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Per il Tribunale di Lecce è valido il divieto di tenere cani in condominio previsto da una clausola di natura contrattuale del regolamento

Il Tribunale si pronuncia in merito all'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 1138 c.c. (introdotto dalla novella n. 220/2012) secondo cui le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

In base all'ultimo comma dell'articolo 1138 c.c. le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

Secondo un'opinione il nuovo comma 5 dell'art. 1138 c. dovrebbe essere interpretato tenendo conto sia della prescrizione della Convenzione Europea per la protezione degli animali di compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la L. 4 novembre 2010, n. 201, sia della legislazione nazionale che si è preoccupata della tutela degli animali di affezione ed, in particolare, della legge 189/2004, che ha introdotto nel Codice penale le nuove figure delittuose (articoli 544-bis e seguenti del Codice penale), sancendo il riconoscimento della tutela del sentimento (umano) per gli animali

Secondo una diversa opinione, sostenuta da una decisione di merito (Trib. Piacenza 28 febbraio 2020, n. 142), il richiamo al contenuto dell'ultimo comma dell'art. 1138 c.c., introdotto dalla L.220/2012, riguarda solo i regolamenti condominiali di natura assembleare, tenuto anche conto che tale comma non contiene l'inciso "in nessun caso" presente invece nella previsione del precedente comma 4 e tale da escludere la possibilità di deroga per qualunque tipo di regolamento.

Tale conclusione sarebbe confermata dai chiarimenti resi dalla Seconda Commissione permanente del Senato in sede di discussione del disegno di legge poi sfociato nel provvedimento di riforma del 2012; in ogni caso per questa tesi l'interpretazione proposta consentirebbe di rispettare la volontà espressa nella clausola del regolamento accettata dai condomini acquirenti di unità immobiliari i quali, con l'acquisto e l'accettazione del regolamento, hanno assunto l'impegno a rispettarlo.

In quest'ottica la disapplicazione della norma del regolamento che vieta di tenere animali in condominio si tradurrebbe di fatto nella lesione del diritto degli altri condomini all'osservanza del regolamento.

La questione è stata nuovamente affrontata da una recente decisione del Tribunale di Lecce (sentenza n. 2549 del 15 settembre 2022).

Regolamento di condominio e divieto di tenere cani: la vicenda

L'assemblea di un condominio decideva di individuare un'area del cortile condominiale da destinare allo stazionamento dei cani dei condomini. Tale delibera veniva impugnata da un condomino che riteneva fosse stato violato il divieto di tenere animali domestici previsto da una clausola del regolamento accettata da tutti i condomini.

Il condominio - che si costituiva in giudizio - contestava le ragioni della domanda, sostenendo la natura regolamentare e non contrattuale del regolamento contrattuale e ribadendo la nullità di ogni previsione regolamentare volta a vietare di possedere o detenere animali domestici ai sensi dell'art. 1138 c.c.

Il ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha dato ragione al condomino, annullando la delibera assembleare impugnata e, conseguentemente, condannando il condominio alla refusione delle spese di lite. In via preliminare lo stesso giudice ha sottolineato che nel regolamento sottoscritto da tutti i condomini è presente una clausola di natura contrattuale che vieta di tenere animali domestici.

Cani in condominio, le sentenze in materia

Per il Tribunale, quindi, ciascuno dei comproprietari ha rinunciato al diritto (disponibile) di possedere animali domestici (tra cui i cani), nella propria porzione di proprietà esclusiva.

Alla luce di quanto sopra, ad avviso del Tribunale, la delibera volta a destinare una zona del cortile ad area cani a spese di ciascun proprietario, seppure non contenga espressamente una modifica del regolamento contrattuale per cui è giudizio (andando apparentemente ad incidere sull'uso del bene comune) comporta senza dubbio la violazione della clausola del regolamento sopra detta, perché presuppone che i condomini "proprietari dei cani" possano, per l'appunto, tenere cani presso le proprie unità abitative o nel cortile medesimo. Anche questa decisione quindi ha ritenuto che l'ultimo comma dell'art. 1138 c.c. si riferisca riferirsi al solo regolamento approvato dall'assemblea. La nuova disposizione, quindi, recependo totalmente la posizione già espressa dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, ribadirebbe che il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto nei regolamenti condominiali approvati a maggioranza, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva.

Sentenza
Scarica Trib. Lecce 15 settembre 2022 n. 2549
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