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La certificazione d'idoneità statica non può ritenersi equipollente al certificato di collaudo statico

Ai fini dell'equivalenza sostanziale, la relazione con cui si dichiara l'idoneità statica di una costruzione non possiede la medesima forza di un certificato di collaudo.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La mancanza del certificato di collaudo statico, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, non può essere sopperita dalla certificazione di idoneità statica, resa nelle forme della perizia giurata, da un professionista a ciò abilitato.

La vicenda. Tizio, in qualità di amministratore del condominio, aveva chiesto l'annullamento della determina con la quale il Comune aveva annullato in autotutela il certificato di agibilità rilasciato al condominio ricorrente in data 2015.

A sostegno dell'impugnazione, il condominio ricorrente assumeva che la perizia giurata di idoneità statica, redatta dal tecnico di fiducia e sulla base della quale era stato rilasciato solo alcuni mesi prima il certificato di agibilità, avrebbe dovuto ritenersi equivalente al certificato di collaudo statico la cui mancanza è stata addotta a presupposto del ripensamento della P.A.

Motivi di ricorso. La questione attorno alla quale ruota il motivo di ricorso è se la mancanza del certificato di collaudo statico, richiesta dalla legge ai fini del rilascio del certificato di agibilità, possa essere sopperita dalla certificazione di idoneità statica, resa nelle forme della perizia giurata, da un professionista a ciò abilitato o, in altri termini, se quest'ultima, essendo tendenzialmente idonea ad attestare la sicurezza delle strutture di un edificio, possa ritenersi equipollente sostanzialmente e funzionalmente al certificato di collaudo statico.

Il ragionamento del TAR. Il Collegio ha reputato risposta negativa al predetto quesito. Difatti, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.P.R. n.380/01 (T.U. dell'Edilizia), nella disciplina applicabile ratione temporis alla vicenda in decisione, il certificato di agibilità assolve alla funzione di attestare "la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la vigente normativa". Tale certificato (oggi sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità ex art.3 D.lgs 25.11.2016 n.222) viene richiesto ai sensi del comma 2 con riferimento alle nuove costruzioni, alle ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ed inoltre, agli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni descritte al comma 1.

Quindi, ai fini del rilascio del certificato di agibilità assumono, pertanto, rilievo tutti gli aspetti (sicurezza, igiene e sanità, risparmio energetico), che concorrono a rendere utilizzabile l'opera (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 21 marzo 2018, n. 1773).

Premesso ciò, nel caso concreto della realizzazione delle opere in cemento armato, l'obbligo in

capo al singolo Comune di verificare ex tabulas la sussistenza del certificato di collaudo statico è sempre stato previsto dalle varie disposizioni succedutesi nel tempo. Inoltre, l'interesse alla sicurezza strutturale degli edifici risultava protetto anche dall'ordinamento penale con l'art. 75 del d.P.R. n.380/01 a norma del quale è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro "Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo".

Assenza del certificato di agibilità, il proprietario deve restituire i canoni d'affitto

In conclusione, per gli edifici con opere strutturali in cemento armato costruiti dopo l'entrata in vigore della L.n.1086/71, la mancanza del certificato di collaudo non è formalmente giustificabile e la richiesta di agibilità deve essere accompagnata da una vera e propria denuncia delle opere strutturali "a posteriori", se non già presente e dal successivo collaudo statico.

Non si rinviene, del resto, nell'ordinamento alcuna disposizione espressa che consenta di tollerare l'equiparazione, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tra collaudo statico e la certificazione di idoneità statica, ad eccezione di quella prevista dell'art. 35, comma 3, lett. b), L. 28.02.1985, n. 47 che contempla, a determinate condizioni e quale sufficiente ai soli fini del rilascio del condono edilizio, la presentazione di un certificato di idoneità statica.

Inoltre, anche nella nuova procedura di segnalazione certificata di agibilità (art. 24 comma 5 del d.P.R. n. 380/01), che in sostanza ricalca i contenuti di quella previgente, si evince solo la richiesta di collaudo statico, ma non si contempla nessun'altra alternativa. Per i motivi esposti, il ricorso è stato rigettato.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 24 d.P.R. n. 380/01

PROBLEMA

Il condominio ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha riconosciuto la piena equipollenza del certificato di collaudo statico alla perizia giurata di idoneità statica, atteso che entrambi i documenti sarebbero totalmente sovrapponibili, assolvendo alla medesima funzione che è quella di asseverare la sicurezza strutturale dell'immobile.

LA SOLUZIONE

Secondo il TAR, per gli edifici con opere strutturali in cemento armato costruiti dopo l'entrata in vigore della Legge n.1086/71, la mancanza del certificato di collaudo non è formalmente giustificabile e la richiesta di agibilità deve essere accompagnata da una vera e propria denuncia delle opere strutturali "a posteriori", se non già presente e dal successivo collaudo statico.

PRECEDENTI

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 21 marzo 2018, n. 1773

LA MASSIMA

Ai fini dell'equivalenza sostanziale, la relazione con cui si dichiara l'idoneità statica di una costruzione non possiede la medesima forza di un certificato di collaudo, essendo quest'ultimo il prodotto di un insieme di obblighi e regole ben determinati (nella qualificazione dei tecnici, dei costruttori, dei materiali, delle ispezioni, ecc.).

TAR Calabria, sentenza n. 584 dell'8 ottobre 2019

Certificato di idoneità statica. Slitta a novembre 2020 il termine ultimo per la presentazione

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