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Superbonus, amministratore e responsabile dei lavori: quando il compenso è a rischio?

Affinché si possa contestare il compenso è necessario dimostrare l'inadempimento totale o parziale.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il compenso del responsabile dei lavori nel caso di superbonus del 110% (il principio è estensibile a tutte le opere per le quali è stata nominata questa figura) può essere contestato.

L'affermazione, chiaramente, rappresenta un'ipotesi, una possibilità da valutarsi caso per caso. La problematica sorge dal quesito di un nostro lettore, che ci espone quanto segue:

"Cara Redazione, nel condominio in cui vivo è successo quanto vi riporto, penso sia un caso comune, spero possa essere d'aiuto a tanti.

Lavori rientranti nel superbonus. Un po' ingenuamente, devo dire, presi dall'entusiasmo della possibilità di lavori a bassissimo costo immediato e incoraggiati dal nostro amministratore che ha sempre detto di conoscere bene la procedura, abbiamo deliberato lavori rientranti nel superbonus per un importo parti a circa un milione di euro.

Senza portarla per le lunghe, come il cantiere che abbiamo ancora in corso da marzo del 2022 (proprio così!), al 31 dicembre 2023 erano stati emessi SAL per un complessivo completamento di lavori pari al 80% e pagamenti tramite il meccanismo dello sconto in fattura per pari somma. Resta fuori quindi il 20%. Ci è stato assicurato che esistono assicurazioni del general contractor.

Intanto, però, se non ho capito male quanto meno per il 30% delle spese relative all'ultimo SAL non beneficeremo di nessuna detrazione. Parliamo quindi di quasi 200 mila e quindi di 60 mila che dovremo sborsare il 13 condòmini.

In questo contesto abbiamo deciso di vederci chiaro: pagare dobbiamo pagare, è vero, ma se qualcuno ha sfruttato la situazione, ce ne deve rendere conto. Il direttore dei lavori ha vigilato sul corretto andamento dei lavori? E l'amministratore che si è fatto nominare responsabile dei lavori e per questa sua posizione ha diritto ad 30 mila euro? Possiamo non pagargli questa cifra?"

Qualcuno leggendo le considerazioni del nostro lettore dirà che arrivati i problemi il primo a pagare è sempre l'amministratore. Forse è vero: in questo caso specifico ci sembra tra i vari che incasseranno. Se giustamente, come si deve dire fino a responsabilità accertata, o meno, proveremo a capirlo adesso.

Responsabile dei lavori: compiti e contratto

Il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal d.lgs n. 81/2008, cioè i compiti inerenti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. Tanto specificano, tra le altre cose, gli artt. 89 e 93 del citato decreto legislativo.

Si tratta di una delega di funzioni, cioè del trasferimento di responsabilità connesse alla vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza del cantiere dalla fase di progettazione a quella di esecuzione.

In gergo tecnico, si tratta di un contratto sinallagmatico, ovvero di un contratto a prestazioni corrispettive: il condominio paga il responsabile dei lavori e questi svolge il compito che avrebbe dovuto svolgere il committente in relazione alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di sicurezza.

Se il committente non vuole responsabilità in materia di sicurezza deve nominare un "responsabile dei lavori"

Responsabile dei lavori: la prova dello svolgimento dell'incarico

Dato questo contesto, è evidente che sia possibile trarre una prima conclusione: il responsabile dei lavori, sia esso l'amministratore o un'altra persona, non è responsabile della durata dei lavori. Egli, quale delegato del committente in materia di rispetto della sicurezza durante i lavori, ha questo compito.

Su tale aspetto, pertanto, se si vogliono avanzare contestazioni non si deve contestare l'operato dell'amministratore in quanto legale rappresentante del committente, ma quella persona nella sua figura di responsabile dei lavori. Il che vuol dire contestare inadempienze connesse alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Se il condominio è in grado di dimostrare che l'incarico non è stato espletato, ovvero è stato espletato in modo non corretto, allora avrà diritto ad avanzare contestazioni al fine di non pagare la parte restante di compenso e se del caso richiedere indietro quella già erogata; in tale ultima circostanza con tutte le conseguenze derivanti dal coinvolgimento nella questione del Fisco, in ragione del meccanismo dello sconto in fattura cui (ci par di capire dal nostro lettore) si è fatto ricorso.

Diversa, invece, la posizione dell'amministratore e soprattutto del direttore dei lavori in relazione al protrarsi dei lavori. Lì queste figure, in special modo il tecnico, potrebbero vedersi contestata la carenza di diligenza.

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