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È la stazza dei cani a determinare l'intensità delle immissioni rumorose

I dati della specie, razza e stazza dei cani sono importanti per le indagini attraverso le quali si può desumere la intensità, la ripetitività e la tipologia del verso emesso dagli animali.
Avv. Maurizio Tarantino Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Il Tribunale di Benevento aveva dichiarato la responsabilità penale di Tizia in ordine al reato di cui all'art. 659 cod. pen., per avere, in qualità di proprietaria di tre cani lasciati da soli nel terrazzo dell'appartamento da lei abitato in una notte di agosto, per non averne impedito il latrare e per avere, pertanto, disturbato il riposo dei condomini Caio e Sempronio.

Se i cani non disturbano più persone non c'è nessuna rilevanza penale

Avverso tale pronuncia, Tizia ha proposto ricorso per cassazione eccependo la inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale, per avere il Tribunale ritenuto integrato il reato in questione sebbene il preteso disturbo fosse stato circoscritto solo ad un isolato episodio durato poche ore e senza che fosse stato verificato il fatto che lo stesso abbia avuto la idoneità a ledere non solamente i due denunzianti ma un vasto ed indeterminato numero di persone.

Se i cani disturbano il sindaco non può ordinare di spostarli

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno osservato che la attitudine dei fatti verificatisi ad arrecare un effettivo ed apprezzabile disturbo al bene-interesse tutelato dalla norma in questione, cioè la quiete pubblica, è ravvisabile, pur nella unicità dell'episodio di disturbo, nel fatto che lo stesso si sia protratto per un non trascurabile lasso di tempo; il Tribunale evidenzia, infatti, come i cani - lasciati da Tizia da soli in un balcone, ovviamente esterno alla parte chiusa dell'appartamento della medesima - abbiano latrato con continuità per buona parte della notte.

Premesso quanto esposto, secondo un ragionamento, il collegio ha ritenuto che non possa ritenersi fondata la censura, riconducibile alla categoria normativa della violazione di legge, svolta da parte ricorrente avverso la impugnata sentenza ed avente ad oggetto la pretesa della non configurabilità del reato in contestazione stante la episodicità della condotta di omesso controllo posta in essere da Tizia in quanto, come è stato già confermato in giurisprudenza di legittimità, che il reato di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen. è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo, ove la stessa sia oggettivamente tale da recare, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone (Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 febbraio 2015, n. 8351).

Immissioni da abbaiare di cani. È responsabile la proprietaria.

Secondo altro ragionamento, però, secondo la Corte, nel caso di specie, il giudice di primo grado non aveva svolto una adeguata indagine ai fini della verifica del fatto sia pure in termini di mera potenzialità.

Difatti, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dal ricordato art. 659 cod. pen.

è necessario che i lamentati rumori abbiano la attitudine a propagarsi ed a costituire fonte di disturbo - per la loro intensità e per la ubicazione spaziale della loro fonte - per una potenziale pluralità indeterminata di persone, sebbene non sia poi necessaria la dimostrazione che poi tutte costoro siano state effettivamente disturbate (Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 febbraio 2000, n. 1394); quindi, il giudice di merito avrebbe dovuto argomentare in ordine alla intensità di tali rumori ed alla situazione antropica del luogo ove gli stessi sono stati emessi, al fine di verificare, ancorché sulla base di dati di tipo logico (e non anche necessariamente storico), l'esistenza di elementi atti a giustificare, sulla base del principio del libero convincimento del giudice, la sussistenza della predetta attitudine.

Per meglio dire, secondo gli ermellini, nel caso in questione il Tribunale non aveva fornito alcuno di tali elementi, fra i quali, a titolo esemplificativo, la specie, la razza e la stazza dei cani in questioni, dati attraverso i quali era lecito desumere la intensità, la ripetitività e la tipologia del verso dalle stesse emesse.

Inoltre mancava un accertamento circa la situazione abitativa dei luoghi ove il fatto si era verificato, essendo evidente che una zona caratterizzata da numerosi insediamenti abitativi appare più soggetta alla efficacia del disturbo sonoro arrecato rispetto ad una zona in cui vi è una ridotta incidenza di persone residenti; infine, mancava anche l'esistenza di ulteriori, periodiche o continue, fonti sonore di disturbo, tali da elidere la valenza molestatrice di quelle oggetto della imputazione.

Invece, nel caso di specie, il Tribunale aveva solo dato atto delle lamentele dei due vicini di casa della imputata, costituitisi parti civili senza dare atto della esistenza di alcun altro elemento di giudizio

Immissioni intolleranti provenienti da un immobile dove gli animali erano segregati e sedati con tranquillanti.

In conclusione, secondo la Corte di legittimità, la assenza di tali elementi di verifica rende quanto meno inadeguata la indagine volta ad accertare la sussistenza o meno del reato di cui in epigrafe. Pertanto la sentenza è stata annullata senza rinvio.

Tuttavia, in abito civile, il giudizio è stato rinviato di fronte al giudice civile competente per valore in grado di appello per la valutazione dell'eventuale risarcimento.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

Condanna penale Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

RIFERIMENTI NORMATIVI

659 c.p.

PROBLEMA

Secondo la ricorrente, non poteva addebitarsi tale responsabilità (disturbo delle occupazioni a causa del latrare dei cani) perché il preteso disturbo era stato circoscritto solo ad un isolato episodio durato poche ore e senza che fosse stato verificato il fatto che lo stesso abbia avuto la idoneità a ledere non solamente i due denunzianti ma un vasto ed indeterminato numero di persone.

LA SOLUZIONE

Secondo la cassazione, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dal ricordato art. 659 cod. pen. è necessario che i lamentati rumori abbiano la attitudine a propagarsi ed a costituire fonte di disturbo - per la loro intensità e per la ubicazione spaziale della loro fonte - per una potenziale pluralità indeterminata di persone.

Quindi, il giudice di merito avrebbe dovuto argomentare in ordine alla intensità di tali rumori ed alla situazione antropica del luogo ove gli stessi sono stati emessi, al fine di verificare l'esistenza di elementi atti a giustificare, sulla base del principio del libero convincimento del giudice, la sussistenza della predetta attitudine.

LA MASSIMA

"Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 659 cod. pen è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi e a costituire un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state, poi, disturbate" (Cass. Pen. del 16 aprile 2018, n. 16677).

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione n.16677 2018
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