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Delega di funzioni di vigilanza in ambito condominiale e responsabilità del proprietario

La delega di funzioni non vale ad escludere la responsabilità penale del delegante-proprietario.
Prof.ssa Maria Beatrice Magro 
19 Set, 2019

In modo espresso o implicito, l'ordinamento penale attribuisce posizioni di garanzia rilevanti ex art. 40 c.p. per omesso impedimento dell'evento lesivo a quei soggetti che, per la loro posizione di prossimità al bene giuridico protetto, sono titolari dei poteri decisori e direzionali in relazione a quell'interesse.

L'appuntarsi delle posizioni di garanzia in capo ai vertici di un'organizzazione imprenditoriale o gestionale è dunque espressione della ricerca di una corrispondenza il più possibile precisa tra i doveri di attivarsi per l'impedimento di eventi lesivi e gli effettivi poteri di gestione e direzione dell'organizzazione imprenditoriale, in modo da evitare che vegano incriminati soggetti sprovvisti di poteri realmente efficaci ed incisivi.

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Tale soluzione, infatti, potrebbe apparire eccessivamente rigorosa nei confronti dei garanti titolari di una posizione di garanzia - tanto che da più parti si è evidenziata la questione del potenziale conflitto con il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale - tutte le volte in cui il garante sia sì munito in astratto dei poteri necessari, ma sia in concreto incolpevole perché non a conoscenza della situazione di pericolo o perché privo degli effettivi poteri di intervento e gestione della stessa.

Pertanto, in queste situazioni, la responsabilità penale del proprietario di edificio può essere trasferita mediante un atto di autonomia negoziale, qualificato come delega di funzioni, equipollente in sostanza alla nomina di amministratore condominiale.

L'istituto della delega di funzioni si applica anche in "ambito condominiale", in materia di crollo di edifici, al fine di trasferire la responsabilità penale in capo ad un terzo che è a conoscenza della situazione di pericolo e che si trova nelle condizioni materiali di porvi rimedio adottando i provvedimenti più opportuni (come ad esempio escludere il passaggio di pedoni su quel tratto).

Ne segue che una delega di funzioni sostanzialmente debba essere considerata equivalente alla nomina di amministratore di condominio, sebbene impartita in assenza della necessaria forma scritta.

Il conferimento della delega di funzioni ad soggetto terzo tuttavia non comporta un completo trasferimento della responsabilità per il crollo di edificio e per gli eventi lesivi della integrità fisica dei passanti in capo al nuovo garante, nominato amministratore del condominio, anche se costui è perfettamente a conoscenza dello stato di degrado dell'immobile in quanto ivi residente.

Pertanto, in applicazione di tale principio, non sarebbe unicamente responsabile l'amministratore di condominio cui è stata conferita la delega per le lesioni colpose provocate ad un passante dalle mattonelle staccatesi dalla facciata dell'immobile.

Partendo dal presupposto che la delegante proprietaria dell'immobile fosse - o dovesse essere - pienamente a conoscenza delle condizioni di degrado dell'immobile visibili ictu oculi, la giurisprudenza di legittimità afferma che la delega di funzioni non vale ad esonerare il delegante da responsabilità penale, in quanto su di questi residua l'onere di controllare che il delegato adempia diligentemente i compiti attribuitigli.

Ne consegue che il delegante - proprietario dell'immobile in stato di rovina debba rispondere penalmente a titolo di colpa sia quando il conferimento della delega non vi sia stato adeguato all'assolvimento del compito, sia quando non vi stato alcun adempimento da parte del delegato, purché sia a conoscenza delle condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica.

Egli infatti non solo rimane pur sempre nella possibilità di attivarsi nel modo più confacente per neutralizzare la situazione di pericolo derivante dall'immobile di sua proprietà, ma ha anche un dovere di vigilanza sullo svolgimento del compito del soggetto delegato.

La delega, invero, più che trasferire la posizione di garanzia, ne ha mutato il contenuto: il delegante assume l'onere di controllare che il delegato adempia puntualmente ai compiti attribuitigli.

In tema di prevenzione degli infortuni e della responsabilità per il crollo di edifici, il responsabile garante (è il caso del proprietario dell'immobile), è destinatario "iure proprio" dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù del ruolo ricoperto, assume una posizione di garanzia a tutela della incolumità e della salute del lavoratore.

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Pertanto, anche il delegante sarà chiamato a rispondere del reato proprio, sia quando l'assolvimento della delega non sia adeguato, per dolo o per colpa, all'assolvimento dell'obbligo, sia quando non sia intervenuto, pur potendolo fare, per garantire l'adempimento da parte del delegato degli obblighi, di cui rimane pur sempre il soggetto obbligato.

Nell'uno caso che nell'altro, il proprietario e l'amministratore, quale diretto destinatario del precetto penale, non vanno esenti da responsabilità, essendo nelle loro possibilità, e quindi dovendo pretendersi, che si attivino.

Perciò, la nomina da parte dell'assemblea condominiale e la contestuale accettazione dell'incarico da parte del nominato rendono l'amministratore ugualmente responsabile al pari del proprietario, ma non escludono la responsabilità del delegante che è a conoscenza della fonte di pericolo e che non ha vigilato sul corretto adempimento del compito conferito.

Ne consegue che la delega di funzioni non vale ad escludere la responsabilità penale del delegante-proprietario, né a trasferirla in capo a terzi, soprattutto nelle ipotesi in cui costui sia a conoscenza della situazione di pericolo che deriva dalle pessime condizioni di manutenzione dell'immobile.

In altre parole: la delega di funzioni in ambito condominiale, ammesso che nel caso di specie abbia i requisiti di validità richiesti dalla legge, non esonera il proprietario dalla responsabilità penale per il crollo, ma lo rende corresponsabile insieme al delegato (l'amministratore dell'ente di gestione) inerte e poso diligente.

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