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Delega via mail o sms, è possibile?

Per la giurisprudenza è possibile delegare via e-mail o sms. Le ragioni della scelta.
Avv. Alessandro Gallucci 

La delega a partecipare all'assemblea condominiale è un atto scritto col quale si dà mandato ad una persona a presenziare alla riunione in nome e per conto di chi la rilascia.

La delega a partecipare all'assemblea condominiale è strumento che consente di raggiungere i quorum costitutivi e deliberativi. Proprio per questa ragione molto spesso si "cercano" deleghe anche in sede assembleare.

Quando è necessario discutere e deliberare è febbrile la chiamata al vicino per dare delega. Ma è possibile? Le norme prevedono la forma scritta: come contemperare queste esigenze? Ecco che arrivano deleghe per sms email, what's app. È tutto lecito?

Come spesso accade l'applicazione, meglio l'interpretazione delle regole ad opera della giurisprudenza apre a scenari nuovi.

Le più recenti pronunce in materia ci consentono di affrontare la questione sottopostaci dal nostro lettore.

Delega via mail o sms, il caso

"Ciao Amici di Condominioweb. Vi spiego il mio caso. L'altro giorno abbiamo svolto l'assemblea condominiale annuale.

Ordine del giorno, standard, come si suol dire. Però mancavano i quorum costitutivi. Dovevamo deliberare, però, in quanto era necessario approvare i conti per le azioni legali contro alcuni morosi.

Ecco che allora, col presidente abbiamo iniziato a chiamare i vari assenti e raccolto, per email, sms e scritti vari, le deleghe per costituire l'assemblea e deliberare.

Un assente ha detto all'amministratore che si riserva d'impugnare in quanto non è legale rilasciare delega a distanza e comunque serve sempre la firma di pugno del delegante.

È vero? Rischiamo l'invalidazione, conviene riconvocare? Inutile dire che l'assente è un moroso!"

Risposta rapida: caro lettore non è detto, la più recente giurisprudenza di merito, interpretando l'art. 67 disp. att. c.c., riguardante la delega, è giunta alla conclusione che questa possa essere rilasciata via e-mail.

Delega, la forma scritta

Recita il primo comma dell'art. 67 disp. att. c.c.:

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. […].

Come si diceva in principio, la delega è un mandato con rappresentanza. Rilasciando la delega il condòmino autorizza il delegato a partecipare alla riunione in suo nome e conto.

La delega scritta può essere permanente, una sentenza vademecum

Si discute sulla possibilità di vincolare la delega ad una specifica espressione di voto: non v'è unanimità di vedute sul tema in quanto, si dice, la volontà di voto sugli argomenti posti in discussione di forma in sede assembleare. Certo è che la legge in materia di mandato consente, al di là del contesto, di esprimere l'indicazione chiara e precisa sull'atto giuridico da porre in essere.

Delega, la forma scritta non ha vincoli

Andando oltre questi aspetti e tornando alla forma scritta, ci si è domandati se lo scritto debba possedere particolari requisiti.

La delega, come si accennava in precedenza, deve essere firmata dal delegante o è sufficiente che vi sia certezza della provenienza della manifestazione di volontà?

La giurisprudenza ha iniziato ad essere investita della questione e a fornire risposta.

Così, ad esempio, in un caso simile a quello espostoci dal nostro lettore il Tribunale di Roma è giunto alla seguente conclusione: "ai sensi del novellato art. 67, 1° cpc, disp. att. c.c. "ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta" ma nulla dice la norma in ordine alla forma di tale scritto che, dunque, ben può essere costituita da una semplice mail" (Trib. Roma 4 gennaio 2021 n. 78).

Delega, l'sms consente il rilascio al momento della riunione

L'elemento distintivo è dunque la forma scritta unitamente alla certezza della provenienza della delega, aggiungiamo ciò sulla scorta di quanto specificato dal Tribunale capitolino.

Delega assemblea condominiale: le regole

Alla firma, che salvo falsi conferisce quel grado di certezza necessario ad accettare la delega, sono equiparabili le dichiarazioni provenienti con certezza dal condòmino delegante.

Insomma il ragionamento è questo: se l'amministratore conosce il numero di telefono di Tizio e questi dal suo cellulare invia delega in favore di Caio, perché quell'invio non dovrebbe essere parificato a quello della tradizionale delega scritta (la famigerata striscia di carta che si stacca dell'avviso di convocazione)?

Lo stesso discorso vale nel caso di delega rilasciata a mezzo e-mail. Nessun dubbio su quelle inviate per pec o per telegramma.

Tutte le deleghe inviate a mezzo di strumenti telematici hanno un pregio: esse possono essere inviate anche appena prima dell'inizio della riunione, perfino in corso di assemblea. In tal ultimo caso il presidente dovrà aver cura di far verbalizzare l'arrivo della delega e considerare dunque quel condòmino presente da quel momento dell'assemblea.

Che la delega possa utilmente essere inviata appena prima dell'inizio della riunione, ovvero nel corso del suo svolgimento, lo desumiamo dall'art. 67 disp. att. c.c. che non pone limiti temporali rispetto alla facoltà di delegare. L'unico limite, fisiologico, è quello del tempo dell'assemblea. Non si può rilasciare una delega ex post.

La delega deve pervenire entro la fine dell'assemblea ed il condòmino potrà essere considerato presente solamente dal momento in cui la delega sia correttamente pervenuta.

Ciò perché i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli del momento dell'inizio della riunione e delle singole deliberazioni.

Va rammentato che ai sensi dell'art. 67, quinto comma, disp att. c.c. "all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea."

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