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Si può revocare l'amministratore che non redige annualmente il bilancio

La violazione dell'obbligo di convocare l'assemblea per l'approvazione del rendiconto entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio giustifica la revoca giudiziale.
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto del 7 novembre 2023, ha ritenuta legittima la richiesta di revoca giudiziale dell'amministratore che non ha provveduto a convocare l'assemblea annuale per l'approvazione del consuntivo. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda.

Revoca giudiziale amministratore: fatto e decisione

La controversia prende le mosse dal ricorso proposto da un condomino avverso l'amministratore, reo a suo dire di diversi inadempimenti, quali l'omessa convocazione dell'assemblea, l'omessa esecuzione di una deliberazione e la mancata approvazione annuale del rendiconto consuntivo, così come imposto dall'art. 1130, nr. 10), c.c.

Il ricorrente chiedeva pertanto la revoca giudiziale dell'amministratore ex art. 1129 c.c. e la sua sostituzione con un amministratore ad acta ai sensi dell'art. 1105 c.c.

Si costituiva in giudizio l'amministratore, chiedendo il rigetto totale del ricorso ed evidenziando come l'omessa approvazione annuale del bilancio fosse stata autorizzata dall'assemblea stessa, trattandosi di condominio orizzontale con contabilità semplificata.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il decreto in commento, ha accolto il ricorso con riferimento alla revoca giudiziale dell'amministratore.

Secondo il giudice campano, anche a voler ritenere valida la deliberazione che autorizza l'amministratore all'approvazione biennale del rendiconto, era stato dimostrato che il convenuto non avesse provveduto a rispettare nemmeno questo nuovo termine biennale.

A nulla rilevava che l'assemblea, pur essendo stata convocata nel biennio, fosse andata deserta, essendo l'amministratore tenuto a una sollecita riconvocazione.

Secondo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere deve dunque ritenersi che tale modus operandi determini una violazione che, a norma dell'art. 1129, co. 12, n. 1, c.c., integra un'irregolarità presuntivamente valutata come grave dal legislatore agli effetti della revoca dell'organo gestionale.

È stata invece rigettata la richiesta di nomina di un amministratore ad acta, atteso che difettano i presupposti per la relativa applicazione: non è dato rinvenire, infatti, un'inerzia dell'assemblea tale da giustificare un'ingerenza dell'autorità giudiziaria nella gestione della cosa comune (ex plurimis, Cass., n. 5889/2001).

Risultava infatti che, sebbene dopo alcuni solleciti, l'amministratore avesse provveduto alla convocazione dell'assemblea all'evidente fine di attuare i propositi assunti con la precedente delibera.

Breve vademecum sulle regole riguardante l'assemblea ordinaria e quella straordinaria.

Revoca giudiziale amministratore: considerazioni conclusive

La pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si pone nel solco tracciato dalla granitica giurisprudenza.

Il procedimento di revoca di cui all'art. 1129 c.c. si sostanzia in un giudizio di risoluzione anticipata e definitiva del rapporto di mandato esistente tra tutti i condòmini e l'amministratore sicché, in tema di prova, trova applicazione il principio generale operante in materia di inadempimento di una obbligazione, in virtù del quale il condomino che agisca per la risoluzione del mandato deve provare la fonte del suo diritto e limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento mentre l'amministratore convenuto rimane gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della pretesa di revoca, costituito dall'avvenuto adempimento ai suoi obblighi di gestione (ex plurimis, Trib. Salerno, 12 aprile 2011).

Più recentemente, è stata ricordato che è revocabile in via giudiziale persino l'amministratore in regime di prorogatio imperii (App. Palermo, 18 maggio 2023).

Secondo tale orientamento, la cessazione "temporale" dell'incarico di amministratore non fa venir meno l'interesse dei condòmini a chiedere ad ottenere una pronuncia di merito sulla revoca giudiziale del proprio amministratore, risolvendosi l'eventuale statuizione favorevole in loro favore, nella declaratoria di risoluzione contrattuale per grave inadempimento del mandatario.

Sempre per la giurisprudenza di merito (App. Bari, 12 giugno 2019), è revocabile anche l'amministratore che convoca con grave ritardo l'assemblea per l'approvazione del bilancio annuale.

Insomma: la mancata approvazione del bilancio annuale costituisce sempre grave irregolarità che giustifica la revoca giudiziale dell'amministratore.

Sentenza
Scarica Trib. Santa Maria Capua Vetere 7 novembre 2023
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