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Teleriscaldamento: il punto sulle criticità tariffarie rilevate dall'Autorità per l'energia

Indicazioni utili per capire le tariffe applicate dalle società fornitrici ed i relativi meccanismi contrattuali di adeguamento dei prezzi.
Avv. Marcello Zucchi 

L'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con delibera del 2/11/2022 ha pubblicato i risultati della propria indagine conoscitiva in merito alle tariffe applicate dalle oltre 200 società che offrono servizi di teleriscaldamento a circa il 4% della popolazione italiana.

Il teleriscaldamento è considerato una delle tecnologie più sostenibili per il riscaldamento degli edifici dal punto di vista dell'impatto ambientale. Sia le amministrazioni locali che il governo sostengono attivamente lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento (da ultimo 200 milioni previsti nel PNRR), con azioni tese ad incentivarne lo sviluppo.

Molti condomìni nel corso degli ultimi decenni, a fronte della graduale crescita delle reti locali, hanno optato per il teleriscaldamento, principalmente confidando in una gestione più efficiente e meno onerosa, sia in termini di esercizio degli impianti che di costi.

L'Autorità ha analizzato le tariffe applicate dalle società fornitrici ed i relativi meccanismi contrattuali di adeguamento dei prezzi, portando alla luce alcune criticità che negli ultimi mesi sono state alla base di molteplici lamentele da parte di varie comunità di utenti colpite dai forti rincari del teleriscaldamento.

L'indagine effettuata ha rivelato che la maggioranza delle tariffe contrattuali di teleriscaldamento (il 94% secondo ARERA) sono strutturate con il dichiarato obiettivo di applicare un costo analogo a quello che il condominio avrebbe sostenuto se avesse mantenuto una propria centrale di riscaldamento (c.d. metodo del costo evitato).

Le tariffe inoltre prevedono che anche la quota di calore generata con sistemi che non utilizzano il gas (termovalorizzatori, cogenerazione, recupero del calore da processi industriali) venga comunque addebitata in bolletta considerando il costo evitato del gas.

Due sono quindi in sintesi le più evidenti criticità evidenziate dall'Autorità nell'ambito della propria indagine:

  • l'adozione da parte della quasi totalità dei fornitori del metodo del costo evitato come sopra definito, e non di un metodo cost reflective, ovvero di una tariffa costruita tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti, aumentati di un equo margine commerciale;
  • l'utilizzo di meccanismi di aggiornamento delle tariffe legate all'andamento del prezzo del gas, anche per la componente di calore generata utilizzando risorse non correlate al gas.

D'altronde la stessa ARERA sottolinea come sia oggettivamente difficile per gli utenti valutare la convenienza del teleriscaldamento rispetto ad altre soluzioni. La comparazione tra i prezzi dei servizi di climatizzazione alternativi richiederebbe competenze tecniche che spesso non sono a disposizione del condominio.

I meccanismi tariffari del teleriscaldamento sono infatti piuttosto complessi.

Semplificando al massimo, il costo addebitato in bolletta agli utenti è in genere costituito da una componente di energia, parametrato al gas o all'energia elettrica, e da altri coefficienti, la cui applicazione dovrebbe portare alla determinazione di un costo simile a quello che l'utente avrebbe sostenuto con la propria caldaia a gas (costo evitato).

Tra questi rileva in modo particolare il coefficiente per la perequazione dei costi di gestione, in pratica il moltiplicatore per calcolare una maggiorazione per compensare i costi di gestione dell'impianto "evitati" dal condominio.

Questo coefficiente viene applicato con grande discrezionalità dai vari operatori con oscillazioni che sfiorano il 20% con un impatto significativo sulle tariffe finale applicate.

L'Autorità ha quindi evidenziato come - in alcuni casi - questi meccanismi tariffari determinino in concreto costi del teleriscaldamento superiori al costo evitato e tali da giustificare - in teoria - il distacco dal teleriscaldamento ed il "ritorno" alla centrale condominiale autonoma.

Il distacco da parte dei condomìni teleriscaldati è tuttavia un fenomeno marginale. Nella realtà dei fatti è molto difficile per un condominio avere gli strumenti per effettuare una valutazione di convenienza di distacco.

In ogni caso, per il ripristino della centrale termica condominiale sarebbe poi necessaria una delibera assembleare, ma soprattutto i relativi stanziamenti.

Si tratta nel concreto di ostacoli disincentivanti che fanno sì che i casi di distacco volontario siano molto rari.

La soluzione alle criticità evidenziate ovviamente non può e non deve essere ricercata in questa direzione, ma piuttosto verso un punto di equilibrio tra un ulteriore sviluppo delle reti di teleriscaldamento ed il trasferimento di valore agli utenti che scelgono questa tecnologia, almeno per la componente di calore non generata bruciando gas.

Grazie all'indagine dell'ARERA i correttivi contrattuali e tariffari sono facilmente individuabili, e possono essere applicati sia a livello locale, che nell'ambito di singole negoziazioni.

In prospettiva l'auspicio è quindi che gli operatori del settore, prendano atto degli attuali squilibri tariffari e vi pongano rimedio in termini di equità e ragionevolezza, anche in assenza di un intervento dell'Autorità per l'Energia, la quale potrebbe in prospettiva non limitarsi ad una blanda moral suasion, ma avocare a sé la regolazione delle tariffe per il mercato del teleriscaldamento.

Da un punto di visto più operativo, sarebbe opportuno che agli amministratori degli edifici teleriscaldati effettuassero un assessment dei contratti e delle tariffe di teleriscaldamento in essere. È infatti fondamentale comprendere dove si collochino le tariffe applicate al singolo condominio rispetto agli scenari rilevati dall'ARERA per poter aggiornare con cognizione di causa i propri amministrati e valutare le opportune iniziative nel caso di tariffe "critiche" secondo i parametri evidenziati dall'ARERA.

Milano, 19/01/2023

Avv. Marcello Zucchi marcello.zucchi@ichinobrugnatelli.it

Marcello Zucchi - Studio legale Ichino Brugnatelli

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