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Teleriscaldamento e Contratto servizio Energia: IVA agevolata al 5% - quando si applica - i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate

La materia è ostica, ma interessa circa il 5% dei condomìni italiani, con percentuali ben più elevate nelle regioni dove il teleriscaldamento è più diffuso: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige.
Avv. Marcello Zucchi 

L'argomento di cui trattiamo è l'aliquota agevolata al 5% per le utenze di teleriscaldamento e servizio energia per l'ultimo trimestre 2022 ed il primo trimestre 2023.

Il contesto è quello delle agevolazioni previste dal governo durante la crisi energetica per mitigare gli effetti degli aumenti dei prezzi del gas naturale.

Come noto, gli utenti del teleriscaldamento sono stati fortemente discriminati dai provvedimenti legislativi che hanno previsto una diminuzione dell'IVA (dal 10% al 5%) applicata alle utenze gas, già a partire dall'ottobre 2021, ma non a quelle di teleriscaldamento.

Si è così determinata una disparità di trattamento tra utenti che avevano direttamente un contratto di somministrazione gas per alimentare la propria caldaia, e che hanno goduto dell'IVA agevolata, e gli utenti del teleriscaldamento che non essendo direttamente titolari della fornitura gas (che viene prevalentemente utilizzato dalle società fornitrici per riscaldare l'energia termica immessa nelle reti di teleriscaldamento) sono rimasti esclusi da una consistente agevolazione.

A questa evidente iniquità hanno - sia pure tardivamente - posto parzialmente rimedio il Decreto Aiuti Bis e la Legge di bilancio 2022.

In particolare:

  • il Decreto Aiuti Bis (art. 5, co. 2, D.L. 115/2022) ha esteso l'ambito di applicazione dell'aliquota ridotta del 5% anche alle somministrazioni di energia prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.
  • la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 14, L. 197/2022) ha confermato tale misura per i consumi effettuati nel primo trimestre 2023 nell'ambito del servizio energia e ha finalmente esteso l'IVA al 5% anche alle utenze di teleriscaldamento.

La concreta applicazione della aliquota Iva ridotta al 5% ha tuttavia sollevato alcuni dubbi interpretativi.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate con risposta N. 239/2023 ad istanza di interpello formulata da una società erogatrice sia di servizi di teleriscaldamento che di servizio energia, ha chiarito che, per i consumi dell'ultimo trimestre 2022, l'aliquota del 5% sia applicabile anche alle forniture erogate nell'ambito di un contratto servizio energia, anche nel caso in cui il calore venga distribuito attraverso una rete di teleriscaldamento.

Per il medesimo periodo l'Agenzia delle Entrate ha invece escluso l'agevolazione alle utenze di solo teleriscaldamento (senza un sottostante contratto servizio energia).

In merito al contratto servizio energia l'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che nel caso di energia termica prodotta in parte con gas ed in parte con altri combustibili, sarà possibile applicare l'aliquota ridotta del 5% alla sola componente prodotta con il gas.

I chiarimenti sopra forniti dall'Agenzia delle Entrate hanno implicazioni concrete per i condomìni serviti da questi servizi, considerato che ad oggi l'aliquota ordinaria dell'IVA applicata alle fatture di teleriscaldamento/servizio energia è alternativamente del 22% o del 10% nei casi previsti al n. 122 Tabella A. Parte III del D.P.R. n. 633/1972 in sintesi:

  • CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA: IVA 5% su consumi compresi tra 1/10/2022 e 31/03/2023 (salvo proroghe) anche se viene utilizzata una rete di teleriscaldamento per il dispacciamento agli utenti.
  • CONTRATTO DI TELERISCALDAMENTO: IVA ordinaria (22% o 10%) per i consumi fino al 31/12/2022; IVA agevolata al 5% per i consumi tra l'1/1/2023 ed il 31/03/2023 (salvo proroghe).

Pertanto gli amministratori di condomìni teleriscaldati, o serviti da contratto servizio energia, dovranno verificare in quale delle due fattispecie (teleriscaldamento o contratto servizio energia) rientri il contratto sottoscritto dal singolo condominio.

Una volta "inquadrato" il contratto in essere, dovranno poi assicurarsi che la società fornitrice applichi effettivamente la riduzione dell'aliquota Iva al 5% alle fatture che coprono i consumi compresi nei periodi sopra specificati.

Tale puntuale verifica è opportuna in quanto, apparentemente, non tutte le società erogatrici starebbero effettivamente applicando l'aliquota IVA ridotta quando dovuta.

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