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Locazione e divieto di animali

Il divieto di animali domestici nel contratto di locazione: analisi della legalità della clausola e delle possibili conseguenze per locatori e conduttori.
Avv. Valentina Papanice 
14 Ago, 2019

Lecito il divieto di animali domestici nel contratto di locazione?

Il contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo può contenere il divieto di presenza di animali domestici?

Sappiamo che gli animali di affezione sono considerati da molti sempre più quali veri e propri componenti della famiglia; peraltro, l'idea dell'acquisizione dell'animale può avvenire anche successivamente alla stipula del contratto di locazione; ad es. se i figli lo chiedono o, al contrario, proprio quando i figli vanno via di casa etc... Che si fa a quel punto se il contratto contiene il detto divieto?

Quanto concordato un tempo può ad un certo punto essere disatteso?

Vediamo dunque se un contratto di locazione può contenere il detto divieto, e cioè se la relativa clausola è lecita. Anticipiamo sin da subito che non esiste al momento una risposta certa.

Lecito il divieto di animali nell'abitazione locata? Le risposte sono contrastanti

Alla domanda vengono offerte infatti risposte contrastanti, essenzialmente due: l'una, sulla scia della sempre maggiore sensibilità della società nei confronti degli animali domestici, già recepita in varie occasioni nelle sentenze e nelle norme, considera illecita la clausola in parola.

L'altra, richiamando la libera autonomia delle parti nella predisposizione delle condizioni contrattuali, conclude che la clausola è lecita se condivisa da entrambe.

Esaminiamo, sinteticamente, ma un po' più da vicino i due orientamenti.

Nulla la clausola che vieta gli animali nell'abitazione locata?

Secondo una prima ricostruzione, la clausola in parola deve considerarsi nulla.

Premettiamo che ciò non viene affermato da nessuna norma, d'altronde se così non fosse non saremmo qui a porci la domanda.

Animali in condominio, ecco cosa devi sapere

Esistono però vari approdi in capo normativo e giurisprudenziale, da cui la tesi in parola prende le mosse. Innanzitutto, si rileva che oggi ai sensi dell'art. 1138 c.c., come modificato dalla riforma del condominio (L. n. 220/2012), il divieto è vietato in condominio.

La norma, però, si osserva facilmente, attiene al condominio, e l'applicazione analogica all'utilizzo delle unità immobiliari di proprietà esclusiva si presta a molteplici contestazioni. Certamente, la previsione dell'art. 1138 c.c. è indice di un diverso approccio dell'ordinamento, che secondo tale visione contiene oramai un principio generale di favor verso gli animali domestici.

Innumerevoli sono poi le altre norme che negli ultimi anni hanno introdotto maggior tutela nei confronti degli animali (quali la riforma del 2010 del Codice della Strada sul soccorso e i danni agli animali in seguito ad incidenti; il Tit.

IX bis, del codice penale, intitolato "Dei delitti contro il sentimento degli animali", introdotto nel 2004; la "Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia" del 1987, ratificata dall'Italia nel 2010; la dichiarazione degli animali come esseri senzienti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

In giurisprudenza non sembra che la questione sia stata affrontata, direttamente; certamente è stata affrontata con riferimento al condominio.

In materia di locazione importanti argomentazioni vengono ricavate invece da una sentenza, la n. 14343/2009, che nulla ha detto riguardo agli animali, ma che ha dichiarato la nullità di una clausola contrattuale che vietava di ospitare non temporaneamente persone nell'immobile.

Testualmente il provvedimento spiega, tra l'altro che: "il fondamento costituzionale dell'autonomia negoziale va individuato alla luce di molteplici supporti normativi, in ragione della natura degli interessi affidati alle singole esplicazioni di autonomia e dei valori costituzionali ai quali questi interessi sono riconducibili.

I fondamenti costituzionali dell'autonomia negoziale offrono all'interprete le indispensabili coordinate, alle quali attingere per esprimere sui singoli e concreti atti di autonomia quei giudizi di valore che l'ordinamento affida loro.

Ci si riferisce ai controlli di "meritevolezza di tutela degli interessi" (art. 1322 c.c.) e di "liceità" (spec. art. 1343 c.c.) che devono essere condotti, per quanto qui interessa, alla stregua dell'art. 2 Cost. il quale tutela i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà."

Naturalmente, nel testo la solidarietà è riferita alle relazioni umane e non a quelle tra uomini e animali.

Ma, nella visione in commento il concetto di solidarietà viene estesa anche a questi, affermandone la valenza costituzionale (dichiarata anche da provvedimenti come ad es. Trib. Varese 7.12.2011).

Animali selvatici in condominio tra responsabilità e sanzioni

La clausola è lecita se è stata concordata dalle parti?

La contrapposta conclusione fa invece leva sull'autonomia contrattuale riservata alle parti, le quali quindi, possono liberamente scegliere il contenuto del contratto nei soli limiti imposti dalla legge (v. art. 1322 c.c.).

È difficile negare, però, secondo la scrivente, che la tutela degli animali ed il relativo rapporto con l'uomo, abbiano assunto rango costituzionale, dunque costituiscono quel limite di legge di cui all'art. 1322 c.c. Chiaramente, una clausola, anche se concordata dalle parti, se è nulla non va rispettata.

Animali in casa e risarcimento dei danni

Naturalmente il discorso esula da eventuali danni che possono essere prodotti dall'animale, giacché tra del conduttore vi è quello di mantenere l'immobile in buono stato e lasciarlo come lo ha trovato, cioè in buono stato o come è stato descritto dalle parti (v. artt. 1571 e ss. c.c.); e, comunque l'animale non deve arrecare disturbo ai vicini e alla quiete pubblica.

Gli illeciti che possono essere contestati sono vari: si va dal superamento delle emissioni (rumori, esalazioni varie, sporcizia etc.) tollerabili (ex artt. 844 e 2043 c.c.), all'illecito penale del getto pericoloso di cose (ex art. 674 c.p.), al disturbo delle occupazioni del riposo e delle persone (ex art. 659 c.p.); per non parlare delle conseguenze dei danni a persone o cose, o degli illeciti amministrativi, derivanti ad es. dalla violazione del regolamento comunale etc.

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