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mario5257

Ripartizione spese di riscaldamento dopo distacco da impianto centralizzato con contabilizzatori

Salve,

abito a Roma in un condominio che ha un impianto di riscaldamento centralizzato con

 

contabilizzatori dal quale mi sono distaccato lo scorso 2012. La gestione condominiale del

 

riscaldamento è ripartita in una quota fissa del 25% è una quota variabile del rimanente 75%. Ho

 

sempre avuto problemi con gli altri condomini e con l'Amministratore per definire la mia quota

 

parte. Dopo il distacco, con il Condominio ho sempre sostenuto di dover contribuire alle spese

 

per il mantenimento in esercizio dell'impianto ma non ai consumi che non sono più a mio carico

 

dopo il distacco e che le spese per il mantenimento in esercizio dell'impianto sono regolate

 

seguendo le tabelle millesimali di proprieta' e non dalle tabelle millesimali del riscaldamento.

 

L'Amministratore del condominio e alcuni altri condomini sostengono invece che devo partecipare

 

per la mia quota parte ai consumi del gas e dell'energia elettrica per far funzionare caldaia e

 

pompe di ricircolo includendo anche i conguagli. Inoltre un condomino molto agguerrito, immagino

 

per intimorirmi, sostiene che la regolamentazione in materia è cambiata ultimamente è che se lo

 

decide l' Assemblea può anche obbligarmi al riallaccio all'impianto centralizzato. Tra l' altro

 

le tabelle millesimali del riscaldamento di base utilizzate per il computo della quota fissa del

 

25% del riscaldamento contengono degli errori superiori al 20% e che se dovessero essere da me

 

utilizzate comporterebbero errori a mio sfavore con tale incidenza percentuale. Secondo lo stesso

 

condomino le tabelle millesimali del riscaldamento possono essere variate e redatte nuovamente

 

solo su richiesta dell' Assemblea e dopo approvazione unanime. Ho obiettato dicendo che se non mi

 

fossi distaccato dall' impianto centralizzato, vista l' entita' degli errori che per normativa

 

mi sembra siano ammessi solo se contenuti in una tolleranza inferiore al + o - 5%, avrei

 

richiesto la correzione delle tabelle millesimali del riscaldamento che tra l' altro penalizzano

 

o favoriscono gli altri condomini.

 

Mi sembra uno scenario incoerente e con assurdita' evidenti !

 

Quindi gradirei sapere l' attuale normativa in materia e sapere in che misura, secondo l' attuale

 

normativa, devo partecipare alle spese condominiali di riscaldamento da distaccato da un impianto

 

centralizzato con contabilizzatori e ripartito con una quota fissa del 25% ed una variabile a

 

consuntivo per la parte rimanente con ulteriori conguagli di gestione.

 

Inoltre gradirei sapere se devo fare qualche azione cautelativa o attendere eventuali azioni dal

 

Condominio e successivamente difendermi.

 

Grazie per l' aiuto.

 

Mario

Puoi essere esentato dalla quota fissa dei consumi (consumi involontari) SOLO se avevi fatto una PERIZIA che attesta che il tuo distacco non crea squilibri o aggravi di spesa agli altri condomini, ai sensi dell'art. 1118 c.c.

 

Senza perizia, DEVI pagare la quota dei consumi involontari, oltre naturalmente alle spese straordinarie e di messa a norma dell'impianto, in quanto ne rimani COMPROPRIETARIO!

 

Se non hai la perizia prevista dalla LEGGE, è inutile fare causa, perché PERDI!!!!!

 

Quindi, dipende TUTTO dalla presenza di una PERIZIA REDATTA A NORMA DI LEGGE.

 

Chiaramente, nessuno può obbligarti a riallacciarti, ma se non hai la PERIZIA devi pagare.

 

P.S. Per quanto riguarda le tabelle millesimali, non è chiaro che cosa intendi con un errore superiore al 20%!

La eventuale delibera con la quale ti chiederanno la partecipazione delle spese di gestione è illegittima. Se il condominio ha ritenuto in questi anni che sono trascorsi dal tuo distacco di non opporsi allo stesso è perché lo ha ritenuto coerente con i vincoli imposti dalla normativa. I nuovi criteri di ripartizione dei costi del riscaldamento richiesti da decreti successivi al tuo distacco si applicano agli utenti finali ed il distaccato non lo è. ( art. 5 comma 5 dlgs 141 / 16)

La eventuale delibera con la quale ti chiederanno la partecipazione delle spese di gestione è illegittima. Sè il condominio ha ritenuto in questi anni che sono trascorsi dal tuo distacco di non opporsi allo stesso è perché lo ha ritenuto coerente con i vincoli imposti dalla normativa. I nuovi criteri di ripartizione dei costi del riscaldamento richiesti da decreti successivi al tuo distacco si applicano agli utenti finali ed il distaccato non lo è. ( art. 5 comma 5 dlgs 141 / 16)

Dipende da quando si è distaccato.

 

Se si è distaccato DOPO il dicembre 2012, ci vuole la perizia, altrimenti deve pagare i consumi involontari o il suo distacco non e' a norma di legge (art. 1118 cc)!!!

scusate

vorrei sapere se il condomino distaccato dall'impianto di riscaldamento, deve partecipare alle spese necessarie quale i lavori per l'elettropompe inverter, l'addolcitore, lavaggio ecc.cioe i lavori necessari per permettere il montaggio dei contabilizzatori del calore.

grazie

mr

scusate

vorrei sapere se il condomino distaccato dall'impianto di riscaldamento, deve partecipare alle spese necessarie quale i lavori per l'elettropompe inverter, l'addolcitore, lavaggio ecc.cioe i lavori necessari per permettere il montaggio dei contabilizzatori del calore.

grazie

mr

Si, in base all'art. 1118 c.c. il distaccato (che non crea squilibri o aggravi di spesa agli altri condomini) deve comunque contribuire alle spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell'impianto (perché ne rimane comproprietario)!

Si, in base all'art. 1118 c.c. il distaccato (che non crea squilibri o aggravi di spesa agli altri condomini) deve comunque contribuire alle spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell'impianto (perché ne rimane comproprietario)!

 

scusate ma le spese per i lavori nella centrale ( addolcitore, pompe, lavaggio) non servono al soggetto che si è distaccato.

perché deve contribuire?

c'è una norma di riferimento o giurisprudenza di merito.

grazie

scusate ma le spese per i lavori nella centrale ( addolcitore, pompe, lavaggio) non servono al soggetto che si è distaccato.

perché deve contribuire?

c'è una norma di riferimento o giurisprudenza di merito.

grazie

Mi sembrava di essere stato chiaro.

 

La norma di riferimento e' l'articolo 1118 c.c. e dice che devi pagare!

 

Infatti, anche chi si distacca rimane COMPROPRIETARIO della caldaia e DEVE partecipare alle spese per la sua manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma!!!

Grazie della risposta.

Le spese per questi lavori relativi alle pompe, lavaggio, addolcitore, iva ecc. Devono essere ripartite con la tabella di proprieta' generale (tab. A) oppure con la tabella che il condominio ha usato fino ad oggi tabella del riscaldamento. Grazie

Tutti i commenti si riferiscono all'art. 1118 del c.c mentre, al contrario, l'art. di riferimento per le parti comuni e l'art. 1117 sostituito con legge 220/12 che dispone sulle parti comuni. Il distaccato che non usufruisce/gode neppure periodicamente del riscaldamento centralizzato non è comproprietario dell'impianto di riscaldamento e quindi non partecipa alle spese alle quali si fa riferimento a parte i consumi involontari e delle altre parti comuni come per esempio l'appartamento del portiere etc.

Tutti i commenti si riferiscono all'art. 1118 del c.c mentre, al contrario, l'art. di riferimento per le parti comuni e l'art. 1117 sostituito con legge 220/12 che dispone sulle parti comuni. Il distaccato che non usufruisce/gode neppure periodicamente del riscaldamento centralizzato non è comproprietario dell'impianto di riscaldamento e quindi non partecipa alle spese alle quali si fa riferimento a parte i consumi involontari e delle altre parti comuni come per esempio l'appartamento del portiere etc.

Mi dispiace dissentire. Ci si riferisce al 1118 poichè questo fa esplicito riferimento all'impianto di riscaldamento e precisamente alla rinuncia all'uso e non alla proprietà dello stesso .Quindi sono i consumi involontari che non devono essere pagati , mentre poichè si resta comproprietari del bene vanno corrisposti i costi per la sua manutenzione e conservazione

Mi dispiace dissentire. Ci si riferisce al 1118 poichè questo fa esplicito riferimento all'impianto di riscaldamento e precisamente alla rinuncia all'uso e non alla proprietà dello stesso .Quindi sono i consumi involontari che non devono essere pagati , mentre poichè si resta comproprietari del bene vanno corrisposti i costi per la sua manutenzione e conservazione

... se però non viene presentata la dichiarazione di non aggravio di spese per gli altri condòmini e di assenza di squilibrio dell’impianto, il distaccante sarà tenuto a pagare il consumo involontario nè più e nè meno come tutti gli altri condòmini ... come se rimanesse allacciato all’impianto ma chiudesse tutte le valvole degli elementi radianti presenti nella sua u.i.

Chi lo decide. Dove è scritto.

Il distaccato è distaccato è

Come dove è scritto .... art. 1118 cc comma 4

 

se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini

 

una dichiarazione di un tecnico abilitato DEVE essere presentata, altrimenti chiunque si potrebbe distaccare senza condizioni ...

Come dove è scritto .... art. 1118 cc comma 4

 

se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini

 

una dichiarazione di un tecnico abilitato DEVE essere presentata, altrimenti chiunque si potrebbe distaccare senza condizioni ...

Si certo hai ragione ma credo che sulla questione ci sia ancora molta confusione perchè si sta cercando di assoggettare tutti i distaccati agli obblighi previsti dal 1118.

Non solo, poi si applica a loro anche gli effetti della norma 10200.

Partiamo dal 1118 :>

La cosa significativa della frase è la virgola che precede il se, questa rende l'assenza di aggravio e di squilibrio condizione necessaria al distacco.

Se ci sono aggravi non ti puoi distaccare, questo è il punto anche perchè che senso avrebbe un distacco se continui a pagare tutto?

Ricapitolando, io ritengo che se sei distaccato da prima del 2012, conservi le condizioni con cui è avvenuto il distacco.

Se sei distaccato dopo non devi pagare nulla .

Se ti hanno concesso, dopo il 1118, il distacco senza la presenza delle condizioni previste, credo che il condominio abbia approvato una delibera annullabile, ma se nessuno ha impugnato credo e questa è una mia opinione, il distacco diventa legittimo e nulla deve essere richiesto per i consumi involontari

Tutti i commenti si riferiscono all'art. 1118 del c.c mentre, al contrario, l'art. di riferimento per le parti comuni e l'art. 1117 sostituito con legge 220/12 che dispone sulle parti comuni. Il distaccato che non usufruisce/gode neppure periodicamente del riscaldamento centralizzato non è comproprietario dell'impianto di riscaldamento e quindi non partecipa alle spese alle quali si fa riferimento a parte i consumi involontari e delle altre parti comuni come per esempio l'appartamento del portiere etc.

Assolutamente ERRATO.

 

Tu sei LIBERO di non usufruire dell'impianto di riscaldamento, ma ne RIMANI COMPROPRIETARIO.

 

Se non volevi essere comproprietario di un impianto di riscaldamento centralizzato, dovevi acquistare un appartamento in un edificio con riscaldamenti autonomi.

 

Aggiungo che se ti sei distaccato SENZA PERIZIA dopo la riforma del Condominio (art. 1118 c.c.) il tuo distacco è FUORILEGGE.

anche l'art. 1117 sostituito dalla legge 220/12 stabilisce in maniera chiara sulle parti comuni. Il distaccato o comunque chi non gode neppure periodicamente lo esclude dalla comproprietà delle parti comuni e anche dall'impianto di riscaldamento -4^ capoverso -e quindi l'art. 1118 diventa superfluo e peraltro si parla di notevole squilibrio che è piuttosto vago. Secondo il mio punto di vista basterebbe fermarsi all'interpretazione del 1117 e quindi superfluo andare oltre. Anche per una questuone di giustizia...se si è distaccati perchè partecipare ancora alle spese di un bene di cui non si ha un godimento?

 

- - - Aggiornato - - -

 

No la perizia è necessaria e deve stabilire i 2 principi elencati:1) assenza di NOTEVOLI squilibri e 2) aggravio di spese per gli altri condomini. E basta!

 

- - - Aggiornato - - -

 

il tuo non è neppure un ragionamento...io ho portato la palla e gioco altrimenti.....

1)Sul perchè ti è già stata data risposta. Sei libero di pensare quello che vuoi

2) Ok Basta, siamo tutti d'accordo. Calmati

3) Evita di ragionare a tarda ora

Un pò di articoli e richiami a sentenze che possono aiutare a fare luce sull'argomento.

Vista la situazione mi sembra ci siano non pochi grattacapi per chi ha intenzione di distaccarsi dal centralizzato.

 

--link_rimosso--

 

https://www.condominioweb.com/distacco-dallimpianto-centralizzato-e-conteggio-delle-spese.14578

 

https://sosonline.aduc.it/lettera/distacco+impianto+centralizzato+consumi+involontari_281721.php

 

https://www.condominioweb.com/impianto-riscaldamento-distacco-spese.13796

anche l'art. 1117 sostituito dalla legge 220/12 stabilisce in maniera chiara sulle parti comuni. Il distaccato o comunque chi non gode neppure periodicamente lo esclude dalla comproprietà delle parti comuni e anche dall'impianto di riscaldamento -4^ capoverso -e quindi l'art. 1118 diventa superfluo e peraltro si parla di notevole squilibrio che è piuttosto vago. Secondo il mio punto di vista basterebbe fermarsi all'interpretazione del 1117 e quindi superfluo andare oltre. Anche per una questuone di giustizia...se si è distaccati perchè partecipare ancora alle spese di un bene di cui non si ha un godimento?

 

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No la perizia è necessaria e deve stabilire i 2 principi elencati:1) assenza di NOTEVOLI squilibri e 2) aggravio di spese per gli altri condomini. E basta!

 

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il tuo non è neppure un ragionamento...io ho portato la palla e gioco altrimenti.....

OK, pensala come ti pare.

 

Se non pagherai, il condominio potrà farti inviare un'ingiunzione di pagamento, fino al pignoramento.

 

E poi lo dirai al giudice che non sei COMPROPRIETARIO dell'impianto di riscaldamento, perchè lo hai DECISO TU!!!

😂

Un pò di articoli e richiami a sentenze che possono aiutare a fare luce sull'argomento.

Vista la situazione mi sembra ci siano non pochi grattacapi per chi ha intenzione di distaccarsi dal centralizzato.

 

--link_rimosso--

 

https://www.condominioweb.com/distacco-dallimpianto-centralizzato-e-conteggio-delle-spese.14578

 

https://sosonline.aduc.it/lettera/distacco+impianto+centralizzato+consumi+involontari_281721.php

 

https://www.condominioweb.com/impianto-riscaldamento-distacco-spese.13796

Condivido i grattacapi, alimentati spesso da informazioni che dovrebbero essere attentamente studiate per non incorrere in interpretazioni sbagliate .

Spesso si citano sentenze ma senza neanche averle lette, ad esempio l'articolo del sole24ore farebbe intendere che al distaccato si deve applicare la norma 10200 ma leggendo la sentenza si nota che il giudice sentito il ctu dichiara che il distacco non crea aggravio. Chiederei a colui chè ha redatto l'articolo : come lo spieghi ??

Spesso si dice che il 1118 è in contraddizione con la norma 10200 . Io sostengo semplicemente che questa ha reso l'articolo del codice civile una delle tante leggi inutili .

Ho molti dubbi invece sulla possibilità di applicare gli effetti della 10200 a coloro che sono già distaccati ed i miei dubbi sono anche quelli di Anaci quando nel documento afferma

:

applicare la percentuale stabilita dalla delibera, dal regolamento o dalla sentenza.

L’art. 1118 comma 4 c.c.non è norma inderogabile e pertanto l’accordo (negoz

iale) scaturente dalla delibera o dal regolamento,ovvero la statuizione contenuta in una sentenza passata in giudicato (non più controvertibile) costituirebbero la fonte regolatrice del regime di spesa applicato al caso specifico.

Il condomino che si è distaccato deve pagare le spese di manutenzione e i consumi involontari perché è proprietario dell'impianto. Ma se la caldaia a gasolio viene sostituita con una a metano più piccola, in modo che il distaccato non possa più usufruirne, quali spese restano a carico del distaccato? Deve pagare tutto o solo la manutenzione e i consumi involontari o niente?

Renata DS dice:

Il condomino che si è distaccato deve pagare le spese di manutenzione e i consumi involontari perché è proprietario dell'impianto. Ma se la caldaia a gasolio viene sostituita con una a metano più piccola, in modo che il distaccato non possa più usufruirne, quali spese restano a carico del distaccato? Deve pagare tutto o solo la manutenzione e i consumi involontari o niente?

Se si acquista una caldaia più piccola di cui il distaccato non può più usufruire (volendo riallacciarsi), è chiaro che il distaccato non è più comproprietario e, quindi, non deve pagare nulla.

 

 

 

Modificato da Mosquiton

Come cambia (se cambia) la quota involontaria dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione sulla ripartizione delle spese di riscaldalmento che sancisce la suddivisione solo sul consumo realmente effettuato se il condominio è dotato di contabilizzatori?

Grazie

Ospite
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