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Supercondominio: modifica di una strada comune da parte del singolo condomino

L'apposizione di “panettoni” collegati mediante catenella può alterare la destinazione d'uso della strada comune.
Avv. Eliana Messineo 

Nel supercondominio il singolo condomino non può modificare una strada comune creando una pista pedonale in modo da inibire in via definitiva il transito carrabile.

Trattasi di una modificazione definitiva e stabile della precedente naturale destinazione della strada, in violazione dell'art. 1102 c.c.

È quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 1161 del 26 ottobre 2023.

Supercondominio: modifica di una strada comune da parte del singolo condomino. Fatto e decisione

I proprietari di un'unità immobiliare facente parte di un complesso condominiale, posta al piano terreno con annesso giardino pertinenziale, citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova una condomina per sentir dichiarare l'illegittimità dell'apposizione di "panettoni" in cemento, collegati tra loro mediante catenella in metallo, nonché per sentirla condannare alla rimozione di detti manufatti.

In particolare, gli attori esponevano di aver accesso alla loro abitazione mediante una strada privata direttamente collegata alla via pubblica. La strada privata in questione era sempre stata aperta al traffico pedonale e carrabile in tutta la sua lunghezza e larghezza fino a quando la società convenuta non vi aveva collocato dei panettoni in cemento tra loro collegati attraverso una catenella creando in tal modo una vera e propria pista pedonale totalmente interdetta al traffico veicolare.

In via subordinata, gli attori esponevano, altresì, di essere titolari di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla strada privata, lamentando la diminuzione dell'esercizio della servitù di passaggio carrabile e pedonale di cui godevano, nonché l'aumento dell'incomodità del suo esercizio.

Si costituiva in giudizio la società convenuta che eccepiva l'incompetenza del giudice adito e contestava nel merito la domanda degli attori.

Istruita la causa, il Tribunale dichiarava l'illegittimità delle opere realizzate e condannava la convenuta alla rimozione dei panettoni, nonché alla rifusione delle spese di lite.

Il Tribunale riteneva di applicare alla vicenda la normativa condominiale essendo il complesso edilizio un superconominio con strada privata comune ai diversi condomini.

Secondo il giudice di prime cure, la condomina convenuta aveva alterato la destinazione d'uso del bene comune, avendo modificato la strada in modo tale da impedire ai condomini frontisti l'utilizzo della stessa come in precedenza praticato.

Proponeva appello la società soccombente lamentando, tra l'altro, il difetto di competenza del Tribunale e nel merito sostenendo che l'unità immobiliare degli appellati aveva un diritto di accesso solo pedonale dalla strada privata, mentre l'accesso carraio veniva effettuato in maniera abusiva.

La convenuta negava che l'apposizione dei "panettoni" con catenella avesse alterato la destinazione d'uso del bene mentre, invece, a suo dire, la delimitazione di una pista pedonale avrebbe consentito un miglior godimento della strada ai diversi condomini e, in particolare, avrebbe garantito una maggiore sicurezza ai pedoni.

La Corte territoriale di Genova ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado.

La Corte d'appello ha preliminarmente ritenuto la domanda proposta dagli attori non annoverabile nella causa di cui all'art. 7 c.p.c., ma in quelle di competenza del Tribunale ex art. 1102 c.c.

Secondo i giudici di secondo grado la collocazione dei "panettoni" con catenella ha determinato, come affermato dal primo giudice, una immutazione definitiva e stabile della precedente naturale destinazione della strada in violazione dell'art. 1102 c.c., impedendo ai comunisti frontisti la loro libera utilizzabilità nelle diverse modalità usufruibili.

Detta limitazione, quindi, ad avviso della Corte, non può in alcun modo ricondursi alle facoltà spettanti al condomino ex art. 1102 c.c., posto che è suscettibile di impedire l'uso della strada ai restanti condomini.

La Corte ha, infatti, affermato, sulla base delle numerose fotografie prodotte in atti e delle risultanze delle deposizioni testimoniali, che prima dell'apposizione dei "panettoni", la strada era liberamente percorribile nei due sensi, salvo il caso che si verificava soprattutto in estate, in cui venivano parcheggiate vetture su un lato della strada, allorché era necessario ricorrere a difficoltose manovre per consentire il transito sulla via. Il parcheggio, però, era episodico, saltuario, temporalmente non determinabile a priori, non inibendo in via definitiva il transito carrabile.

Passo carrabile, le sentenze in materia

Considerazioni conclusive

In caso di azione proposta da un condomino a difesa della cosa comune nei confronti di altro condomino, in particolare diretta al ripristino dello status quo ante della strada illegittimamente alterata mediante l'apposizione di panettoni con catenelle, trova applicazione l'art. 1102 c.c. secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Secondo la Corte d'Appello di Genova, l'apposizione di panettoni da parte di un condòmino altera l'originaria destinazione d'uso carrabile della strada impedendo agli altri partecipanti la libera utilizzabilità nelle diverse modalità fruibili.

Detta modificazione della strada comune in pista pedonale, quindi, non può in alcun modo ricondursi alla facoltà spettante al condomino di esercizio della facoltà ex art. 1102 c.c., posto che è suscettibile di impedire ai restanti condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, nelle diverse modalità usufruibili compreso il transito carrabile.

Sentenza
Scarica App. Genova 26 ottobre 2023 n. 1161
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