o a qualsiasi soggetto) che è titolare del sistema idro-potabile di distribuzione interno.

Il Ruolo dell'amministratore

L'amministratore deve effettuare una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'allegato I, parte D.

La valutazione e gestione del rischio deve essere effettuata tenendo conto dei principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari ai sensi della Direttiva UE 2020/2184 (Rapporto ISTISAN 22/32).

Inoltre è tenuto ad adottare le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.

Nei casi di non conformità dell'acqua ai punti d'uso si applicano le misure correttive di cui all'articolo 15 del Decreto che, tra l'altro, stabilisce quanto segue: l'Autorità sanitaria locale provvede affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori, sia vietata o ne sia limitato l'uso e che sia preso ogni altro provvedimento correttivo necessario per tuteorrettivo necessario per tutelare la salute umana.

Le sanzioni

L'articolo 23 del Decreto prevede delle sanzioni amministrative a carico dell'amministratore.

Se, nel sistema di distribuzione interno, non viene mantenuto il rispetto dei parametri elencati nell'allegato I, parti A e B è prevista una sanzione a carico dell'amministratore da euro 5.000 a euro 30.000.

L'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile imposti dalle competenti autorità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro.

Scarica Dlgs 23 febbraio 2023 n. 18
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Carmelo
Carmelo 04-04-2023 17:37:59

Quando ho ristrutturato mi sono reso conto che le tubature del mio condominio sono in PIOMBO e l'amministratore non si è mai degnato di far fare delle analisi. Adesso finalmente verrà a galla tutto lo schifo che ci simo bevuti per anni

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Michele
Michele 08-05-2023 11:06:56

Comunque nel decreto si parla di Strutture prioritarie(ospedali,case riposo ecc.) e non di condomini. Vedi articolo 9 a pag.11 del decreto

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Carmelo
Carmelo 08-05-2023 21:10:33

Le strutture strutture prioritarie a cui ti riferisci devono semmai fare una valutazione del rischio aggiuntiva. L'art. 2 è chiaro : acque destinate al consumo umano trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente”.

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Carmelo
Carmelo 08-05-2023 21:40:36

il mio condominio è vecchio e il contatore c'è l'ho in casa (le tubature dall'acquedotto fino a casa mia ti assicuro che sono considerate condominiali visto il fior fior di quattrini che ho lasciato giù per una perdita altezza garage). Bene è saltato fuori fossero TUTTE in piombo...quindi senza tirarsi paranoie ma una benedetta analisi dell'acqua la voglio fare. Guarda l'art 4 : obbligo generale -non devono contenere microrganismi, virus e
parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. e sul art 5 comma 3 3. Per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di cui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto di utenza all’interno
dei locali pubblici e privati. A tal fine, nel caso di edificie locali prioritari il gestore del sistema di distribuzione interno assicura l’adempimento degli obblighi previsti
all’articolo 9. 4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1,lettera a) , pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro nell’allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali valori al rubinetto, e si abbia evidenza certa che l’inosservanza sia dovuta al sistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione:

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Carmelo
Carmelo 08-05-2023 21:46:45

L'articolo 9 lo applichi uteriormente solo NEL CASO
si tratti di edifici prioritari non vuol dire escluda gli altri

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