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GIADAC

Responsabilita' amministratore per mancata consegna atto citazione contro condominio

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Buongiorno a tutti,

 

Nel 03/2015 l'amministratore di condominio ha ricevuto atto di citazione per chiamata in causa di terzi da parte di un condomino, non più proprietario dell'appartamento dal 07/2012, che si difendeva contro una causa aperta contro di lui, dall'acquirente della sua casa, aperta a fine 2012 inizio 2013 per un'infiltrazione d'acqua avuta nella sua cantina. L'amministratore si è recato a parlare a voce, con un appuntamento, con l'avvocato della parte che ci ha chiamato in causa pochi giorni prima dell'assemblea e ne ha riferito in condominio. Tra l'altro vai a chiedere spiegazioni all'avvocato di chi ci tira in ballo? Lui, senza consigliarci di ascoltare un legale, e senza mai darci copia di questa citazione in giudizio ne a darcene lettura in sede assembleare, tra l'altro avevamo polizza tutela legale che ci pagava tutte le spese legali, ha messo all'ordine del giorno di questa assemble al punto 11, decisione di assumere avvocato per partecipare udienza del 31/07/2015 nella controversia tra X e Y.

 

Ci ha detto che al limite eravamo contumaci e non era niente di grave e comunque poco o niente sarebbe cambiato ai fini della sentenza al limite avremmo pagato i lavori di sistemazione della bocca di lupo, oggetto della controversia, ammontanti a circa 5000 euro da dividerci in 8 condomini. Non ci ha proposto prima di sentire un legale che desse un parere su ben 30 pagine, di cui ho preso copia solo ora dopo l'ordinanza del giudice 10 giorni fa, unico e primo condomino ad averla, di questo atto e che ci venisse a spiegare in una successiva assemblea come stavano le cose a tutti noi con le relative conseguenze a cui saremmo andati incontro non partecipando a tale udienza e alla controversia nella quale, solo ora l'abbiamo capito, di fatto eravamo diventati parte in causa a tutti gli effetti.

 

Il nuovo proprietario, come parte che aveva aperto la causa nei confronti del venditore, tra l'altro un laureato in legge praticante avvocato, ci aveva assicurato a tutti che era la causa avrebbe riguardato solo lui ed il vecchio proprietario di stare ssolutamente tranquilli e che mai saremmo stati coinvolti in questa controversia. E' chiaro che ora dirà che è stato il vecchio condomino a farlo come se lui da esperto in materia non immaginava e sapeva che ciò sarebbe stato l'evento più logico che sarebbe accaduto.

 

Di fatto, all'epoca, non abbiamo compreso bene come stavano le cose da inesperti in materia . Sembrava che dovevamo partecipare ad un'udienza che riguardava le due parti non che eravamo stati tirati in ballo a tutti gli effetti e che avremmo avuto conseguenze molto più gravi di quelle immaginate all'epoca. Nel verbale c'è testualmente scritto che all'unanimità si decide di non nominare avvocato che rappresenti il condominio all'udienza del 31/07/2015 nella controversia tra X ed Y.

 

Il fatto è che il 22/02 ci è stato l'ordinanza del giudice che ci ha condannato in contumacia a pagare l'82,9% dei lavori oltre alla diminuzione di prezzo delle cantine, delle notule degli avvocati oltre a tutte le spese di atp,ctu,iva, cap ecc.ecc. non avendo potuto sentire la nostra parte che sarebbe stata molto importante, visto che molti aspetti non sono stati messi in evidenza, e che è uscita una verità parziale sullo stato delle cose, al fine di prendere una corretta decisione in merito.

 

E' stata per tutti noi un vero fulmine a ciel sereno perchè il conto è salatissimo credo ad occhio e croce che siamo almeno a 25000/30000 di danno condominiale. Il vecchio proprietario è stato condannato a pagare il suo 18,1% di quata millesimale e tutto questo per mettere un pozzetto con dentro una pompa che faccia defluire l'acqua dalla bocca di lupo di questo proprietario. Bocca di lupo in cui ristagna l'acqua quando sale la falda acquifera dopo giorni di pioggia.

 

Nessuno ci ha spiegato all'epoca che tra l'altro avremmo dovuto pagare subito anche se impugniamo l'ordinanza visto che, come mi ha spiegato un amico ufficiale giudiziario, l'ordinanza è immediatamente operativa. E comunque anche decidessimo di impugnarla ed andare in secondo grado ci comporterebbe il gravissimo rischio di dover pagare altre spese legali e tecniche di tutte le parti in caso di soccombenza parziale o totale, che se fossimo entrati subito, con tutela legale attiva nella polizza condominiale, non avremmo pagato. Oltre al fatto che resteremmo in causa per altri 4/5 anni prima di sperare di ottenere qualcosa e che molto difficilmente ctu e giudice vanno a sbugiardare quanto detto nella controversia di primo grado.

 

Riteniamo che l'amministratore non abbia operato nel modo giusto e stiamo valutando con un avvocato di chiedergli i danni. Ho letto ieri l'art.1131 del codice civile che dice che in caso di atto di citazione ricevuto dall'amministratore questo ne deve dare notizia tempestivamente in sede di assemblea. Andrebbe visto se ci sono sentenze della Corte di Cassazione in casi similari.

 

Secondo voi ci sono responsabiltà dell'amministratore che non ci ha mai consegnato copia di questa citazione ricevuta oppure il fatto di averne dato notizia, anche se in modo poco chiaro, a voce fa ricadere tutte le responsabilità sui condomini che si sono fidati di lui e quindi dobbiamo rassegnarci a pagare e basta? Ha agito con la diligenza del buon padre di famiglia che dovrebbe avere un amministratore di condominio nel svolgere il suo mandato?

 

Anche in questo caso, tra l'altro, non so se la tutela legale sarebbe valida perchè nel frattempo un anno fa siamo passati ad avere tutela legale dalla polizza condominiale alla Uca con polizza esterna. Il periodo dell'evento è il momento della chiamata in causa, come io credo, o quello dell'ordinananza, come mi ha detto a voce l'amministratore che secondo me ha detto anche in questo caso una grave inesattezza?

 

Mi ha anche detto telefonicamente pochi giorni fa di non capirci nulla di cose legali e quando gli ho chiesto se avesse mai letto le 30 pagine di citazione ricevuta mi ha risposto che non era ad un quiz televisivo su whatsapp...... Non sarebbe stato più corretto dare copia a ciascuno di noi mettere all'ordine del giorno di decidere se avvalersi di un parere legale che leggesse questo atto visto che ne lui ne noi avevamo le competenze in materia per comprendere a fondo la portata di quelle 30 pagine, lui non è neanche un ragioniere o un tecnico tra l'altro, e successivamente decidere sulla base di questo parere legale cosa decidere di fare con successiva riunione avendo un quadro molto più chiaro e completo di tutta la situazione? C'erano 3 mesi di tempo dall'assemblea, tenutasi il 30/04/2015, e l'udienza del 31/07/2015 nella quale potevamo anche informarci con l'assicurazione se eravamo coperti dalle spese legali in questo senso.

 

Spero di essere stato sufficientemente chiaro scusandomi se mi sono dilungato troppo. Ringrazio in anticipo chiunque sappia dare utili consigli in merito. Se avete bisogno di ulteriori elementi di chiarimento sulla materia del contendere chiedete pure e vi risponderò quanto prima.

Trattasi di grave irregolarita' che puo' comportare la revoca giudiziale del mandato .

Trattasi di grave irregolarita' che puo' comportare la revoca giudiziale del mandato .

L'art. 1131 del codice civile al terzo comma recita quanto segue:

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato [1129] ed è tenuto al risarcimento dei danni [64 disp. att.]

 

Di fatto lui seppure in modo approsimativo aveva detto che il condominio aveva ricevuto la notifica da parte dell'avvocato non potrebbe dire stava a voi richiederne copia? L'articolo del codice civile parla di darne notizia quindi desumo che poteva bastare la comunicazione a voce.

 

Adesso una condomina, che lavora in banca nell'uffico legale, si è rivolta ad un legale molto bravo che sta studiando la questione per vedere se ci sono appunto gli estremi per chiedergli i danni. Anche come è stata messo il punto all'ordine del giorno è molto poco chiaro parla di decisione se nominare un avvocato che rappresenti il condominio a partecipare all'udienza del 31/07/2015 per la controversia tra X ed Y come se la cosa non ci riguardasse. In realtà era la nomina di un avvocato che ci difendesse come condominio chiamato in causa dal Sig.Y nella causa che riguardava lui ed il Sig. X.

Trattasi di grave irregolarita' che puo' comportare la revoca giudiziale del mandato .

Bella soddisfazione la revoca ...

La revoca deve richiedere anche il risarcimento del danno!

L'art. 1131 del codice civile al terzo comma recita quanto segue:

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato [1129] ed è tenuto al risarcimento dei danni [64 disp. att.]

 

Di fatto lui seppure in modo approsimativo aveva detto che il condominio aveva ricevuto la notifica da parte dell'avvocato non potrebbe dire stava a voi richiederne copia? L'articolo del codice civile parla di darne notizia quindi desumo che poteva bastare la comunicazione a voce.

 

Adesso una condomina, che lavora in banca nell'uffico legale, si è rivolta ad un legale molto bravo che sta studiando la questione per vedere se ci sono appunto gli estremi per chiedergli i danni. Anche come è stata messo il punto all'ordine del giorno è molto poco chiaro parla di decisione se nominare un avvocato che rappresenti il condominio a partecipare all'udienza del 31/07/2015 per la controversia tra X ed Y come se la cosa non ci riguardasse. In realtà era la nomina di un avvocato che ci difendesse come condominio chiamato in causa dal Sig.Y nella causa che riguardava lui ed il Sig. X.[/quo t'è

 

L'ignoranza a volte fa dei brutti scherzi.

Gli ignari condomini, si sono fidati dell'amministratore, unico responsabile del danno.

Bella soddisfazione la revoca ...

La revoca deve richiedere anche il risarcimento del danno!

la revoca al pari di eventuale risarcimento del danno sono facolta' .

 

e' ovvio che gia' che chiedo giuridicamente la revoca chiedo anche eventuali danni .

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