Deve ritenersi equiparata la durata della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili a quella dell'efficacia dell'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 2847 del Codice Civile.
Resta inteso, sulla scorta della disciplina transitoria dettata dal legislatore, che tali trascrizioni sugli immobili eseguite venti anni prima dell'entrata in vigore della Legge del 18 giugno 2009 n. 69 conserveranno i loro effetti se rinnovate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa ai sensi degli artt. 2668 bis e ter del Codice Civile.
Così si è pronunciato il Tribunale di Cagliari nella sentenza n. 2509 del 5 agosto 2015, ove è stato precisato che la trascrizione del pignoramento immobiliare ha durata ventennale come l'ipoteca mentre le formalità eseguite molto tempo prima possono essere rinnovate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del nuovo articolo 2668 ter Cc.
Questi i fatti di causa. Una società di credito, con ricorso, proponeva tempestivo reclamo avverso il provvedimento (ordinanza) emesso dal competente Giudice dell'esecuzione; in particolare, la ricorrente, reclamava la decisione del giudice che aveva ritenuto la trascrizione del pignoramento immobiliare non fosse stata tempestivamente rinnovata, come prescritto dall'art. art. 2668 - ter c.c., dichiarandone l'estinzione della procedura esecutiva originariamente promossa nei confronti della società debitrice.
Orbene, nella fattispecie in esame, l'oggetto della discussione riguarda la durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale. Preliminarmente giova ricordare che la domanda giudiziale è l'atto con cui un soggetto chiede al giudice il riconoscimento di un determinato diritto, che ritiene violato da un altro soggetto ed in relazione al quale è sorta una controversia.
Il codice civile stabilisce innanzitutto che devono essere trascritte nei pubblici Registri le domande giudiziali che hanno ad oggetto i diritti previsti all'art. 2684 c.c., ovvero il diritto di proprietà o il diritto di usufrutto o uso; nel nostro caso, in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 555 del c.p.c., il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione.Quindi, la trascrizione della domanda giudiziale (ossia l'inserimento del suo contenuto in un pubblico registro) non modifica la situazione giuridica preesistente ma ha l'effetto di prenotazione del diritto a favore dell'attore.
Difatti qualora il giudice accolga la domandagiudiziale proposta e riconosca con sentenza l'esistenza del diritto rivendicato a favore della parte attrice, tale diritto prevarrà sulle trascrizioni e iscrizioni effettuate successivamente all'annotazione della domanda giudiziale: la trascrizione delle domande giudiziali assolve sostanzialmente quindi una funzione prenotativa dell'effetto della successiva sentenza d'accoglimento.
A decorrere, infatti, dalla data della trascrizione della domanda, la trascrizione di eventuali atti successivi non potrà pregiudicare i diritti spettanti sulla base della sentenza che accolga la domanda trascritta.
Premesso ciò, quanto agli effetti, dal punto di vista temporale, l'art. 62 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto due nuove norme nel codice civile, e cioè gli artt. 2668 - bis e 2668 - ter: il nuovo art. 2668 - bis, comma 1, c.c dispone testualmente che "la trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data.
L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine"; mentre il successivo art. 2668 - ter c.c., si limita a prevedere che "le disposizioni di cui all'articolo 2668 - bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili".
Premesso quanto esposto, nella fattispecie in esame, l'atto di pignoramento posto a fondamento della procedura esecutiva, promosso dalla società creditrice contro la società debitrice, era stato trascritto il 28 luglio 1993; sicché, conformemente a quanto già precisato dalle citate norme, la trascrizione del pignoramento oggetto di causa, dunque, doveva essere rinnovata entro il 27 luglio 2013 (vent'anni successivi alla trascrizione).
Ebbene, dalla risultanze istruttorie, è emerso che la creditrice ha dimostrato che la predetta formalità era stata rinnovata il 15 aprile 2013 e, quindi, tempestivamente, trascritta lo stesso giorno; di talché, per le ragioni esposte, il reclamo è risultato fondato.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il tribunale adito ha legittimamente annullato l'ordinanza di estinzione della procedura pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione.