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Nuova convivenza, comodato familiare e recesso

Se vengono meno le ragioni famigliari per cui è stata data in comodato, la casa va restituita.
Avv. Valentina Papanice 

Comodato e nuova famiglia

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21785 del 2019 torna ad esprimersi sulle condizioni per la restituzione della casa data in comodato per soddisfare le esigenze abitative della famiglia.

Come vedremo, il caso di cui si occupa questa volta la Corte riguarda la presenza di una nuova convivenza e l'acquisto di un'abitazione intestata ai due componenti della nuova coppia: insomma, la ex acquista una casa insieme al nuovo compagno, ma continua in qualche modo, vedremo, ad utilizzare l'immobile dato in comodato.

Partiamo dal caso concreto e poi vediamo come lo risolve la Corte.

Comodato e nuova convivenza, la casa data dalla suocera va restituita?

Come accennato, il caso portato all'attenzione dei giudici di legittimità riguarda la fine della convivenza di fatto di una coppia, seguita dalla nascita di un nuovo rapporto tra la donna ed un'altra persona e dall'acquisto, da parte della nuova coppia, di un'abitazione, dove la donna andrà a vivere, ma solo di giorno!

Ebbene sì, la sera tornerà a dormire nella vecchia casa.

Casa, data in comodato dalla (ex) suocera di fatto, perché fossero soddisfatte le esigenze abitative della famiglia.

Finita la convivenza, la comodante chiede la restituzione del bene, motivando la richiesta con un suo imprevedibile bisogno abitativo e esponendo che la convivenza era cessata che la ex nuora con il nuovo compagno aveva acquistato una nuova abitazione.

Tale richiesta è ammissibile? Se sì, in base a quale norma?

Recesso nel comodato, le norme

Ricordiamo che il comodato, disciplinato dagli artt. 1083 e ss. c.c., può essere, per quanto qui interessa, dato per un termine o per un uso determinato. Quanto alla restituzione, la legge prevede che: "Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.

Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata" (art. 1890 c.c.).

Inoltre, nel comodato senza determinazione di durata, dove "non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede" (art. 1810 c.c.).

Comodato e famiglia: se cessa la convivenza, è possibile il recesso libero?

Secondo il giudice del primo grado, no, la richiesta non è accoglibile, non è cioè ammissibile il recesso libero (cioè senza motivo, o, come si dice tra i giuristi, ad nutum), non essendo venuta meno la destinazione dell'abitazione a casa familiare, né risulta provato l'urgente ed imprevedibile bisogno abitativo della comodante.

La Corte d'Appello, viceversa, accoglie l'appello e ammette il recesso ad nutum, dunque senza alcun onere di giustificazione da parte della comodante (quello previsto dall'art. 1810 c.c.); secondo la Corte d'Appello, nel comodato dato per la vita familiare il termine è rinvenibile nel momento in cui la famiglia raggiunge un tenore economico idoneo a provvedere all'abitazione familiare in modo autonomo, e tale livello per i giudici, nel caso de quo, è stato raggiunto, come dimostrato dall'acquisto della nuova casa.

In quel momento, dunque, il comodante può richiedere la restituzione immediata del bene ai sensi dell'art. 1810 c.c. (come già affermato dalla sentenza di Cass. n. 15877 del 2013).

Ciò, prosegue la sentenza in commento, "anche alla luce dell'uso puramente strumentale" dell'abitazione data in comodato, solo di notte e nonostante l'acquisto della nuova casa, ed in ragione anche del lungo tempo trascorso dall'inizio del comodato (durato diciassette anni).

Dunque, per i giudici dell'appello, la comodante ha diritto alla restituzione dell'immobile senza dover fornire la giustificazione richiesta dall'art. 1809 c.c., comma 2.

La sentenza è impugnata dalla comodataria in grado di Cassazione per contestare, per quel che qui interessa, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1809 e 1810 c.c. in quanto la Corte d'Appello ha qualificato il comodato in questione come un comodato di tipo precario, dunque con la possibilità per il comodante di esigere la restituzione del bene ad nutum.

Casa coniugale concessa in comodato: cosa succede se il comodante rivendica l'uso?

Risponde la Corte che la tesi della Corte d'Appello contrasta con la consolidata giurisprudenza della Corte, che esclude nel caso di comodato concesso per l'abitazione di un nucleo familiare, la possibilità del recesso ad nutum; secondo la detta giurisprudenza, dall'uso per il quale è stato il bene si evince implicitamente la durata del rapporto e dunque va applicata la previsione del recesso ex art. 1809 co.2 c.c.; ed infatti, i giudici ritengono fondato il motivo di ricorso qui proposto.

Ciononostante, il ricorso non riesce a mettere nel nulla il provvedimento, che si basa, affermano i giudici, anche su altre ragioni.

Comodato per esigenze familiari e fine della convivenza: sì, il recesso è libero

Osserva la Corte che il comodato per esigenze abitative della famiglia è stato equiparato al comodato a tempo indeterminato sempre che siano tutelate le esigenze superiori della famiglia, anche di fatto (si menzionano Cass. SS.UU. n. 13603/2004; Cass. n. 16769/2012; Cass. n. 13592/2011); è però, continua la Corte, anche maturata una diversa considerazione, che tiene conto della frantumazione del nucleo familiare e della creazione di uno nuovo e nei casi in cui venga meno la destinazione del comodato ad abitazione familiare per esempio in coincidenza con una crisi familiare, è stata riconosciuta la possibilità che il medesimo sia risolto ad nutum.

Ora, se si dovesse osservare astrattamente il rispetto del principio della tutela delle ragioni familiari, si dovrebbe negare la possibilità del recesso ad nutum; in sostanza, però, gli elementi concreti del rapporto, come dedotti in giudizio, fanno invece concludere per la cessazione del comodato in ragione del venir meno della reale destinazione della casa concessa per esigenze familiari.

Risulta infatti che la donna ha creato un nuovo nucleo familiare, la cui vita si svolge nella nuova casa acquistata dalla donna, e che è incontestato che la vecchia abitazione sia rimasta occupata, a meri fini strumentali - per evitare cioè una pronuncia di restituzione dell'immobile -, soltanto di notte. In sostanza quelle esigenze familiari sono venute meno (si menziona Cass. SS.UU. n. 20448/2014).

Legge sulle unioni civili. Anche l'amministratore di condominio dovrà adeguarsi alla nuova disciplina.

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