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GHIRO-72

L'orario di riscaldamento

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Una collega mi ha posto una domanda e sinceramente non ho saputo rispondere, anche poiché si tratta di una situazione poco comune, direi insolita. Siamo d'accordo su quante ore massimo possono stare accesi gli impianti di riscaldamento, ma qualcuno s'è mai posto quanto sia il minimo, se c'è, per legge?

 

La domanda è quindi: esiste una legge, credo di no, oppure una sentenza che indica un tot minimo di ore di accensione per il riscaldamento?

 

La problematica nasce dal fatto che un condominio è abitato prettamente da giovani lavoratori che hanno deliberato un orario di accensione di 6 ore/giorno... ovviamente i pochi anziani presenti protestano, ma in questo caso l'assemblea è sovrana?

Se ci sono i contabilizzatori e valvole termoregolatrici, il problema non si pone, perchè ognuno si regolerà l'impianto alla temperatura che desidera, in pratica chi non vorrà lasciare accesi i radiatori quando escono per il lavoro li potranno azzerare per poi riposizionarli alla temperatura ideale al rientro, e volendo possono dotare l'impianto interno all'unità immobiliare di centralina con l'orario di accensione quando vogliono ed alla temperatura desiderata, p.es. 1/2 prima del rientro programmato a 20°

Se invece non ci sono, ma dovranno essere montate entro il 31.12.16 (tra 1 anno), Il DPR 412/93 integrato con il DPR 551/99 art. 4 comma 1 stabilisce che, durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di riscaldamento, la media delle temperature dell'aria nei diversi ambienti della singola unità immobiliare non deve superare 18°C + 2°C di tolleranza negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili e 20°C+2°C di tolleranza in tutte le altre categorie di edifici, questi valori valgono anche con i contabilizzatoti e valvole termoregolatrici.

Tullio, ha risposto a tutt'altra cosa, non rispondendo alla mia domanda: ma che fai il politico? :-)

 

A parte la battuta, la questione della contabilizzazione la conosco bene, ma la contabilizzazione NON implica l'obbligo di accendere h24, ma solo la possibilità! Per cui, anche in presenza di contabilizzazione, l'assemblea può decidere gli orari di accensione.

 

La mia domanda di origine era un'altra: ci sono dei limiti minimi di accensione per assicurare il riscaldamento (non parlo di temperatura che è altra cosa)?

Tullio, ha risposto a tutt'altra cosa, non rispondendo alla mia domanda: ma che fai il politico? :-)

 

A parte la battuta, la questione della contabilizzazione la conosco bene, ma la contabilizzazione NON implica l'obbligo di accendere h24, ma solo la possibilità! Per cui, anche in presenza di contabilizzazione, l'assemblea può decidere gli orari di accensione.

 

La mia domanda di origine era un'altra: ci sono dei limiti minimi di accensione per assicurare il riscaldamento (non parlo di temperatura che è altra cosa)?

Non sono politico, ho cercato di rispondere alla tua domanda, le norme previste non parlano di un minimo di ore ma dicono la temperatura da mantenere ed il massimo di ore, perciò si possono ridurre le ore ma non andando sotto il limite della temperatura minima garantita di 18° e 20°, se poi uno lavora vale il discorso precedente e questo indipendentemente dalle valvole e contabilizzatori.

Per quanto riguarda l'eventuale delibera, non ho mai avuto l'occasione di leggere qualche cosa riguardo la maggioranza da adottare, altrimenti l'avrei postata.

Non sono politico, ho cercato di rispondere alla tua domanda, le norme previste non parlano di un minimo di ore ma dicono la temperatura da mantenere ed il massimo di ore, perciò si possono ridurre le ore ma non andando sotto il limite della temperatura minima garantita di 18° e 20°, se poi uno lavora vale il discorso precedente e questo indipendentemente dalle valvole e contabilizzatori.

Per quanto riguarda l'eventuale delibera, non ho mai avuto l'occasione di leggere qualche cosa riguardo la maggioranza da adottare, altrimenti l'avrei postata.

L'orario massimo di accensione dipende dalla zona climatica di appartenenza.

 

L'orario minimo di accensione non è definito, ma dovrebbe essere tale da garantire una temperatura di almeno 18 °C nelle abitazioni.

 

Il riferimento è l'art. 4 del D.P.R. 74/2013.

Per info puoi vedere qui:

http://www.anaciroma.it/news-condominio/riscaldamento-condominio/395/riscaldamento-roma-2014.html

Il DPR e le zone climatiche le conosco bene! La questione dei 18° non la vedo direttamente legata anche perché in situazioni senza contabilizzazione è praticamente impossibile rispettare la legge in quanto se rispetti 18° da una parte, sicuramente da un'altra ci saranno più di 22°!

Del resto, se si dovessero rispettare 18°, l'accensione dovrebbe essere fatta anche di notte o comunque superiormente al limite di accensione di zona, in quanto è sicuro che la temperatura, quando l'impianto non è acceso, scenda sotto i 18°.

 

Quindi prendo per buona la risposta che non esistono limiti minimi... per cui, se l'assemblea decide una certa cosa, gli altri si attaccano oppure chiedono al giudice!

Il DPR e le zone climatiche le conosco bene! La questione dei 18° non la vedo direttamente legata anche perché in situazioni senza contabilizzazione è praticamente impossibile rispettare la legge in quanto se rispetti 18° da una parte, sicuramente da un'altra ci saranno più di 22°!

Del resto, se si dovessero rispettare 18°, l'accensione dovrebbe essere fatta anche di notte o comunque superiormente al limite di accensione di zona, in quanto è sicuro che la temperatura, quando l'impianto non è acceso, scenda sotto i 18°.

 

Quindi prendo per buona la risposta che non esistono limiti minimi... per cui, se l'assemblea decide una certa cosa, gli altri si attaccano oppure chiedono al giudice!

La questione è stata già dibattuta anni fa in questo Forum, e leggendo quanto avevo scritto (con altro Nick) mi accorgo che il mio parere non si è modificato;

No, la legge pone limiti massimi di orario e di periodo. Per il resto decide l'assemblea o in mancanza di decisioni assembleari e/o regolamentari l'amministratore di condominio (sulla base di un suo provvedimento ex artt. 1130-1133 c.c.). In sostanza la legge pone un obbligo di non superare determinati limiti e non un obbligo di accensione.

 

Integro perché mi era sfuggita l'ultima parte del quesito: i condòmini che ritengono la delibera di accensione illegittima in relazione alle modalità d'uso dei beni e servizi comuni possono impugnarla nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

L'orario massimo di accensione dipende dalla zona climatica di appartenenza.
Ma questo era già chiaro.

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Tanto è vero che il Il DPR 412/93 l'avevo postato nel messaggio #2

GHIRO-72 invece chiedeva se si possono rudurre le ore di riscaldamento previste come massime da quel DPR

GHIRO-72 invece chiedeva se si possono rudurre le ore di riscaldamento previste come massime da quel DPR

Esatto, chiedevo questo, ma credo che l'avvocato abbia risposto direttamente alla mia domanda iniziale.

Esatto, chiedevo questo, ma credo che l'avvocato abbia risposto direttamente alla mia domanda iniziale.
Infatti, l'avevo letto, ma in precedenza non potevo risponderti con certezza.

Comunque, ripeto deve essere garantita la temperatura prevista, anche se si riducono le ore di accensione del riscaldamento

Dal certificato energetico:

Valore KWh/m quadro necessario a garantire temperatura confort per legge (e qui il legislatore non indica i gradi... penso 18).

Moltiplicare il valore della classe energetica per i metri quadri.

Dividere il risultato per 365 ed hai i kw necessari per scaldare l'appartamento pro/die.

Col risultato ottenuto in funzione del combustibile usato ricavi quanto ore di riscaldamento necessitano per la famosa temperatura confort!

es. appartamento 70 metri classe g 238 Kw/h metro quadro

70 x 238 = 16660 kw/h

16660/365= 45.64 kw/h

Quindi se il combustile usato fornisce 10Kw al kilo/metro cubo/l'unitadimisurachevuoi 45.64:10= 4,564 ore

Senno che serve sto benedetto certificato energetico!

Dal certificato energetico:

Valore KWh/m quadro necessario a garantire temperatura confort per legge (e qui il legislatore non indica i gradi... penso 18).

Moltiplicare il valore della classe energetica per i metri quadri.

Dividere il risultato per 365 ed hai i kw necessari per scaldare l'appartamento pro/die.

Col risultato ottenuto in funzione del combustibile usato ricavi quanto ore di riscaldamento necessitano per la famosa temperatura confort!

es. appartamento 70 metri classe g 238 Kw/h metro quadro

70 x 238 = 16660 kw/h

16660/365= 45.64 kw/h

Quindi se il combustile usato fornisce 10Kw al kilo/metro cubo/l'unitadimisurachevuoi 45.64:10= 4,564 ore

Senno che serve sto benedetto certificato energetico!

Magari fosse così semplice ... nella tua analisi hai commesso almeno quattro errori . provo a risponderti più tardi comunque anche in questo caso il certificato energetico vale: >. saluti

Una classe G è definita per un consumo superiore al valore da te indicato , quindi potrebbero essere 180 come pure 250. I giorni da considerare sono quelli previsti per riscaldamento. È evidente che il fabbisogno termico sarà diverso il quindici ottobre rispetto alla metà di febbraio. . Infine il tuo calcolo non tiene conto del rendimento globale di generazione. Probabilmente un ipotetico appartamento avrebbe bisogno di zero ore fi riscaldamento in un periodo e di 25 ore in un altro

Infatti, l'avevo letto, ma in precedenza non potevo risponderti con certezza.

Comunque, ripeto deve essere garantita la temperatura prevista, anche se si riducono le ore di accensione del riscaldamento

C'è qualcosa che mi sfugge. Prima prima bisognava sottostare alla volontà assembleare e pagare il riscaldamento non necessario .poi ci è stato detto che con la contabilizzazione si poteva gestire il centralizzato come se fosse autonomo. Ora mi dite che la maggioranza può costringermi a stare al freddo , voi siete fuori. La maggioranza deve garantire il pari uso..... significa che se io voglio tenerlo acceso dalle 22 alle 06 devo poterlo fare

significa che se io voglio tenerlo acceso dalle 22 alle 06 devo poterlo fare

Purtroppo o per fortuna NON è così! Infatti io sono un fautore dell'autonomo vero... e non è vero proprio per questo motivo che il centralizzato contabilizzato è come l'autonomo... simile, ma non uguale!

Analogamente ritieni che sarebbe possibile per l'assemblea decidere a maggioranza gli orari di uso dell'ascensore? Se la legge ha previsto delle deroghe ai limiti di tempo di funzionamento è per permettere il diverso uso concesso dall'innovazione tecnologica. Secondo me l'errore che si fa è continuare a ragionare senza provvedere ad una adeguata innovazione intellettuale. Per quanto riguarda l autonomo sono veramente felice di aver trovato un compagno di viaggio

C'è qualcosa che mi sfugge. Prima prima bisognava sottostare alla volontà assembleare e pagare il riscaldamento non necessario .poi ci è stato detto che con la contabilizzazione si poteva gestire il centralizzato come se fosse autonomo. Ora mi dite che la maggioranza può costringermi a stare al freddo , voi siete fuori. La maggioranza deve garantire il pari uso..... significa che se io voglio tenerlo acceso dalle 22 alle 06 devo poterlo fare
Purtroppo e/o per fortuna non è così perchè i limiti delle ore di accensione per zone climatiche devono essere rispettati, per cui se tu dici che vale il pari uso e vuoi acceso dalle 22.00 alle 06.00, ci sarà un altro condomino che vorrà acceso dalla 06.00 alle 14.00, ed un altro che vorrà acceso dalle 14.00 alle 22.00 e se il condominio non si trova nella zona "F" ciò non è possibile, fatto salvo le eccezioni elencate nel D.P.R. n. 412/'93 (non abrogata dal D.P.R. n. 74/'13)

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Analogamente ritieni che sarebbe possibile per l'assemblea decidere a maggioranza gli orari di uso dell'ascensore?

Assolutamente no, però nel caso specifico l'assemblea può deliberare la possibilità di una chiave elettronica per l'uso selettivo. In ogni caso si tratta di altro argomento sia per questioni di inquinamento, sia per questioni di costi ben diversi.

 

Purtroppo e/o per fortuna non è così perchè i limiti delle ore di accensione per zone climatiche devono essere rispettati...

In realtà, in presenza di contabilizzazione, come ha citato DPR 74/2013, non ci sono limiti da rispettare.

In realtà, in presenza di contabilizzazione, come ha citato DPR 74/2013, non ci sono limiti da rispettare.
Credevo anche io che fosse così, ed avevo chiesto al tecnico manutentore che ha montato proprio quest'anno le termpvalvole e contabilizzatori per tutti i radiatori condominiali, e mi aveva detto di no perchè il nostro impianto non rientra nelle eccezioni previste che sono;

 

Le disposizioni relative ai periodi annuali di attivazione, alla durata giornaliera, all'orario giornaliero di attivazione degli impianti non ubicati in zona F, non si applicano:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assibilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Le disposizioni relative ai periodi annuali di attivazione, alla durata giornaliera, all'orario giornaliero di attivazione degli impianti non ubicati in zona F, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;

b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;

c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5 dell'art. 4, D.P.R. n. 74/'13, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 dell'art. 4, D.P.R. n. 74/'13.

f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, art. 4, D.P.R. n. 74/'13 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

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Quello che ha postato lo conosco... infatti alle lettere e/f rientrano in pratica tutti gli impianti dotati di termoregolazione, cioè di valvole termostatiche! Lo stesso dicasi per gli autonomi veri! Quindi confermo che non ci sono limitazione: h24 a palla... se l'assemblea delibera!

Quello che ha postato lo conosco... infatti alle lettere e/f rientrano in pratica tutti gli impianti dotati di termoregolazione, cioè di valvole termostatiche! Lo stesso dicasi per gli autonomi veri! Quindi confermo che non ci sono limitazione: h24 a palla... se l'assemblea delibera!
Sempre che negli ...

 

... impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore

... singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente; (--> Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 punto 6.)

Come vedi le sole termovalvole e contabilizzatori non sono sufficienti per deliberare le 24 ore se non ci sono i programmatori su due livelli di temperatura in ogni singola u.i.

No, questo è un errore della legge... non esiste nulla su due livelli... il livello è gestito dalle valvole termostatiche e dalla sonda esterna... chi ha scritto la legge non sapeva cosa scriveva: chiedilo ai termotecnici!!! Quindi questa dei due livelli è una falsa storia!

 

Mi dirai che magari è quasi impossibile che sia presente un sistema che spegna il generatore... ma stiamo parlando di autonomo in questo caso.

No, questo è un errore della legge... non esiste nulla su due livelli... il livello è gestito dalle valvole termostatiche e dalla sonda esterna... chi ha scritto la legge non sapeva cosa scriveva: chiedilo ai termotecnici!!! Quindi questa dei due livelli è una falsa storia!

 

Mi dirai che magari è quasi impossibile che sia presente un sistema che spegna il generatore... ma stiamo parlando di autonomo in questo caso.

Tu dici che sarà un errore della Legge ma fino a che non si modifica la legge questa è in vigore, e come ti ho detto, nella mia u.i. non c'è questo programmatore, per cui non si può deliberare l'accensione dell'impianto al di fuori di quanto previsto dalla zona del Comune dove c'è il condominio, mentre il programmatore che tu dici che non esiste è stato installato nell'appartamento di mia figlia.

 

Infatti il primo caso è il sistema centralizzato, il secondo è l'autonomo, ma tutti due casi devono avere il programmatore su due livelli.

Probabilmente quella centralina c'è perché il sistema è a distribuzione orizzontale con contatore unico per u.i., ma anche le valvole termostatiche fanno la regolazione su due livelli... comunque, come vedi le leggi sono interpretabili!

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