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natalino

Come gestire gli animali con regolamento contrattuale

Buon dì, sono ora io che ho problemi con un cane e dovrei trovare una soluzione. Da tempo un condomino proprietario di un cane, non esegue le norme, lasciando che l'animale faccia i suoi bisogni sul balcone, ora con lavaggio e altro sta insudiciando anche altri balconi fra questi anche il mio, esiste un regolamento di condominio di tipo contrattuale dove erano tollerati solo cani al momento della stipula fatta nel 1973, ora nonostante questo regolamento e questo cane, non voglio nuocere a chi l'animale ce la per compagnia e agisce nel rispetto altrui, come, cosa dovrei fare perchè questo padrone rinsavisca , natalino.

Mi sembra che il problema non sia il cane, ma l'insufficiente sporgenza del gocciolatoio del balcone soprastante.

A parte questo difetto facilmente risolvibile, va anche ricordato al tuo soprastante che lui dal suo balcone non può permettersi di riversare sui suoi sottostanti tutto ciò che gli vien voglia di riversare: un conto è un normale e sporadico gocciolio da un balcone, altro è una fontana, se poi consta pure di "acqua sporca"...

La norma a cui riferirsi è quella relativa allo stilicidio (art. 908 c.c.)

Ti ringrazio, sarà dura purtroppo ho 4 piani sopra di me che sgocciolano, tra cui uno di questi sembra abbia già fatto un'azione legale contro, scusate il titolo, l'animale( a due gambe), natalino

Buon giorno, grazie anche a te, sarà dura per me trovare e dire sei stato tu, con quattro persone che lo possono fare e coglierle sul fatto, natalino.

volendo usufruire del regolamento contrattuale , dove dice che sono ammessi solo cani presenti alla stipula del regolamento, chi devo interpellare.

Buon giorno, grazie anche a te, sarà dura per me trovare e dire sei stato tu, con quattro persone che lo possono fare e coglierle sul fatto, natalino.

volendo usufruire del regolamento contrattuale , dove dice che sono ammessi solo cani presenti alla stipula del regolamento, chi devo interpellare.

L'amministratore!

L'amministratore DEVE far rispettare il regolamento quindi se questo condòmino è arrivato DOPO il 1973 il cane NON lo può tenere.

Se l'amministratore non fa rispettare il regolamento, esso, è inadempiente ai suoi doveri e, quindi, ne risponderà nelle sedi opportune, così come il trasgressore del regolamento.

Direi che è piuttosto semplice come problematica invece, proprio perché c'è una manifesta trasgressione del regolamento contrattuale.

Ciao

 

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L'amministratore!

L'amministratore DEVE far rispettare il regolamento quindi se questo condòmino è arrivato DOPO il 1973 il cane NON lo può tenere.

Se l'amministratore non fa rispettare il regolamento, esso, è inadempiente ai suoi doveri e, quindi, ne risponderà nelle sedi opportune, così come il trasgressore del regolamento.

Direi che è piuttosto semplice come problematica invece, proprio perché c'è una manifesta trasgressione del regolamento contrattuale.

Ciao

Leggi anche qui:

 

https://www.condominioweb.com/il-regolamento-contrattuale-puo-vietare-la-detenzione-di-animali-in-condominio-ma.934https://www.condominioweb.com/il-regolamento-contrattuale-puo-vietare-la-detenzione-di-animali-in-condominio-ma.934

 

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L'amministratore!

L'amministratore DEVE far rispettare il regolamento quindi se questo condòmino è arrivato DOPO il 1973 il cane NON lo può tenere.

Se l'amministratore non fa rispettare il regolamento, esso, è inadempiente ai suoi doveri e, quindi, ne risponderà nelle sedi opportune, così come il trasgressore del regolamento.

Direi che è piuttosto semplice come problematica invece, proprio perché c'è una manifesta trasgressione del regolamento contrattuale.

Ciao

 

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Leggi anche qui:

 

https://www.condominioweb.com/il-regolamento-contrattuale-puo-vietare-la-detenzione-di-animali-in-condominio-ma.934

https://www.condominioweb.com/il-regolamento-contrattuale-puo-vietare-la-detenzione-di-animali-in-condominio-ma.934

L'amministratore!

L'amministratore DEVE far rispettare il regolamento quindi se questo condòmino è arrivato DOPO il 1973 il cane NON lo può tenere.

Se l'amministratore non fa rispettare il regolamento, esso, è inadempiente ai suoi doveri e, quindi, ne risponderà nelle sedi opportune, così come il trasgressore del regolamento.

Direi che è piuttosto semplice come problematica invece, proprio perché c'è una manifesta trasgressione del regolamento contrattuale.

Ciao

 

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Leggi anche qui:

 

https://www.condominioweb.com/il-regolamento-contrattuale-puo-vietare-la-detenzione-di-animali-in-condominio-ma.934

 

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https://www.condominioweb.com/il-regolamento-contrattuale-puo-vietare-la-detenzione-di-animali-in-condominio-ma.934

VIETATO VIETARE! Anche se il regolamento condominiale contrattuale vieta l'accesso agli animali domestici, la legge dello Stato 220/212 dice ben altro

Buon di, vi ho letto e vi ringrazio per le informazioni che mi avete dato, purtroppo è solo un padrone(del cane) che disturba e sporca comportandosi così, nel dire che è dura è perchè altri proprietari di animali, dovessi io mettere in pratica il regolamento potrebbero andare di mezzo, non centrando niente.

Però,da come mi avete spiegato, coinvolgendo l'amministratore ad eseguire il suo lavoro, creandogli magari paura di perdere l'animale, questo potrebbe forse ravvedersi e cambiare comportamento , natalino.

VIETATO VIETARE! Anche se il regolamento condominiale contrattuale vieta l'accesso agli animali domestici, la legge dello Stato 220/212 dice ben altro

Non è come dici te, forse non hai capito il mio riferimento, come la problematica posta da Natalino, riguarda un regolamento contrattuale, presumo che tu conosca la differenza tra un regolamento assembleare ed uno contrattuale, a scanso di equivoci leggi anche questo:

 

https://www.condominioweb.com/condominio/sentenza2090.ashx

Non è come dici te, forse non hai capito il mio riferimento, come la problematica posta da Natalino, riguarda un regolamento contrattuale, presumo che tu conosca la differenza tra un regolamento assembleare ed uno contrattuale, a scanso di equivoci leggi anche questo:

 

https://www.condominioweb.com/condominio/sentenza2090.ashx

Gentile Brico, conosco benissimo le differenze tra i diversi tipi di contratto e ti dico una cosa che forse ti risulterà una novità... Lo sai che NESSUN tipo di regolamento può andare contro le leggi dello Stato? Adesso che lo sai, capirai che è VIETATO VIETARE l'introduzione di animali domestici e di compagnia in condominio. Poi cosa siano gli animali di compagnia è un'altra storia. Te hai fatto riferimento al 2012, la legge nel mentre è cambiata...

Gentile Brico, conosco benissimo le differenze tra i diversi tipi di contratto e ti dico una cosa che forse ti risulterà una novità... Lo sai che NESSUN tipo di regolamento può andare contro le leggi dello Stato? Adesso che lo sai, capirai che è VIETATO VIETARE l'introduzione di animali domestici e di compagnia in condominio. Poi cosa siano gli animali di compagnia è un'altra storia. Te hai fatto riferimento al 2012, la legge nel mentre è cambiata...

Guarda già sono state fatte numerosissime discussioni in tal senso nel forum, figurati.....informati e vedrai....

Io non intendo polemizzare ho solo precisato la differenza tra un regolamento assembleare ed uno contrattuale.

In quello contrattuale si può vietare, in quello assembleare no, per il semplicissimo motivo che la norma non è tra quelle inderogabili.

Tutto qui, non volevo dire null'altro, poi, ognuno di noi, può anche dire che l'uomo è andato su marte, per carità, bisogna poi vedere se corrisponde al vero....

Ciao Alessandro!

Brico, questo ti leverà ogni dubbio --link_rimosso-- nel tuo caso è interessante il paragrafo "Disturbo all’igiene e disturbo della quiete pubblica", ma ricorda che la colpa è dell'uomo e non dell'animale...

Brico, questo ti leverà ogni dubbio --link_rimosso-- nel tuo caso è interessante il paragrafo "Disturbo all’igiene e disturbo della quiete pubblica", ma ricorda che la colpa è dell'uomo e non dell'animale...

Ciao Alessandro perdonami ma continui a non capire, proprio dove tu mi hai detto di cliccare, se leggi attentamente, i riferimenti che porta questo link sono solo alle decisioni assembleari, ovvero ai regolamenti di condominio assembleari e su questo non c'è alcun dubbio.

Leggitelo bene quel link!

 

Invece, leggi questo che ti spiego io.

Il regolamento di condominio contrattuale è un vero e proprio contratto che firmano TUTTI e segue le stesse regole che ci impone l'art. 1321 c.c., è un accordo tra le parti, capisci dove ti sfugge il concetto.

Ti faccio un esempio.

Se tizio, caio e sempronio, sono i proprietari di un palazzo con 10 appartamenti e un bel giorno decidono di redigere e registrare, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari un regolamento del Condominio di loro proprietà, dove ci sono dei divieti, delle limitazioni al diritto di proprietà sui singoli appartamenti, per esempio si può porre divieto di destinare l'uso di questi appartamenti per studi medici, professionali, ecc...ecc.....

Oltre a questi divieti e limitazioni si può anche vietare di detenere animali all'interno degli appartamenti, lo decidono loro, gli stessi proprietari.

Hai capito la differenza?

Sono loro stessi che firmano e che non possono non rispettare ciò che loro stessi hanno firmato, altrimenti qualsiasi giudice di qualsiasi Tribunale, condannerebbe, l'eventuale trasgressore, al rispetto della norma che proprio lui stesso ha firmato.

E' un regolamento che se registrato opportunamente presso i Pubblici Registri (oggi più semplicemente Agenzia delle Entrate) e allegato ovviamente ed automaticamente ai rogiti di acquisto è opponibile a terzi, vita natural durante.

Ci sono poi dei limiti anche per i regolamenti contrattuali non si può fare eccezione a norme costituzionali o imperative di legge, né occuparsi di questioni estranee alla regolazione della vita del Condominio, inoltre non si può derogare dagli artt. del Codice Civile descritti per benino nell'art. 1138 C.C.

Proprio questo articolo non dice vietato vietare come hai scritto te, non è così, non c'è scritto, non è una norma costituzionale, non è imperativa, niente di tutto questo.

Per questo, qualora il divieto fosse scritto su un regolamento contrattuale, qualsiasi trasgressore non potrebbe che soccombere in sede di giudizio.

 

Ripeto, nel forum, già io ed altri forumisti abbiamo ampiamente discusso su ciò, molti la pensano come te, molti altri hanno dubbi, molti invece la pensano come la sottoscritta, altri attendono sentenze prossime, perché, inevitabilmente ci saranno e vedremo come saranno.

Io dico che seguiranno la falsariga di quelle precedenti, per esempio come quella che ti ho postato prima, ma ce ne sono tantissime e, poiché, la giurisprudenza, dove trova il dubbio o la poca chiarezza, ricordasti segue sempre i precedenti, raramente va controcorrente.

 

Quello che dici te vale solo per i regolamenti assembleari, tu non sei la Cassazione che leva ogni dubbio (me l'hai scritto te), io i dubbi ce li ho, guai a non averne, soprattutto in giurisprudenza però, dove non esiste la norma o dove c'è una leggera ombra di dubbio (per me è leggerissima) si segue il Codice, sempre e comunque.

Ciao

Ciao Alessandro perdonami ma continui a non capire, proprio dove tu mi hai detto di cliccare, se leggi attentamente, i riferimenti che porta questo link sono solo alle decisioni assembleari, ovvero ai regolamenti di condominio assembleari e su questo non c'è alcun dubbio.

Leggitelo bene quel link!

 

Invece, leggi questo che ti spiego io.

Il regolamento di condominio contrattuale è un vero e proprio contratto che firmano TUTTI e segue le stesse regole che ci impone l'art. 1321 c.c., è un accordo tra le parti, capisci dove ti sfugge il concetto.

Ti faccio un esempio.

Se tizio, caio e sempronio, sono i proprietari di un palazzo con 10 appartamenti e un bel giorno decidono di redigere e registrare, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari un regolamento del Condominio di loro proprietà, dove ci sono dei divieti, delle limitazioni al diritto di proprietà sui singoli appartamenti, per esempio si può porre divieto di destinare l'uso di questi appartamenti per studi medici, professionali, ecc...ecc.....

Oltre a questi divieti e limitazioni si può anche vietare di detenere animali all'interno degli appartamenti, lo decidono loro, gli stessi proprietari.

Hai capito la differenza?

Sono loro stessi che firmano e che non possono non rispettare ciò che loro stessi hanno firmato, altrimenti qualsiasi giudice di qualsiasi Tribunale, condannerebbe, l'eventuale trasgressore, al rispetto della norma che proprio lui stesso ha firmato.

E' un regolamento che se registrato opportunamente presso i Pubblici Registri (oggi più semplicemente Agenzia delle Entrate) e allegato ovviamente ed automaticamente ai rogiti di acquisto è opponibile a terzi, vita natural durante.

Ci sono poi dei limiti anche per i regolamenti contrattuali non si può fare eccezione a norme costituzionali o imperative di legge, né occuparsi di questioni estranee alla regolazione della vita del Condominio, inoltre non si può derogare dagli artt. del Codice Civile descritti per benino nell'art. 1138 C.C.

Proprio questo articolo non dice vietato vietare come hai scritto te, non è così, non c'è scritto, non è una norma costituzionale, non è imperativa, niente di tutto questo.

Per questo, qualora il divieto fosse scritto su un regolamento contrattuale, qualsiasi trasgressore non potrebbe che soccombere in sede di giudizio.

 

Ripeto, nel forum, già io ed altri forumisti abbiamo ampiamente discusso su ciò, molti la pensano come te, molti altri hanno dubbi, molti invece la pensano come la sottoscritta, altri attendono sentenze prossime, perché, inevitabilmente ci saranno e vedremo come saranno.

Io dico che seguiranno la falsariga di quelle precedenti, per esempio come quella che ti ho postato prima, ma ce ne sono tantissime e, poiché, la giurisprudenza, dove trova il dubbio o la poca chiarezza, ricordasti segue sempre i precedenti, raramente va controcorrente.

 

Quello che dici te vale solo per i regolamenti assembleari, tu non sei la Cassazione che leva ogni dubbio (me l'hai scritto te), io i dubbi ce li ho, guai a non averne, soprattutto in giurisprudenza però, dove non esiste la norma o dove c'è una leggera ombra di dubbio (per me è leggerissima) si segue il Codice, sempre e comunque.

Ciao

Ah!!!!

Dimenticavo di dirti, un piccolissimo particolare, che sono completamente d'accordo con te quando scrivi che la colpa è dell'uomo e non dell'animale, guarda su questo la penso esattamente come te e ne faccio una bandiera, tanto è vero che io vivo in un Condominio dentro un appartamento con un cane, dove non c'è un regolamento contrattuale che lo vieta ed il nomignolo "brico" che uso in questo forum era proprio di un altro cagnolino che avevo e che purtroppo, per ragioni naturali, oggi non c'è più a cui ero molto affezionata.

Perciò pensa un po' chi è questa brico, che ti ha scritto tutto quello sopra.........e ti assicuro, che se cambiassi casa, per ipotesi, e decidessi di comprarla in un Condominio dove vengo a conoscenza, prima di acquistarla, che c'è un regolamento contrattuale che vieta la detenzione degli animali ovviamente me ne guarderei bene dall'acquistarla oppure se l'acquisto dovrò inevitabilmente rinunciare al mio cane, poichè questa rinuncia non alberga nei miei pensieri, cerco casa altrove anche più brutta ma che non abbia un regolamento con tale divieto, perché lo si voglia o meno un regolamento contrattuale poi lo devo rispettare

Ciao, quest'ultima cosa solo per farti capire che hai a che fare con una persona che AMA gli animali ma la legge è legge.....

Brico, un regolamento che sia contrattuale o assembleare non può andare contro le leggi dello Stato. In un regolamento contrattuale ci può anche essere scritto che è vietato l'ingresso di animali, basta impugnarlo e si vince. L'unico caso che lo può vietare è se affitti casa e nel contratto di locazione ti viene espresso il divieto di introdurre animali

Alessandro, quanto affermi è vero... a decorrere dall'entrata in vigore della Legge 220 dell'11-12-2012.

Invece sul pregresso (quindi ante 11-12-2012) laddove disposto da regolamento contrattuale il divieto rimane pienamente vigente.

dal sito della LAV "Per Legge (n.220/2012), dal 18 giugno 2013, nei regolamenti di condominio non possono essere inserite, né ritenute più valide, disposizioni volte a limitare la libertà di vivere con un animale familiare. Infatti l’articolo 16 della Legge 220/12 (GU n.293 del 17 dicembre 2012), integra l’articolo 1138 del Codice Civile con la disposizione: “Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia”.

Non c'è un prime nè un dopo, c'è che non si può vietare l'ingresso degli animali domestici e/o di compagnia (quali sono???) in condominio.

Il divieto previsto da regolamento assembleare e' contro la legge ma se e' contrattuale non va contro legge .

"nei regolamenti di condominio non possono essere inserite, né ritenute più valide"

Cos'è che non è chiaro???

Cos'è che non è chiaro a te ???

Oggi 22 gennaio 2015 non si può inserire in nessun regolamento il divieto contro il possesso di animali.

Ma per un regolamento contrattuale predisposto accettato e siglato prima del 11-12-2012 il divieto è pienamente valido e vigente perché la legge 220/12 non ha effetti retroattivi.

"ne ritenute più valide" cosa vuol dire secondo te? Non mi dire che è un rafforzativo di "non possono essere inserite"...

Il sito della LAV http://www.lav.it/cosa-facciamo/cani-e-gatti/animali-in-condominio è liberissimo di commentare ed esprimersi a suo piacimento, pure di affermare che "dal 18 giugno 2013 nei regolamenti di condominio non possono essere inserite, né ritenute più valide, disposizioni volte a limitare la libertà di vivere con un animale familiare."

Quello che tu però tralasci è che la LAV non può avocare a sé il ruolo di legislatore. Non è così che funziona, soprattutto cosa fondamentale il Legislatore non ha mai affermato "non possono esser inserite, né ritenute più valide".

 

Invece il Legislatore, quello vero (e non la LAV), ha previsto qualcosina di ben diverso.

La Legge 220/12 con l'art. 16 ha introdotto un nuovo comma all'art. 1138 c.c. "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere analisi domestici"

Analisi grammaticale ed analisi logica escludono che questo passaggio, parte integrante del Codice Civile, possa esser riferito a fatti (e regolamenti contrattuali) del passato, ed antecedenti all'entrata in vigore della Legge 220/12.

SUL DIRITTO DI COABITAZIONE CON L’ANIMALE DOMESTICO

[avv. Marianna Sala, Ufficio Legale Lav – Lega Anti Vivisezione]

La Riforma in materia condominiale (approvata lo scorso 20 novembre) ha, tra l’altro, modificato l’articolo 1138 c.c., introducendo un nuovo ultimo comma secondo cui >.

Dal momento in cui entrerà in vigore la Riforma (il 18 giugno 2013), nei regolamenti di condominio non potranno più essere inserite disposizioni volte a limitare il diritto di ciascun condomino a possedere o a detenere un animale familiare. Ogni eventuale clausola in contrasto con detto divieto si considererà come non apposta.

La questione aperta: efficacia retroattiva ed inderogabilità del nuovo art. 1138 c.c.?

Resta aperta una questione: se, cioè, il nuovo testo dell’art. 1138 c.c. possa o meno applicarsi anche ai Regolamenti condominiali vigenti (approvati prima della Riforma e tuttora in corso), con la conseguente caducazione delle clausole limitatrici al possesso di animali.

Secondo alcuni dei primi commentatori, la Riforma non potrà applicarsi che per l’avvenire, in virtù del principio generale di irretroattività delle leggi di cui all’art. 11, 1° co. disp. prel. c.c. (secondo cui la legge “non dispone che per l’avvenire”). Da ciò conseguirebbe che il vecchio regolamento, contrattuale e trascritto, che prevedesse ad es. il divieto alla detenzione di cani di grossa taglia, manterrebbe la propria efficacia. Non solo, secondo questa prima interpretazione, l’art. 1138 c.c. sarebbe addirittura derogabile con regolamento contrattuale, approvato all’unanimità dai condomini.

La tutela del rapporto uomo – animale: un interesse a copertura costituzionale

Detta interpretazione non può essere accolta, in quanto non tiene in dovuto conto l’evoluzione del diritto vivente e la nuova valorizzazione del rapporto uomo – animale, già affermatasi a livello europeo e nazionale.

A livello europeo, si considerino il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (che all’art. 13 riconosce gli animali come esseri senzienti) e la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13.11.1987), ratificata in Italia con Legge 201/2010, dove si prevede “che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”, e “in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia” si afferma “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”.

A livello nazionale, è innegabile che, tra i diritti riconosciuti e difesi dal nostro Legislatore, vi sia quello alla tutela degli animali di affezione. Si pensi alla Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (l. 14 agosto 1991, n. 281), che all’art. 1 afferma che «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale»; alla Legge 189/2004, che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti di “animalicidio” e di maltrattamento di animali, di cui agli artt. 544 bis e ss. c.p., sancendo positivamente il riconoscimento della tutela del sentimento (umano) per gli animali; al c.d. Codice del turismo (d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79), che all’art. 30 afferma che «... lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai pubblici servizi e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito»; al nuovo Codice della Strada (art. 31 Legge 210/2010 e successivo decreto attuativo Ministeriale 9 ottobre 2012 n.217, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12.12.2012) che ha fissato l'obbligo di fermarsi a soccorrere l’animale ferito in caso di incidente, individuando le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità.

Non solo. Sempre a livello nazionale, anche la giurisprudenza si è pronunciata in favore del riconoscimento della tutela del rapporto uomo – animale. Sono sempre più numerose le pronunce che hanno riconosciuto il diritto di visita in carcere al cane del detenuto, in quanto membro della famiglia, o quelle che hanno ammesso il diritto di visita in ospedale al cane del paziente ricoverato, in quanto si afferma che il rapporto uomo-animale costituisce una attività realizzatrice della personalità umana (v. pronuncia del Tribunale di Varese, Sez. I Civ., 7.12.2011).

Infine, la stessa Pubblica Amministrazione dimostra un crescente interesse alla salvaguardia del rapporto affettivo che si instaura con gli animali domestici: ne è un esempio la decisione di aprire i dormitori pubblici ai cani dei senza tetto, già assunta dal Comune di Bologna (nell’ambito del Piano Antifreddo) e in corso di approvazione nel Comune di Milano.

Del resto, questa mutata sensibilità sociale – recepita dalla giurisprudenza - è confermata dagli stessi sondaggi. In base al Rapporto Eurispes 2011, in Italia, ormai, più di una famiglia su tre vive con un animale in casa, che rappresenta una vera e propria compagnia (41,7%); in molti casi questo rapporto finisce per essere considerato un legame molto simile a un’amicizia (31,3%) del quale non si può fare a meno.

È evidente allora che il rapporto uomo - animale non solo abbia avuto riconoscimento normativo, ma anzi, in base all’evoluzione della coscienza sociale e dei costumi, esso costituisca oramai un interesse da trarsi dal tessuto connettivo della Costituzione, in base alla previsione dell’art. 2 Cost., aperto al soggiorno dei valori man mano riconosciuti, nel tempo, dalla Società, come diritti inviolabili (anche se “inespressi”).

Una nuova lettura dell’art. 1138 c.c. costituzionalmente orientata

Non si può, pertanto, leggere il nuovo art. 1138 c.c. prescindendo dal rilievo costituzionale assunto dalla tutela del rapporto uomo – animale.

Del resto, già prima della novella, di fronte all’emersione del nuovo interesse a copertura costituzionale, la posizione giurisprudenziale ante Riforma - che ammetteva le limitazioni alla detenzione di animali nei condomini, purché contenute in regolamenti contrattuali, ed inquadrandole nella figura delle servitù reciproche – appariva quanto meno inadeguata e si avvertiva la necessità di un intervento legislativo, volto ad esprimersi, una volta per tutte, su quello che poteva già desumersi, de iure condito, dai principi generali dell’ordinamento.

Approvando il nuovo testo dell’art. 1138 c.c., il Legislatore si è dimostrato sensibile all’evoluzione della coscienza sociale, riconoscendo l’esistenza di un nuovo diritto, quello – appunto – alla tutela del rapporto uomo – animale, che si estrinseca anche nel diritto alla coabitazione.

È inevitabile, allora, che la nuova norma vada ad incidere anche sui regolamenti condominiali vigenti, determinando l’immediata caducazione delle clausole che vietano o limitano la detenzione degli animali domestici. A sostegno di questa posizione, soccorrono i due argomenti tradizionalmente utilizzati dalla giurisprudenza in tema di successione di leggi nel tempo: innanzitutto, si potrebbe aderire alla tesi della nullità sopravvenuta, che – distinguendo tra la disciplina del fatto generatore del rapporto (soggetta alla legge del suo tempo) e la disciplina degli effetti del rapporto (assoggettati alla legge in cui si realizzano) - ritenere che l’entrata in vigore della nuova normativa comporti la nullità (non retroattiva) delle clausole in contrasto con essa (v. Cass. 1999/827); in alternativa, ci si potrebbe riferire alla tesi dello ius superveniens, secondo cui “in ipotesi di nullità derivante da "ius superveniens", a rapporto validamente instaurato, la norma sopravvenuta, in luogo di incidere sulla validità del contratto, priva il rapporto della capacità di produrre effetti ulteriori” (in tal senso v. Cass. 2001 n. 5052).

Qualunque sia l’argomentazione cui si voglia aderire, il risultato che a noi pare innegabile è il medesimo: la nuova norma opera non solo per i regolamenti futuri, ma anche per quelli attualmente in uso, facendo caducare tutti i divieti e le limitazioni vigenti.

Del resto, aderendo alla tesi contraria, la portata applicativa della nuova norma sarebbe estremamente ridotta (in quanto sono pochissime le nuove costruzioni di condominii rispetto a quelli già esistenti) e, non consentendo di incidere sulle molte ed annose liti condominiali ad oggi in corso, di fatto impedirebbe al Legislatore di raggiungere quell’intento deflattivo del contenzioso che, nel corso dell’elaborazione della Riforma, esso aveva avuto in gran considerazione.

Sull’inderogabilità del divieto di cui all’art. 1138, ult. co., c.c.

Si consideri, infine, la tesi della presunta derogabilità della nuova norma da parte dell’assemblea dei condòmini che decida con l’unanimità dei consensi, derogabilità prospettata da alcuni dei primi commentatori della norma.

Posto che già prima della Riforma la giurisprudenza ammetteva i divieti alla detenzione di animali nei condomini, purché approvati con delibere unanimi e inserite in Regolamenti condominiali di natura contrattuale, è evidente che la tesi della derogabilità darebbe luogo ad una interpretatio abrogans della nuova norma, come tale non ammissibile.

Il nuovo art. 1138 c.c. deve essere, invece, letto in base al criterio ermeneutico della ratio legis, ossia individuando l’oggettiva intenzione (fondamento, scopo e funzione) che ha indotto il Legislatore alla sua approvazione. Detto fondamento deve essere rintracciato nell’insieme dei principi, di portata europea e nazionale, sopra citati, volti a tutelare l’interesse (a copertura costituzionale) della tutela del rapporto uomo – animale e, per tale ragione, il nuovo art. 1138 c.c. deve necessariamente intendersi inderogabile.

Opinioni ed ipotesi di un legale, nulla di più.

 

L'opinione autorevole e determinante è quella del Legislatore: a questo compete il compito di intervenire se riterrà opportuni dei correttivi.

Oppure bisognerà attendere che qualcuno investa dell'argomento il Giudice e/o la Cassazione: solo allora tutti quanti comprenderemo qualcosa di più, soprattutto se giudici ed ermellini confermeranno od invertiranno l'indirizzo consolidato e prevalente al momento che ritiene i regolamenti contrattuali blindati.

Non c'è un giudice per caso che legga il tutto e gentilmente dia una risposta, grazie, natalino

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