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Sospensione procedure esecutive su abitazione principale nel D.L. CURA ITALIA

Una delle modifiche al D.L. 18/2020 apportate dalla conversione in legge è la previsione della sospensione delle procedure esecutive riguardanti le abitazioni principali.
Avv. Valentina A. Papanice 

Sospensione procedure esecutive su abitazione principale nel D.L. n. 18/2020

La legge di conversione (L. n. 27/2020) del decreto CURA ITALIA (D.L. n. 18/2020) ha introdotto, tra le varie modifiche, quella che prevede la sospensione delle procedure esecutive immobiliari riguardanti le abitazioni principali.

La sospensione è al momento di sei mesi, che decorrono dall'entrata in vigore della legge di conversione, cioè il giorno successivo a quello della pubblicazione della Legge nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29 aprile - e quindi - il 30 aprile 2020.

Sospensione procedure esecutive su abitazione principale, la norma

La norma è inserita nel nuovo art. 54-ter, che testualmente così prevede: "Art. 54-ter (Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa). - 1.

Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore".

La norma, come spesso accade, anzi peggio del solito, sarà l'effetto da "iperlegiferazione" d'urgenza, lascia molti dubbi agli operatori.

Concetto di abitazione principale

Ne indichiamo alcuni: quello che salta all'occhio del comune cittadino riguarda cosa debba intendersi per abitazione principale, e, prima ancora se per prima casa (v. rubrica dell'articolo) e abitazione principale debba intendersi la stessa cosa.

Partiamo dalla seconda domanda: no, i due termini non sono sinonimi ed hanno significati differenti.

Dovendo scegliere (!) a quale dei due si riferisca il testo normativo in oggetto, è da preferire il riferimento all'abitazione principale.

Ed invero, al di là del fatto che il primo è (solo) nella rubrica dell'articolo (che non ha valore di legge), ed il secondo è nel testo, è utile tenere a mente che nel dossier parlamentare alla legge di conversione si specifica che "Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente".

Peraltro, alla stessa risposta si giunge ove si badi allo scopo perseguito dalla norma, che è quello di apportare un sostanziale aiuto a chi si trova in difficoltà; il riferimento alla prima casa richiederebbe la considerazione di una serie di parametri formali che invece non sono richiesti per l'individuazione dell'abitazione principale.

Approccio, quello all'aspetto sostanziale del concetto di abitazione del debitore, che peraltro è già stato osservato, nella materia, dal Legislatore in "tempi normali" (v. ad es. l'art. 650 c.p.c. su cui più avanti).

Diamo quindi per assodato che la norma si riferisca alle abitazioni principali e non alle prime case e passiamo alla prima domanda che ci siamo posti: cosa bisogna intendere per abitazione principale? Le norme che ne danno una definizione sono varie.

Quella a cui nella specie sembra potersi fare riferimento, come anche indicato nel dossier parlamentare alla legge di conversione, è nell'art. 10, co.3-bis, D.P.R. n. 917/1986, secondo cui "Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente".

Portata della sospensione delle procedure esecutive immobiliari riguardanti le abitazioni principale

Ulteriore dubbio: si tratta di un divieto di pignorare l'abitazione principale? A modesto parere di chi scrive, no, perché, al di là di ulteriori e più approfondite riflessioni, la norma parla di sospensione nel quadro di una legiferazione d'urgenza e stabilendo un breve termine.

Insomma, non sembra si tratti di impedire l'attivazione delle procedure esecutive, ma di sospenderle e, secondo il significato letterale del termine, si può sospendere solo ciò che è iniziato, e che, dunque, si può iniziare.

Dunque, le procedure esecutive possono essere iniziate, tanto più che l'art. 83 dello stesso D.L. n. 18/2020, che, per quel che a noi interessa, ha sospeso per un termine molto più breve "il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili", ricomprendendovi espressamente anche, sempre per quel che a noi interessa, "i termini stabiliti per …. la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali". La sospensione è stata sino all'11 maggio.

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Dal 12 maggio, dunque, i detti termini hanno ripreso a decorrere, in particolare quelli riguardanti gli atti introduttivi dei procedimenti esecutivi; mentre, permane la sospensione in parola.

Dunque, perlomeno secondo chi scrive, le procedure possono essere iniziate (e lo devono, ove siano da evitarsi pregiudizi di vario genere ai danni del creditore, la cosa va vista caso per caso dal legale).

Ma, quando vanno sospese? Esiste un momento specifico? Sin dall'inizio? Ed esiste invece un termine finale, cioè un termine del procedimento entro il quale vale la norma che dispone la sospensione ed oltre non più? A tal proposito bisogna tenere presente che nella fase finale della procedura la casa è stata venduta, e sospendere a qual punto vuol dire evitare che il debitore resti fuori casa, ma può anche significare impedirgli di conseguire la corresponsione del residuo (cioè di quanto risulta dalla vendita in seguito al pagamento dei creditori); quindi, la sospensione va de plano o è soggetta ad una valutazione circa, ad es., "l'effetto negativo dell'emergenza" Covid?

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Non è cosa da poco, tanto più che il Legislatore si è preoccupato di indicare il fine della norma e cioè "di contenere gli effetti negativi dell'emergenza". Ciò tanto più, si aggiunga, stante la collocazione della norma e cioè il titolo III, dedicato alle "misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario", nell'ambito di un testo normativo dedicato alle "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

A parere della scrivente, quanto al quesito sul termine iniziale, è bene che le procedure siano sospese sin da subito, appena cioè effettuata l'iscrizione a ruolo e compiuti dal creditore tutti gli altri adempimenti prescritti per l'avvio della stessa.

Tra i pregiudizi che la norma vuole evitare vi è anche una vendita che in tempi normali potrebbe evitarsi, e la procedura comporta costi che, ove la casa non sia venduta, saranno a carico del creditore.

Esiste poi un termine finale?

A parere della scrivente, e non solo, la ratio della norma è quella di preservare il più possibile (anche) l'interesse abitativo. Già per i "tempi normali" il nostro codice di procedura, a seguito delle modifiche apportate dai D.L. n. 135/2018 e n. 162/2019, prevede oggi all'art. 560 c.p.c. che "Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento", salvo le eccezioni previste dal co. 6 dello stesso articolo, e che il giudice "non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento"; il decreto di trasferimento è successivo al versamento del prezzo, dunque all'assegnazione del bene.

Il Legislatore quindi ha già mostrato di preferire in tempi normali di volere tutelare l'interesse abitativo del debitore fino a detta fase. Certo, gli interessi coinvolti nella procedura non sono solo quelli del debitore, ma anche quelli del creditore e dell'assegnatario.

E quindi, la domanda: il decreto di trasferimento può essere emesso o è anch'esso soggetto a sospensione? Vedremo come verrà attuata nel concreto la norma.

Sospensione delle esecuzioni su abitazioni principali, le disposizioni operative dei tribunali

La vaghezza della nuova previsione ha dato adito all'emissione di disposizioni operative da parte dei tribunali.

Registriamo ad es. l'iniziativa del Tribunale di Bari, di cui riportiamo brevemente il contenuto, rinviando alla lettura integrale del documento. https://www.tribunale.bari.giustizia.it/docs/news/qFdmN_disposizioni_in_materia_di_sospensione_delle_procedure_esecutive_ex_art_54_ter_dl_18_2020_come_conv_nella_l_27_2020___rev_3.pdf

Il Tribunale di Bari, rilevato che l'interesse oggetto di protezione è quello abitativo (ma solo quello del debitore, il quale deve occupare l'immobile quale abitazione principale al momento del pignoramento e al 30 aprile 2020 e non di altri), e che dunque debbano considerarsi oggetto della norma le attività volte a perseguire l'effetto espropriativo, ossia precedono la definitività del trasferimento dell'immobile, afferma che la sospensione è disposta direttamente dalla legge e che il Giudice può limitarsi a darne atto, su segnalazione di un ausiliario (delegato, esperto e custode) o istanza delle parti.

Non sono ritenute necessarie né istanze di parte né segnalazioni degli ausiliari, né prese d'atto del Giudice per le procedure per cui l'udienza risulti già fissata oltre lo scadere dei sei mesi e non siano in corso, alla data del 30 aprile 2020, attività esecutive diverse dalla custodia.

Per il Tribunale di Bari sono inclusi nella sospensione tutti gli adempimenti e le attività aventi contenuto esecutivo ovvero funzionali all'espropriazione forzata, quali "- la stima; - la conversione del pignoramento; - l'assegnazione e la vendita (in essa ricomprendendosi: gli accessi all'immobile per le visite; gli avvisi di vendita e la pubblicità legale, che, ove già compiuti anteriormente all'inizio della sospensione, devono intendersi senza effetto non potendo essere seguiti dall'espletamento dell'asta; l'emissione del decreto di trasferimento); - la liberazione dell'immobile ordinata dal G.E.".

Mentre, sono esclusi dalla sospensione tutti gli adempimenti e le attività privi di contenuto esecutivo ovvero non strettamente funzionali all'espropriazione forzata, quali: "- la custodia giudiziaria dell'immobile pignorato; - la presentazione da parte degli Ausiliari delle istanze di liquidazione delle competenze maturate prima dell'inizio della sospensione nonché i relativi provvedimenti del GE; - il compimento da parte del Professionista delegato delle formalità relative al decreto di trasferimento già emesso; - la formazione, l'approvazione e l'attuazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile pignorato, laddove sia divenuto definitivo il relativo trasferimento".

È facile concludere che al di là delle indicazioni di merito, ciò che potrebbe in particolare disorientare i cittadini e, soprattutto, gli operatori, è la differenza tra le misure che potrebbero essere assunte dai singoli tribunali.

Sarà bene quindi che gli interessati si attivino innanzitutto per comprendere se e cosa è stato disposto (ahimè) dal Tribunale di competenza e, ove opportuno, propongano istanza di sospensione.

Fermo restando che sarebbe decisamente il caso che si pervenisse ad una soluzione uniforme sul territorio nazionale.

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