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No alle polizze di tutela legale in condominio

Le motivazioni addotte dalla Corte di Appello di Bologna nel 2015 a sostegno della tesi che rischia di inibire l'utilizzo di questo prodotto assicurativo in condominio. Si attende comunque una presa di posizione da parte della Cassazione…
Avv. Gianfranco Di Rago - Foro di Milano 

È annullabile la deliberazione che autorizzi l'amministratore a stipulare una polizza di tutela legale nell'interesse del condominio, perché tale decisione priva il singolo condomino dei benefici legati all'istituto della dissociazione dalle liti di cui all'art. 1132 c.c. e, per tale motivo, nemmeno rientra nella competenza dell'assemblea.

Questa la decisione contenuta nella sentenza n. 1921 del 24 novembre 2015 con cui la Corte di Appello di Bologna si è pronunciata sulla questione della legittimità di questo diffuso prodotto assicurativo che consente al condominio di tutelarsi in relazione alle spese processuali legate a eventuali contenziosi di cui il medesimo possa essere parte.

Si tratta di una sorta di "prequel" della sentenza n. 206/2020 del Tribunale di Forlì, della quale si è parlato recentemente su Condominioweb. L'interesse suscitato da questa decisione ci ha quindi spinto a verificare il precedente della Corte di Appello di Bologna a cui il Tribunale di Forlì si era richiamato nel predetto provvedimento, tra l'altro assunto a sua volta quale giudice di secondo grado rispetto alla sentenza adottata da un Giudice di Pace.

Occorre anche evidenziare come il provvedimento della Corte felsinea sia stato impugnato dinanzi alla Cassazione, per cui si aggiungerà presto un ulteriore tassello a questa interessante questione giuridica.

Polizza tutela legale condominiale, deve approvarla l'assemblea?

L'oggetto del contendere.

È quindi curioso segnalare come nel caso deciso dalla Corte di Appello di Bologna il medesimo Tribunale di Forlì si fosse pronunciato in maniera del tutto opposta, osservando come "la stipula di un contratto di assicurazione… non rientra nei poteri dell'amministratore di condominio, necessitando il suo esercizio di previa autorizzazione da parte dell'organo assembleare condominiale. .

Pertanto, continuava il giudice di primo grado, "con la delibera che si impugna l'assemblea altro non ha fatto se non autorizzare l'amministratore a concludere tale contratto, ovviamente nell'interesse del condominio…".

Nella specie la condomina aveva infatti impugnato la delibera di approvazione della stipula di una polizza di assicurazione per la tutela delle spese legali perché riteneva la stessa illegittima per violazione dell'art. 1108 c.c. e del regolamento condominiale.

A suo dire tale deliberazione da un lato sarebbe stata rivolta a perseguire finalità estranee alla conservazione e alla gestione delle cose comuni e, quindi, non sarebbe stata riconducibile alle attribuzioni dell'assemblea, dall'altra il pagamento pro quota del premio di polizza avrebbe costituito un onere anche per i condomini che avessero voluto dissociarsi ex art. 1132 c.c. da una lite attiva o passiva, come anche nel caso di lite tra singoli condomini e il condominio.

La decisione della Corte di Appello di Bologna.

La Corte felsinea ha quindi provveduto ad accogliere l'impugnazione proposta dalla condomina e, in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, ha annullato la delibera condominiale nella parte in cui approvava la stipulazione di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali.

Secondo i giudici di appello la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del diritto di ciascun condomino di dissociarsi dalle iniziative giudiziarie intraprese nell'interesse comune, riconosciuto dall'art. 1132 c.c., dall'esercizio del quale conseguono importanti effetti nei rapporti interni tra condomini in ordine alla ripartizione delle spese.

Nel caso di esercizio da parte del singolo condomino del diritto potestativo di dissociazione dalla lite, quest'ultimo non è infatti tenuto a sopportare l'onere delle spese di lite in caso di condanna del condominio.

Questa evidente modifica al regime ordinario di ripartizione delle spese comuni di cui all'art. 1123 c.c., hanno evidenziato i giudici, non è derogabile dall'assemblea dei condomini, se non all'unanimità, perché afferisce a un diritto che appartiene al singolo proprietario.

Ora, secondo il ragionamento seguito dalla Corte di Appello di Bologna, considerato che l'effetto concreto della delibera di autorizzazione alla stipula della polizza assicurativa è quello di copertura del rischio di tutti i condomini di dover pagare le spese di lite, deve ritenersi che tramite il pagamento del premio assicurativo venga di fatto ripartito tra i condomini l'onere contributivo relativo a eventuali future spese processuali.

Per questo motivo appare evidente come l'autorizzazione assembleare alla stipula di un siffatto contratto incida negativamente sul diritto di dissociazione.

I giudici di secondo grado hanno sì riconosciuto che, come sostenuto dal condominio, la stipula di una polizza per la tutela legale non obbliga ogni condomino ad aderire all'eventuale procedimento giudiziale di cui sia parte il condominio, ma si limita a porre al sicuro la compagine condominiale dall'onere delle spese legali proprie e di soccombenza.

Tale esito, però, farebbe venir meno l'effetto proprio della dissociazione dalla lite, ovvero l'esclusione del condomino dissenziente dalla ripartizione delle spese legali, rendendo altresì del tutto inutile il meccanismo del regresso di cui al secondo comma dell'art. 1132 c.c. (in base al quale il condomino dissociatosi dalla lite e che sia stato costretto a pagare alcunché alla parte vittoriosa può rivalersi nei confronti degli altri condomini).

Secondo la Corte di Appello l'interferenza di questo contratto, la cui sottoscrizione sia stata deliberata a semplice maggioranza, con il diritto del singolo condomino, espressamente riconosciuto dalla legge, determina quindi addirittura l'incompetenza dell'assemblea di condominio a deliberare sulla stipula di una polizza siffatta.

A questo punto non possiamo allora che attendere il prossimo episodio di questa interessante vicenda processuale…

Polizza per la tutela legale in condominio

Sentenza
Scarica App. Bologna 24 novembre 2015 n. 1921
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