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Violazione del decoro? La motivazione adeguata rende la sentenza inattaccabile.

Se il giudice di merito motiva adeguatamente la sentenza, non è sindacabile in cassazione la valutazione circa la violazione del decoro del condominio.
Avv. Valentina Papanice 

La motivazione adeguata la valutazione della lesione del decoro è inattaccabile

Con l'ordinanza n. 19858 pubblicata il 22 settembre 2020 la Corte di Cassazione respinge il ricorso proposto da due condomini affermando, in sostanza, che dal momento che la decisione impugnata è adeguatamente motivata, il ricorso che contesta la valutazione operata dal giudice di merito circa violazione del decoro è inammissibile.

I fatti di causa

Questi i fatti di causa. Il Tribunale ordinava ai due condomini di rimuovere la canna fumaria che avevano installato sull'edificio condominiale. La Corte d'Appello confermava la decisione riportandosi alle norme contenute negli artt. 1102 e 1107 c.c. e all'articolo del regolamento condominiale che vieta l'apposizione di canne fumarie che deturpano il decoro dell'edificio.

La decisione era emessa in senso contrario alle valutazioni della consulenza tecnica secondo la quale, essendo l'edificio privo di pregio estetico, la canna fumaria non sembrava ledere il decoro: la Corte d'appello affermava infatti che "nonostante i precedenti interventi praticati sul fabbricato, già pregiudizievoli delle linee e delle simmetrie dello stesso, non poteva consentirsi la installazione della nuova canna fumaria", consistente in un "grosso tubo di acciaio, non mascherato da rivestimento" con evidente "gomito di raccordo", che percorre la metà superiore della facciata principale a partire dalla pensilina del vano scale (da cui fuoriusciva), apportando in sintesi, per i giudici, una "considerevole stonatura del prospetto".

Il motivo di ricorso: la motivazione della decisione in relazione all'art. 1120 c.c. non è adeguata

I due ricorrono in cassazione con il seguente motivo: violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 1120 c.c., "nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza dell'alterazione del decoro architettonico dell'edificio imputabile alla canna fumaria, non avendo la Corte d'appello esplicitato le ragioni per cui aveva ritenuto non attendibile la CTU espletata in primo grado".

Ma il ricorso per i giudici è inammissibile.

Vediamo perché.

Quando la canna fumaria può essere installata sul muro perimetrale.

La sentenza dell'appello è adeguatamente motivata

Afferma la Corte che il motivo sostanzialmente tende ad un riesame della situazione di fatto accertata dai giudici di merito.

Non può ammettersi la censura per "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", perché tale ipotesi di motivo di ricorso, prevista in passato dall'art. 360 co.1 n.5 - è stata espunta dell'ordinamento con il D.L. n. 83/2012 e sostituita con quella "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Si tratta di un vizio specifico "relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)"; ne consegue che (in ossequio alle prescrizioni degli artt. 366 co.1 n. 6 c.p.c. e 369, co. 2, n. 4), il ricorso avrebbe dovuto contenere (anche) l'indicazione del fatto il fatto storico, "il cui esame sia stato omesso, il "dato", da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"" (espressioni queste utilizzate spesso dalla giurisprudenza di legittimità e che troviamo anche nella sentenza in commento).

Dunque, il ricorso non ha il contenuto prescritto dall'art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., ma si limita ad esporre una diversa ricostruzione dei fatti, ovvero una diversa lettura delle risultanze istruttorie, invitando in sostanza la Corte di Cassazione ad un nuovo giudizio di merito.

Peraltro, per la Corte la sentenza impugnata contiene la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" prescritta dall'art. 132 co.2 n. 4 c.p.c., per cui non può dirsi nulla ai sensi di quella norma.

La valutazione della lesione del decoro è del giudice di merito e, se adeguatamente motivata, è insindacabile in cassazione

Questo, nel merito, l'iter logico-giuridico percorso dalla Corte d'Appello e condiviso in cassazione. L'installazione di una canna fumaria sul muro di un edificio condominiale è una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della cosa, che quindi ai sensi dell'art. 1102 c.c. ogni condomino può eseguire (a sue cure e spese), sempre che non impedisca agli altri condomini il pari uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico.

L'alterazione del decoro "si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio".

La valutazione circa l'alterazione del decoro, prosegue la Corte, è attività riservata al giudice di merito (e nella specie, è stata adeguatamente eseguita) rimanendo insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. su citato (la Corte richiama in argomento i propri precedenti di n. 18350/2013, n. 10350/2011; n. 8852/2004 e n. 6341/2000).

Né, aggiunge, ai sensi dell'art. 1102 c.c. incide il grado di visibilità delle innovazioni rispetto ai diversi punti di osservazione dell'edificio o la presenza di altre precedenti modifiche non autorizzate (la sentenza richiama il precedente di Cass. n. 851/2007).

Il giudice può discostarsi dalle conclusioni della ctu

E comunque, prosegue la Corte, è inammissibile l'invocazione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. per sostenere la preferibilità delle conclusioni del CTU rispetto a quelle della sentenza.

Come abbiamo detto, il motivo previsto dall'art. 360 n.5 attiene all'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

In realtà per la Corte, con il ricorso si intende devolvere ai giudici di Legittimità le critiche al discostamento operato dai giudici dell'appello rispetto alla consulenza tecnica di ufficio e a quella di parte; ma la Corte d'Appello non si è solo discostata dalle conclusioni della CTU, avendo anche fornito le motivazioni di tale discostamento.

Come ha spesso affermato la Corte e qui ribadisce, spetta "al giudice di merito esaminare e valutare le nozioni tecniche o scientifiche introdotte nel processo mediante la CTU, e dare conto dei motivi di consenso, come di quelli di eventuale dissenso, in ordine alla congruità dei risultati della consulenza e delle ragioni che li sorreggono"; valutazione che, per la Corte, è stata compiuta nella sentenza impugnata e non può essere sindacata in grado di legittimità "invocando dalla Corte di cassazione, come auspicano i ricorrenti, un accesso diretto agli atti e una loro valutazione, in maniera da pervenire ad una nuova validazione e legittimazione inferenziale dell'adesione prestata dal giudice di merito ai risultati dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio".

Inoltre la Corte osserva come il giudice sia maggiormente vincolato a motivare il proprio dissenso dalle conclusioni peritali "nel caso in cui le stesse abbiano esposto frequenze statistiche direttamente rilevanti per l'accertamento del fatto litigioso"; "mentre certamente minore è l'assolutezza dell'inferenza induttiva generalizzante con riguardo alle scienze idiografiche, qual è appunto l'architettura, la quale non poggia su leggi generalizzabili, ma studia oggetti singoli".

Spese rimozione canna fumaria da facciata condominiale

Sentenza
Scarica Cass. civ. Ord. Sez. 6 Num. 19858 Anno 2020
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