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Pluviali, doccioni, canali di scarico e bocchettoni ad imbuto: una recentissima decisione

Nelle parti comuni dell'edificio rientrano le opere, le installazioni, i manufatti, di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come i pluviali e relativi bocchettoni.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Infatti, da una parte, i pluviali di raccolta non sono altro che l'inizio dei canali di scarico, dall'altra, la raccolta delle acque che si posano sul tetto di proprietà comune riveste senza dubbio una funzione destinata al soddisfacimento di un interesse dell'intera collettività condominiale, che di quel tetto è comproprietaria.

Tale ragionamento vale anche per le terrazze a livello o lastrici solari anche se di proprietà o uso esclusivo. Del resto molto spesso nei caseggiati vi sono canali di scarico che raccolgono l'acqua dal tetto e la scaricano sui terrazzi, mentre altri scaricano l'acqua dai lastrici solari lungo le pareti esterne fino a terra: in tal caso questi pluviali sono anche al servizio del tetto.

Pluviale condominiale e comportamenti illeciti

Alla luce di quanto sopra è evidente che innestare un tubo che scarica la condensa del condizionatore in un pluviale condominiale altera la destinazione del predetto bene comune che è quella (e solo quella) di scaricare le acque meteoriche.

In altre parole non è consentito al singolo condomino utilizzare il pluviale comune per lo scarico di acque di provenienza domestica (compresi, ad esempio, gli scarichi di una cucina abusivamente realizzata sul lastrico di un condomino).

Pluviale incassato diventa pluviale a vista, è possibile?

A maggior ragione va rimosso il tubo di scarico delle acque scure installato da alcuni condomini su un pluviale esterno in quanto altera l'originaria destinazione del bene comune e può dar luogo a eventi pregiudizievoli (Cass. civ., sez. VI, 14 settembre 2016, n. 17992).

Pluviali, doccioni, canali di scarico: il problema spese

Secondo una decisione (rimasta isolata) il sistema di canalizzazione delle acque piovane costituisce una componente strutturale imprescindibile e necessaria alla funzionalità dei lastrici, di cui pertanto deve considerarsi a tutti gli effetti elemento essenziale; di conseguenza se tali coperture piane sono di uso o di proprietà esclusiva sono soggette al criterio di ripartizione delle spese di manutenzione dell'art. 1126 c.c., svolgendo una funzione di smaltimento sia a presidio dell'uso esclusivo dei lastrici, sia a salvaguardia delle sottostanti ragioni condominiali (Cass. civ., sez. II, 9 marzo 2010, n. 5729).

All'opposto, l'opinione dominante ritiene che le gronde, i doccioni ed i canali di scarico, che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale, costituiscano parti comuni, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricadono tra i beni di cui all'art. 1117 c.c., senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato, dal quale provengano tali acque, sia costituita da tetto a falda, lastrico o terrazzo di proprietà esclusiva, né trovi applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art. 1126 c.c., il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso (Trib. Napoli, 9 luglio 2020, n. 4841).

Spese, regolamento e bocchettone ad imbuto: un caso recente

Per un deflusso perfetto dell'acqua piovana una delle soluzioni possibili è la realizzazione di discendenti pluviali esterni che siano incassati nella muratura e quindi collegati a bocchettoni ad imbuto.

A tale proposito la Corte di Appello di Napoli ha affrontato recentemente il problema della titolarità di tali bocchettoni.

Una condomina citava in giudizio il condominio per ottenere, ex articolo 1134 c.c., il rimborso delle spese sostenute per tutti i lavori occorsi al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua al suo appartamento, dovute al pessimo stato di manutenzione degli "imbuti metallici" di raccolta delle acque piovane provenienti dal terrazzo di copertura.

Il Tribunale condannava il condominio a corrispondere all'attrice una somma a titolo di risarcimento dei danni, nonché al pagamento di una somma per le spese di riparazione dei bocchettoni ad imbuto dei pluviali.

Il giudice di primo grado riteneva, però, che tali somme si dovessero ripartire esclusivamente tra i proprietari delle unità abitative poste all'ultimo piano.

A sostegno di tale decisione lo stesso giudice faceva presente che una clausola del regolamento di condominio poneva a carico dei condomini dell'ultimo piano, in deroga all'articolo 1123 c.c., la manutenzione delle terrazze a cielo, dei tetti e dei canali di gronda per l'esaurimento delle acque pluviali; in ogni caso riteneva che gli imbuti di raccolta (oggetto dell'intervento di riparazione compiuto in via d'urgenza dall'attrice, e dalla cui usura erano derivati i danni alla proprietà esclusiva di quest'ultima) appartenessero al sistema di canali di gronda di pertinenza dell'ultimo piano.

La Corte di Appello ha però notato che né il regolamento, né il titolo costitutivo del condominio facevano riferimento letterale ai pluviali discendenti, di cui i bocchettoni (in questo caso ad imbuto) costituiscono la parte terminale.

Per la Corte, quindi, tutte le somme dovute alla danneggiata devono essere ripartite tra tutti i condomini e non tra i proprietari delle unità abitative poste all'ultimo piano (App. Napoli 3 novembre 2022 n. 4577).

Sentenza
Scarica App. Napoli 3 novembre 2022 n. 4577
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