Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto (383 del 6 ottobre 2022) che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
Nuove date e nuovi orari di accensione del riscaldamento: le novità
Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche (dalla zona A alla Zona F) in funzione dei gradi - giorno (clima medio del comune), indipendentemente dalla ubicazione geografica.
Per ogni zona climatica è stato stabilito un periodo di accensione (ad esempio era previsto dal 1 dicembre al 15 marzo per la zona A) ed un orario consentito (cioè un numero massimo di ore di accensione).
Nella zona F non vi è nessuna limitazione.
Il Decreto "Cingolani" accorcia il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio.
In pratica il nuovo Decreto agisce in primo luogo sul periodo di accensione. Il nuovo Decreto incide pure sulla durata giornaliera di attivazione degli impianti che viene ridotta di un ora (per i caseggiati non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno).
Questo il nuovo quadro della situazione:
- Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
- Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
- Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
- Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
- Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.
Attenzione però che, al di fuori dei periodi sopra detti, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
Limiti di temperatura per il riscaldamento invernale 2022-2023
Secondo l'art. 3, comma 1, del DPR 74/2013, (Valori massimi della temperatura ambiente), durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
- 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Il nuovo Decreto però stabilisce che durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n. 74/2013 sono ridotti di 1°C.
Per la stagione invernale 2022-2023 si scende quindi a 17 e 19 gradi.
Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Guida pratica dell'ENEA per la gestione della temperatura di riscaldamento
Al fine di agevolare l'attuazione delle nuove disposizioni, l'ENEA, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, pubblicherà un vademecum contenente le indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento, ivi incluse indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d'aria negli ambienti climatizzati.
Nei condomini dotati di impianto centralizzato o di impianti autonomi, l'amministratore di condominio rende disponibile ai condomini il vademecum entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.
Controlli e sanzioni per la conformità degli impianti di climatizzazione
Per quanto non in contrasto con le disposizioni del Decreto, si applicano le previsioni del DPR n. 74/2013, in particolare le sanzioni a carico del responsabile dell'impianto, del terzo responsabile e del conduttore connesse con l'omesso controllo degli impianti di climatizzazione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
In ogni caso saranno gli enti locali, nell'ambito delle ispezioni sugli impianti termici, a verificare il rispetto delle norme.