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Pozzetto di raccolta delle acque meteoriche sottodimensionato ed infiltrazioni nel magazzino seminterrato

L'art. 2051 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico del condominio-custode, a prescindere da qualsiasi giudizio di colpevolezza di quest'ultimo.
Avv. Anna Nicola 

Ciò si traduce in un'inversione dell'onere della prova a carico dello stesso custode.

Questa norma che disciplina in via generale la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati prevede che il custode risponda del danno cagionato dalla cosa salvo la prova del caso fortuito. Viene definita come responsabilità oggettiva, che prescinde dalla volontarietà o meno dell'autore. La responsabilità nasce dal legame che ha con il bene.

Così è per il condominio per i beni e servizi comuni ex art. 1117 c.c., che -si ricorda- è norma con valore solo esemplificativo, non esaustivo

Il tema è stato ripreso di recente dal Tribunale di Firenze con la sentenza 10639/2017

Infiltrazioni in condominio: un caso concreto

Due condomini proprietari di due immobili destinati catastalmente a magazzino posti nel piano seminterrato del condominio di hanno citato il condominio, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti da un annoso fenomeno infiltrativo, noto al condominio, dato dalla cattiva manutenzione delle parti comuni.

Prima della vertenza il condominio aveva incaricato un tecnico che, con apposita relazione aveva riscontrato l'irregolarità dagli impianti reflui del condominio perché il pozzetto di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla copertura condominiale risultava del tutto sottodimensionato per ricevere le acque di tre pluviali, e irregolarmente collegato alla fossa biologica condominiale invece che al portavia collegato al fognone. Da qui le lamentate infiltrazioni.

Il tecnico concludeva indicando quali opere urgenti fossero da effettuare 1) la sostituzione del pozzetto con altro di maggiori dimensioni e 2) realizzandolo a norma, facendolo scaricare non più nella fossa biologica ma direttamente sul tubo portavia intercettandolo a valle della fossa e verso il fognone comunale.

Poiché il condominio non vi aveva mai ottemperato, i condomini instauravano la vertenza per ottener la condanna del condominio ad eliminare per il futuro la causa dei danni alla loro proprietà e per il risarcimento per equivalente di quei danni che si erano già prodotti sulla loro proprietà singola.

Si rendeva infatti necessario procedere al risanamento interno dei locali, e a rimborsare agli attori le spese sostenute ogniqualvolta si allagava il loro seminterrato (spese di ditte di aspirazione acque nere, movimentazione arredi e oggetti e spese di pulizia), nonché danneggiamento di oggetti, stoccaggio in altro luogo e rifacimento dell'impianto elettrico.

Il condominio costituendosi ha contrastato le domande eccependo: - il difetto di legittimazione di uno dei due condomini che stragiudizialmente non aveva mai avanzato richieste di danni; - l'illegittima destinazione abitativa dell'immobile rispetto all'uso legittimo catastale di magazzino e l'illegittima creazione di un servizio igienico assentito, tuttavia, dal condominio nel 2003 per un quieto vivere; - l'avvenuto pagamento in favore del della somma di euro 3.000,00 nell'anno , a carico della compagnia assicuratrice del condominio - relativamente a fenomeno infiltrativo dell'anno.

Il condominio chiede quindi il rigetto della domanda non potendo il titolare di un immobile abusivo chiedere i danni che ha sostanzialmente creato con la sua condotta abusiva o chiedendo il risarcimento per la perdita e deterioramento di oggetti connessi al mutato uso abitativo e che non dovevano trovarsi lì. Il condominio conclude chiedendo dei danni già indennizzati.

Il Giudice osserva che il ctu ha confermato che la causa del fenomeno infiltrativo denunciato dagli attori è causalmente riconducibile a cose di proprietà condominiale, come rilevato dal tecnico ante causam.

Non solo è stato accertato il persistere del pessimo stato dei luoghi ma anche una causa immediata di infiltrazione dal medesimo verificata: un punto di rottura di un pluviale in prossimità del pozzetto.

Dopo aver effettuato l'ispezione del pozzetto di raccolta dei pluviali, ha verificato che "il tubo del pluviale posto sulla sinistra rispetto alle fosse biologiche e sulla destra rispetto all'ingresso principale, presenta una rottura; è stata eseguita una prova di allagamento sul tubo, con la quale è stata accertata l'immediata infiltrazione d'acqua all'interno del fondo di proprietà dell'attore".

Per questi il Tribunale conclude per la sussistenza di responsabilità per custodia del condominio, il quale fin dal 2012 conosceva le conclusioni cui era pervenuto il tecnico incaricato dal medesimo condominio e ciononostante non aveva adeguato gli impianti delle acque meteoriche in modo da evitare le infiltrazioni sulla proprietà degli attori; inoltre è emersa la rottura di un pluviale che scarica sul pozzetto di raccolta prossimo alle fosse condominiali.

Danni da cose in custodia. Responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.

Conclusioni

L'art. 2051 c.c. determina un'inversione dell'onere della prova, rispetto all'art. 2043 cc, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi della presunzione di colpa solo mediante la prova liberatoria del fortuito.

La responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia stabilita dall'art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa.

Si comprende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2051 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale: all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo; il convenuto per liberarsi deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Si ricorda che il condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, deve adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'articolo 2051 del Cc, dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile.

Vi è ad esempio la responsabilità del condominio per i danni lamentati dal proprietario di un immobile destinato all'attività di ristorante, in quanto le copiose infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal tetto del fabbricato erano da ricondurre sia alla ridotta capacità dei pluviali di smaltimento delle acque, sia alla cattiva manutenzione di tali canaline, entrambe imputabili a responsabilità del condominio (Corte appello L'Aquila, 16/04/2021, n.606).

Naturalmente se l'infiltrazione deriva da una tubazione privata o dal tratto successivo al punto di innesto della singola proprietà privata, sarà chiamato a rispondere dei danni il singolo condominio proprietario della unità immobiliare da cui deriva il danno e non il condominio.

Nel caso di specie, il Giudice non si è soffermato sul discorso dell'immobile destinato abusivamente ad abitazione, come evidenziato dal Giudice. Se la concreta destinazione può non spostare la responsabilità ex art. 2051 c.c., rimane il dubbio che possa limitare il risarcimento danni ai soli beni non avente funzione abitativa

Sentenza
Scarica Trib. Firenze 13 ottobre 2017 n. 10639
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