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Decreto Agosto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, maggioranze facilitate per il superbonus

Superbonus: da oggi maggioranze più basse per la deliberazione dei lavori.
Redazione 

Da oggi sarà più facile deliberare gli interventi di ristrutturazione delle parti comuni del condominio previsto dal così detto superbonus.

Nella giornata di ieri, infatti, è stato pubblicato - nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30 - il così detto decreto Agosto.

Una buona notizia, dopo che tante volte gli interventi sul condominio, spesso circolati nelle bozze dei decreti, erano poi sparite dai testi ufficiali.

Si tratta del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, misure riguardanti tra l'altro anche il condominio.

L'art. 63 del decreto n. 104 interviene modificando l'ormai famoso - per gli addetti ai lavori - art. 119 del d.l. Rilancio.

Recita la norma, rubricata Semplificazione procedimenti assemblee condominiali:

All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, è inserito il seguente: «9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio».

Superbonus e maggioranze semplificate

Era già argomento di discussione: per deliberare gli interventi per i quali sarà possibile usufruire del superbonus quali sono le maggioranze necessarie?

C'è chi aveva detto che si trattava d'innovazioni ex art. 1120, secondo comma, c.c., chi di lavori straordinari di notevole entità, chi ancora di interventi ex art. 26 legge n. 10/1991.

Nelle prime due ipotesi, si diceva, sarebbe sempre stato necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea e la metà del valore millesimale dell'edificio.

Nell'ultima ipotesi, invece, come specificato dalla legge n. 10, maggioranza degli intervenuti alla riunione e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Il comma 9-bis dell'art. 119 d.l. Rilancio, così come introdotto dal d.l. n. 34/2020, indica quest'ultima maggioranza come quella sufficiente per deliberare gli interventi di cui al medesimo articolo.

Superbonus e innovazioni

La norma, tuttavia, sebbene abbassi e non di poco le maggioranze, non chiarisce se quelle delibere, per lo meno alcune (si penso all'installazione di impianto fotovoltaici ovvero al così detto cappotto) debbano essere considerate o meno innovazioni.

Cumulo superbonus e altre detrazioni

La questione non è di poco conto, poiché specie nei lavori comportanti notevoli spese, soprattutto dove non sarà possibile operare sconto in fattura o quanto meno nell'immediato cessione del credito, il condòmino contrario potrebbe invocare la disciplina delle innovazioni gravose.

Sarebbe utile, vista l'importanza della questione, che in sede di conversione si precisasse se ed in che limiti trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 1121 c.c.

Relativamente all'ambito di applicazione, modificando il comma 15-bis sempre dell'art. 119 d.l. Rilancio, è specificato che rispetto alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/9 il superbonus non si applica per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Zone sismiche e contributi per gli amministratori

Un ulteriore aspetto, di particolare interesse, è introdotto nella decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il decreto riguarda Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e rispetto questi, all'art. 34, così come modificato dall'art. 57 del d.l.

Agosto è specificato che Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata può riguardare anche nella misura massima del 2% le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio.

E' una delle poche disposizioni, a nostra memoria, che cita specificamente l'attività dell'amministratore, qualificandola tra l'altro come professionale.

Circolare Agenzia delle Entrate Superbonus

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