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Trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti autonomi: delibera valida solo a determinate condizioni

La Corte di Appello di Roma ha ritenuto invalida una delibera non rispettosa della legge 10/91
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici condominiali è stato introdotto dalla direttiva europea sull'efficienza energetica 2012/27/UE, recepita dal decreto legislativo 102/2014.

Attraverso tale normativa il Legislatore ha cercato di escludere la possibilità di un sistema di riscaldamento autonomo-individuale imponendo invece un sistema centralizzato-contabilizzato che unisca le comodità di un sistema semiautonomo con l'economicità di un sistema centralizzato.

Del resto - come ha sottolineato anche l'ENEA - la contabilizzazione dei consumi offre importanti vantaggi per gli utenti, sia in termini di gestione del proprio impianto, che di consapevolezza riguardo ai consumi energetici.

È vero infatti che un condomino non informato, difficilmente saprà adottare comportamenti energeticamente virtuosi.

Alla luce di quanto sopra si può affermare che la dismissione dell'impianto centrale ed il passaggio ad impianti autonomi sembra legittimo solo nel caso in cui per motivi tecnici o per mancanza di convenienza economica non sia possibile contabilizzare il condominio.

Non è lecito perciò a maggioranza abbandonare l'impianto centralizzato o decidere di non procedere alla sua manutenzione rendendolo inutilizzabile: una tale decisione sarebbe radicalmente nulla.

È legittima invece la trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti autonomi (se la contabilizzazione non è possibile), a condizione che venga rispettato quanto prescritto dalla legge 10/91.

La questione è stata recentemente affrontata Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 1276/2023.

Trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti autonomi e delibera priva del contenuto prescrittivo richiesto dalla legge n. 10/1991. Fatto e decisione

Una condomina impugnava una delibera che prevedeva la trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti unifamiliari a gas. Il Tribunale dava ragione all'attrice ritenendo l'impugnata delibera assolutamente priva dei richiesti requisiti, evidenziando la mancata allegazione alla decisione della documentazione richiesta per legittimare un intervento a maggioranza mirato al risparmio energetico previsto dalla legge.

La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado, confermando l'invalidità della delibera perché priva del contenuto prescrittivo positivo richiesto dalla legge speciale n. 10/1991 in merito al risparmio energetico.

Solo con una perizia tecnica si può accertare se sussistano i presupposti per esercitare un diritto ora sancito per legge.

Considerazioni conclusive

Si deve precisare che la delibera volta ad eliminare l'impianto di riscaldamento centralizzato per far luogo ad impianti autonomi nei singoli appartamenti, in tanto può essere adottata a maggioranza, e quindi in deroga agli artt. 1120 e 1136 c.c., in quanto sia previsto che avvenga nel rispetto delle previsioni legislative di cui alla legge n. 10/1991; a tale proposito è importante sottolineare che, per essere valida, la delibera non può contenere la sola previsione della installazione ad iniziativa dei condomini degli impianti autonomi: in tal caso infatti la decisione sarebbe meramente eventuale e non programmata e si risolverebbe nella soppressione dell'impianto centralizzato senza il consenso unanime dei condomini aventi diritto a fruire di un bene comune.

Al contrario la delibera è valida, purché l'assemblea preveda il tipo di impianto che sarà installato in sostituzione di quello soppresso, non essendo al riguardo sufficiente la sola previsione della installazione ad iniziativa dei condomini degli impianti autonomi (Cass. civ., sez. II, 19/08/2022, n. 24976).

Sentenza
Scarica App. Roma 20 febbraio 2023 n. 1276
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