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Decoro architettonico: quando l'opera è modesta e non visibile

Un'innovazione di piccole dimensioni e poco visibile può incidere sul decoro architettonico?
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 

In molte circostanze abbiamo sentito parlare del cosiddetto decoro architettonico; un concetto sostanzialmente astratto, visto che non se ne trova alcuna definizione codicistica. Eppure, il nostro codice civile ne parla, esplicitamente, prevedendo che «Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico» (Art. 1120 ult. co. c.c.).

Evidentemente, con questi termini si è voluto identificare un vero e proprio bene condominiale, peraltro, di importanza tale da meritare una tutela specifica, così come si evince dalla norma appena citata; un bene che potrebbe essere compromesso da un manufatto realizzato da un singolo proprietario e che, per questa ragione, andrebbe rimosso.

Si tratterebbe, altresì, di un ripristino più che opportuno, perché eviterebbe il conseguenziale peggioramento del valore economico delle proprietà facenti parte dell'edificio.

Ebbene, la circostanza in esame si manifesta in tutti i casi oppure non si può parlare di violazione del decoro architettonico quando l'opera è modesta e non visibile?

Alla domanda in questione è stata data risposta dal Tribunale di Roma che, con una recente decisione, ha escluso che, nel caso concreto, si fosse realizzata la violazione in oggetto. Non ci resta, pertanto, che comprendere quanto è accaduto e perché il magistrato ha emesso questo provvedimento.

Decoro architettonico quando l'opera è modesta e non visibile. Il caso

Con la sentenza n. 3120 del 12 febbraio 2020, il Tribunale di Roma ha affrontato il caso di un condominio che, tra le altre motivazioni, aveva citato in giudizio i proprietari di un appartamento che avevano «apposto una scala fissa in metallo, fra la terrazza annessa al loro
appartamento ed il lastrico, quale mezzo di collegamento». Si trattava, quindi, secondo l'attore, di una circostanza che aveva alterato e modificato, indebitamente, il decoro architettonico del fabbricato.

A questa affermazione i convenuti rispondevano sostenendo che «la scala era stata allocata per motivi di sicurezza e non violava il decoro dell'edificio anche perché vi erano altre scale di collegamento al lastrico»; una strategia difensiva, sostanzialmente, scontata per il tipo di contestazione subita.

Esaminate le risultanze istruttorie, non ultima una Ctu, il Tribunale invocato concludeva per il rigetto della domanda attorea; una sconfitta, senza se e senza ma, i cui aspetti saranno chiariti solo dopo aver approfondito il tema del decoro architettonico.

Decoro architettonico: cos'è?

Abbiamo già visto in precedenza che si tratta di un bene oggetto di tutela in materia condominiale, ma che non ha alcuna definizione a livello normativo. Pertanto, come sovente accade, ci ha pensato la giurisprudenza a svilupparne una descrizione precisa.

In particolare, è stato affermato che per decoro architettonico «deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture architettoniche che connotano il fabbricato e che gli imprimono una determinata, armonica fisionomia.

E l'alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che modifichino l'originario aspetto soltanto di singoli elementi o punti dell'edificio tutte le volte che l'immutazione sia suscettibile di riflettersi sull'insieme dell'aspetto del fabbricato (ex multis Cass. 17398/04)».

Alterazione del decoro architettonico e violazione successiva ad altre, come valutarla?

Chiarito, in linea generale, il concetto qui in esame, il compito della giurisprudenza si è interessato di specificarlo di volta in volta, quasi a voler creare una sorta di prontuario da utilizzare all'abbisogna e allo scopo di regolamentare il caso concreto.

In quest'ottica, ad esempio, è stato chiarito che non è necessario che il fabbricato interessato dall'opera lesiva abbia un particolare pregio artistico (ex multis Cass. 27551/09), così come è stato precisato che la presenza di precedenti manufatti lesivi del decoro non legittima i successivi interventi compiuti in violazione di tale bene comune (Cass. 14455/09 cui fa da contraltare quella in cui si afferma che non può esserci alcuna lesione a causa di preesistenti interventi modificativi cui non sia stato preteso il ripristino (cass. 14992 2012)).

Quando un'insegna pubblicitaria lede il decoro architettonico e turba il compossesso del bene comune

Pertanto, fatta questa dovuta premessa, ritornando al caso giudiziario esaminato, perché il giudice non ha riconosciuto alcuna lesione del decoro architettonico nonostante la scala di collegamento apposta? Scopriamolo insieme.

Decoro architettonico: se l'opera è modesta e non visibile c'è lesione?

Il Tribunale di Roma, nel valutare quanto era emerso dall'istruttoria, ha rilevato che il manufatto non aveva violato il decoro architettonico del fabbricato. Questa conclusione è stata raggiunta per una serie di ragioni.

In primo luogo, è stato evidenziato che si trattava di un'opera di modesta grandezza e, pertanto, non tale da incidere, negativamente, sulle linee architettoniche del condominio.

è stato, inoltre, verificato che il palazzo era, di per sé, caratterizzato da elementi di diverse dimensioni e posti su più livelli, pertanto, anche sotto quest'aspetto, la scala posizionata dai convenuti non aveva contribuito a peggiorare alcun decoro.

Infine, era emerso che la parte del fabbricato, interessata dall'opera, risultava arretrata rispetto al piano stradale e, perciò, non c'era visibilità di quanto era stato realizzato.

Sono state queste, quindi, le motivazioni per le quali il giudice ha rigettato la domanda attorea, condannando il condominio alla refusione delle spese di giudizio, compresa quella relativa alla Ctu.

Evidentemente, quindi, secondo il principio emerso da questa sentenza, la modesta dimensione dell'innovazione nonché la carente visibilità della medesima, osservando il fabbricato dalla strada, sono delle circostanze rilevanti e che impediscono che possa realizzarsi, in concreto, la lesione del decoro architettonico di un condominio.

Decoro architettonico nei supercondominii

Sentenza
Scarica Trib. Roma 12 febbraio 2020 n. 3120
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