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La responsabilità del condominio per gli odori nauseabondi dalla colonna di scarico

Il Giudice di Pace di Agropoli, nel 2019 ed il Tribunale di Vallo della Lucania in secondo grado, con una sentenza del 6 settembre 2022, affrontano il problema relativo alle immissioni intollerabili in ambito condominiale.
Avv. Silvio Zicconi 

La responsabilità del condominio per gli odori nauseabondi dalla colonna di scarico. La vicenda

La vicenda trae origine da una domanda di risarcimento danni proposta da un condomino nei confronti del condominio, derivante dall'intollerabile persistenza di un odore nauseabondo e malsano all'interno della camera da letto del suo appartamento, proveniente dalla colonna fecale adiacente e perpendicolare alla medesima.

Nonostante le diffide inviate all'amministratore la problematica non sarebbe stata mai risolta dal condominio.

La situazione, poi, sarebbe stata così grave da precludere all'attore e alla sua famiglia, l'uso della camera da letto e di altri ambienti privati, e da costringerlo a mantenere la finestra del balcone sempre aperta (anche nelle ore notturne e nel periodo invernale).

Questa situazione, poi, avrebbe pregiudicato gravemente sia la sua vita di relazione che la stessa serenità familiare, causandogli danni economici oltre ad un danno biologico che quantificava in € 5.000,00.

Le difese del condominio

Il condominio, oltre ad alcune eccezioni di natura prettamente processuale, quali la nullità della citazione per violazione del termine a comparire, contestava l'ammissibilità e la fondatezza della domanda risarcitoria, contestando in particolare il nesso causale tra il danno lamentato ed il fatto del condominio.

In ogni caso chiamava in garanzia la propria compagnia assicurativa.

Ripartizione spese per la colonna di scarico

Il giudice di primo grado reputava il condominio responsabile dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c. e lo condannava al risarcimento in misura pari ad € 1.000,00, mentre rigettava la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice, in quanto in fatti sui sarebbero verificati in un periodo non coperto dalla garanzia. Avverso la sentenza veniva proposto appello dal condominio.

L'appello e la decisione del tribunale

Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, tuttavia, rigettava l'impugnazione e confermava la decisione di primo grado.

Reputava, a tal riguardo, il giudice che la pronuncia di primo grado fosse corretta e coerente con le dichiarazioni testimoniali che avevano confermato che "nell'appartamento dell'attore, e maggiormente nella camera da letto, persisteva un odore nauseabondo e malsano proveniente con ogni evidenza da una condotta fecale condominiale".

Raggiunta la prova del fatto lesivo e della sua riconducibilità al bene condominiale, consegue, secondo il Tribunale, la responsabilità contrattuale del condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c., che, secondo la giurisprudenza di legittimità ricordata dal Tribunale configura una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode (Cass. n. 456/2021).

In detta ipotesi di responsabilità - ricorda il giudice - "il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno", mentre "al custode spetta la prova c.d. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito".

Una volta che il danneggiato, quindi, ha fornito la prova del danno patito e della sua riconducibilità ad un bene condominiale, o comunque nella custodia del condominio, quest'ultimo potrà liberarsi dall'obbligo risarcitorio solo fornendo la prova di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

Il principio di diritto affermato dal giudice di merito appare assolutamente in linea con l'orientamento delle Cassazione e delle Sezioni Unite in tema di riparto dell'onere della prova, in materia di responsabilità contrattuale.

Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendo che l'attore avesse assolto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato "con tutta evidenza" sia i danni che la loro riconducibilità alla condotta fecale condominiale, ha concluso rigettando l'impugnazione, confermando la sentenza del Giudice di Pace e condannando il Condominio alle spese di lite.

Sentenza
Scarica Trib. Vallo della Lucania 6 settembre 2022 n. 611
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