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GHIRO-72

L'orario di riscaldamento

Con la termoregolazione si può immettere il max di ore previste per Legge. Il singolo poi si adattera' in base a sue esigenze. Una questione invece interessante è : gli appartamenti sono obbligati ad avere una temperatura minima nel singolo appartamento. Con centralizzato e valvole che succede se, in un appartamento sito all'ultimo piano e confinante con altri due sfitti che tengono le valvole sull'antigelo e spente non si raggiungono i 18 gradi previsti dalla Legge?L'assemblea può deliberare un minimo di accensione ai due sfitti per non incorrere nel cosiddetto furto di calore o è tutta fantascienza?

Qualche punto da considerare:

La legge ha il fine del risparmio energetico.

La legge come già detto impone limiti superiori e non inferiori

La norma parla di volontarietà dei consumi e un'imposizione del > mi sembra in contrapposizione con essa.

L'ipotesi da te evidenziata renderebbe quasi inutile l'uso dei contabilizzatori poichè il margine di regolazione consentirebbe solo di gestire 2 gradi

... L'assemblea può deliberare un minimo di accensione ai due sfitti per non incorrere nel cosiddetto furto di calore o è tutta fantascienza?

E' tutta fantascienza.

Immagina chi ha il riscaldamento autonomo e la casa sfitta, quindi priva di fornitura luce e gas (necessari entrambi per far funzionare la caldaia autonoma).

Dovrebbe essere obbligato a fare contratti di fornitura "non residenziali" (ad alto costo) per poter tenere riscaldato un appartamento vuoto?

E' tutta fantascienza.

Immagina chi ha il riscaldamento autonomo e la casa sfitta, quindi priva di fornitura luce e gas (necessari entrambi per far funzionare la caldaia autonoma).

Dovrebbe essere obbligato a fare contratti di fornitura "non residenziali" (ad alto costo) per poter tenere riscaldato un appartamento vuoto?

Anche a me è sembrata fantascienza. Tuttavia in Italia non si può mai sapere e dire.

Ho anche consultato un Legale il quale mi ha fatto presente che solo un'eventuale assemblea all' UNANIMITA' o Regolamento di C. contrattuale potrebbe deliberare tale questione.

Il problema sorge se la proprietà non arriva ai 18°. Io più che ordinare ai manutentori di alzare la temperatura al massimo o effettuare modifiche all'impianto non posso fare!

Il sindaco delibera giornalmente... sono circolari limitate, sono ordinanze... ritengo ad ogni modo che tali si limitano ad determinare il massimo ed eventualmente l'opportunità di un minimo, non l'obbligo. Ritorniamo al discorso iniziale: opportunità!

 

Non è come dici tu sul programmatore, nel senso che se l'impianto è acceso h24, non è che se io ho il programmatore e lo tengo sempre spento, pago zero... purtroppo pago le perdite, quindi ho il motivo per non farlo accendere h24... meno è acceso, meno perdite pago perché non è un vero autonomo! Ad ogni modo sarebbe una follia tenere accesi i riscaldamento tre le 24:00 e le 5:00... quando si dorme la casa non deve essere calda... questione di salute.

Vuoi vedere che alla fine i centralizzati consumano veramente meno degli autonomi? Si lascia spento l'impianto così da farlo certamente consumare poco..... A questo proprio non avevo pensato.....

Si, però, ha dimenticato di dire che il limite per fasce climatiche NON è valido per chi ha un sistema di contabilizzazione (in tal caso, la caldaia si può tenere accesa anche più ore, dato che ognuno gestirà le valvole a proprio piacimento)!!!

Non è sempre possibile questo, anzi è spesso difficile la gestione h24 perché gli impianti non sono dotati di regolazione su due livelli... in ogni caso, esulava dalla discussione.

Non è sempre possibile questo, anzi è spesso difficile la gestione h24 perché gli impianti non sono dotati di regolazione su due livelli...
Infatti è quello che mi ha riferito il tecnico quando hanno montato i contabilizzatori e valvole termo regolatrici, alla mia domanda, - ora si avrà la possibilità di tenere accesa la caldaia 24 ore al giorno?
Infatti è quello che mi ha riferito il tecnico quando hanno montato i contabilizzatori e valvole termo regolatrici, alla mia domanda, - ora si avrà la possibilità di tenere accesa la caldaia 24 ore al giorno?

Anch'io all'inizio ero convinto che si potesse fare, ma a quanto pare servono dei dispositivi particolari e la centralina di livello deve essere sigillata! Poi vorrei sapere chi la sigilla!!!

Infatti è quello che mi ha riferito il tecnico quando hanno montato i contabilizzatori e valvole termo regolatrici, alla mia domanda, - ora si avrà la possibilità di tenere accesa la caldaia 24 ore al giorno?
Anch'io all'inizio ero convinto che si potesse fare, ma a quanto pare servono dei dispositivi particolari e la centralina di livello deve essere sigillata! Poi vorrei sapere chi la sigilla!!!

In realtà, non mi riferivo necessariamente a 24H al giorno, molti la tengono accesa 16H o 18H al giorno (per esempio dalle 5:00 alle 23:00), lasciando una pausa di 'riposo' per la caldaia!!!

La caldaia non si spegne mai, resta acccesa dal 15 ottobre al 15 aprile in fascia E. É la valvola a tre o quattro vie che chiude la mandata dell'acqua calda, rendendo frddi i caloriferi. Tutto è comandata da una centralina climatica che regola la temperatura di mandata in funzione della temperatura estena.

Anch'io all'inizio ero convinto che si potesse fare, ma a quanto pare servono dei dispositivi particolari e la centralina di livello deve essere sigillata! Poi vorrei sapere chi la sigilla!!!
Premetto non sono un termotecnico e non so chi può sigillare, però la risposta sui due livelli l'ho trovata qui, ma non dice chi è l'addetto alla sigillatura;

 

Le disposizioni relative ai periodi annuali di attivazione, alla durata giornaliera, all'orario giornaliero di attivazione degli impianti non ubicati in zona F, non si applicano:

...

e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 dell'art. 4, D.P.R. n. 74/'13.

f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

--link_rimosso--

La caldaia non si spegne mai, resta acccesa dal 15 ottobre al 15 aprile in fascia E. É la valvola a tre o quattro vie che chiude la mandata dell'acqua calda, rendendo frddi i caloriferi. Tutto è comandata da una centralina climatica che regola la temperatura di mandata in funzione della temperatura estena.
Se non ci sono le condizioni sopra dette non si può tenere acceso 24/24, ma si può/deve tenere acceso secondo la fascia della zona climatica prevista dal D.P.R. n. 412/'93 (non abrogata dal D.P.R. n. 74/'13), ovviamente nelle ore non previste non si spegne l'impianto ma lo si tiene in stand by, così mi è stato riferito dal termo-tecnico
avv. A. Gallucci dice:

No, la legge pone limiti massimi di orario e di periodo. Per il resto decide l'assemblea o in mancanza di decisioni assembleari e/o regolamentari l'amministratore di condominio (sulla base di un suo provvedimento ex artt. 1130-1133 c.c.). In sostanza la legge pone un obbligo di non superare determinati limiti e non un obbligo di accensione.

 

Integro perché mi era sfuggita l'ultima parte del quesito: i condòmini che ritengono la delibera di accensione illegittima in relazione alle modalità d'uso dei beni e servizi comuni possono impugnarla nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

buonasera AVV. il mio condominio si trova a 1200 metri Zona F può l'assemblea limitarmi con una delibera il periodo di accensione del riscaldamento centralizzato ? sicuro di una sua gradita risposta la saluto.

Cesare1947 dice:

buonasera AVV. il mio condominio si trova a 1200 metri Zona F può l'assemblea limitarmi con una delibera il periodo di accensione del riscaldamento centralizzato ? sicuro di una sua gradita risposta la saluto.

la legge pone obbliga i  limiti massimi di orario d accensione e di periodo, ma l'assemblea potrebbe anche decidere di limitare detto periodo.

avv. A. Gallucci dice:

No, la legge pone limiti massimi di orario e di periodo. Per il resto decide l'assemblea o in mancanza di decisioni assembleari e/o regolamentari l'amministratore di condominio (sulla base di un suo provvedimento ex artt. 1130-1133 c.c.). In sostanza la legge pone un obbligo di non superare determinati limiti e non un obbligo di accensione.

 

Integro perché mi era sfuggita l'ultima parte del quesito: i condòmini che ritengono la delibera di accensione illegittima in relazione alle modalità d'uso dei beni e servizi comuni possono impugnarla nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

buonasera AVV. il mio condominio si trova a 1200 metri Zona F può l'assemblea limitarmi con una delibera il periodo di accensione del riscaldamento centralizzato ? sicuro di una sua gradita risposta la saluto.

La Cassazione civile a Sezioni Unite, con sentenza 4806 del 7 marzo 2005, è intervenuta a comporre il contrasto insorto in seno alla seconda sezione in materia di nullità ed annullabilità delle deliberazioni condominiali.

In primo luogo la Corte ha affermato che sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto.   Scusate la mia ignoranza se la delibera  dell'assemblea va a incidere sui diritti individuali sulle cose e SUI SERVIZI COMUNI la delibera è nulla?

Cesare1947 dice:

 Scusate la mia ignoranza se la delibera  dell'assemblea va a incidere sui diritti individuali sulle cose e SUI SERVIZI COMUNI la delibera è nulla?

questo è un altro discorso, l'assemblea può deliberare l'orario, ma i  i condomini che ritengono la delibera di accensione illegittima possono impugnarla nei termini previsti dalla legge

quindi a tuo giudizio è possibile tale nullità che logicamente dovrà essere un giudice a dirlo

Cesare1947 dice:

quindi a tuo giudizio è possibile tale nullità che logicamente dovrà essere un giudice a dirlo

a mio giudizio la delibera sarebbe annullabile e non nulla e comunque la nullità della stessa dovrebbe essere dichiarata da un giudice, previa opposizione da chi ritiene illegittima la decisione assembleare nel termine di 30 gg.

Cesare1947 dice:

ma se incide sulle cose e i servizi comuni come affermato dalla cassazione?

Cesare1947 dice:

In primo luogo la Corte ha affermato che sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto. 

non mi sembra questo il caso per considerare una delibera completamente Nulla. Infatti si tratta di una decisione presa dalla maggioranza dei condomini che può anche essere opposta da chi non è d'accordo. 

Cesare1947 dice:

 Scusate la mia ignoranza se la delibera  dell'assemblea va a incidere sui diritti individuali sulle cose e SUI SERVIZI COMUNI la delibera è nulla?

Orario di accensione del riscaldamento e decisioni dell'assemblea:se la forma della delibera è corretta, il giudice non può sindacare il merito della scelta

Orario accensione Nel condominio in cui abito l’assemblea ha deciso uno strano orario di accensione del riscaldamento, che cosa posso fare? La parola strano è un eufemismo. Capita spesso, agli amministratori ed agli addetti ai lavori imbattersi in domande del genere. Dal punto di vista legale, ossia dalla posizione di un avvocato che deve dare risposta al condomino che si ritiene danneggiato dalla decisione assembleare, la strada è molto stretta. Detto diversamente: se l’assemblea ha assunto la decisione in merito all’orario di accensione del riscaldamento con le maggioranze prescritte dalla legge, quella deliberazione dev’essere considerata legittima. Perché, giustamente, potrebbe chiedere il condomino. La risposta è semplice: l’assemblea è sovrana e il giudice chiamato a verificare la legittimità delle decisioni dell’assise non può mai entrare nel merito delle stesse, insomma il suo controllo deve limitarsi ai requisiti formali (rispetto quorum costitutivi e deliberativi, convocazione, ecc.). In questo contesto, il Tribunale di Savona, nel mese di agosto del 2012, ha dato giustizia proprio in un caso riguardante l’orario di accensione del riscaldamento. Nella causa il condomino lamentava che l’impianto centralizzato funzionasse troppo la sera e troppo poco la mattina. Il tribunale non ha accolto le lamentele dell’attore. Si legge nella sentenza che quand' anche, comunque, fosse stata provata una diminuzione delle temperature nel corso delle mattinate, risulta evidente che, nella gestione del servizio condominiale, le esigenze dell' attore devono essere necessariamente contemperate con quelle degli altri condomini, tutti proprietari di appartamenti ad uso abitativo. Conseguentemente, la scelta discrezionale della maggioranza della distribuzione giornaliera delle dodici ore di riscaldamento non può configurarsi quale fatto illecito valutabile ai fini della responsabilità aquiliana. Tale scelta, infine, non può neppure essere sindacata nel merito (cfr. Cassazione civile, Sez. 2, n. 5889 del 20/04/2001: Il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché Riscaldamentoin tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante (Trib. Savona 13 agosto 2012). A questo punto è bene comprendere quali siano le maggioranze necessarie a regolamentare l’uso delle cose comuni e quindi anche l’orario di accensione del riscaldamento. A parere di chi scrive è sempre necessario il consenso della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi, in quanto questo è il quorum previsto per la disciplina dell’uso delle cose comuni in relazione al regolamento condominiale. Siccome il regolamento dev’essere approvato dall’assemblea, perché la disciplina dell’uso delle cose comuni dovrebbe essere deliberato con due maggioranze diverse a seconda che sia deciso da una delibera normale o per via regolamentare?

Avv. Alessandro Gallucci

JOSEFAT dice:

Conseguentemente, la scelta discrezionale della maggioranza della distribuzione giornaliera delle dodici ore di riscaldamento non può configurarsi quale fatto illecito valutabile ai fini della responsabilità aquiliana.

Non lo dici tu, riferisci un parere del peraltro stimatissimo avv.Gallucci.

Ma in questa discussione siamo fuori tema: non si tratta di deliberare la distribuzione delle ore (12-14-...) consentite dal DPR (come nel parere citato) ma di stabilire se sia consentito deliberare a maggioranza una riduzione delle ore giornaliere (esempio 7 anziché 12).

A mio parere non dovrebbe essere consentito (sottolineo "dovrebbe") essendo evidentemente quel quantitativo di ore quello valutato tecnicamente adeguato alle singole zone climatiche: riducendo le ore si dovrebbe presumere che la giusta temperatura (circa 20°) non potrebbe essere garantita in ogni u.i.

 

Poi si è riaccesa la discussione sulla liceità di accensione e riscaldamento H24: lo stesso argomento era già stato discusso anche in altro post nel mese di febbraio ( --link_rimosso-- ) e già allora era emerso che il DPR 16 aprile 2013, n. 74, tutt'ora in vigore dal 12/07/2013 e pertanto non incompatibile con la normativa UNI10200, detta regole precise:  
- valori massimi della temperatura ambiente da ottenere e mantenere con accorgimenti che non comportino spreco di energia

- limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni comprese (zona F esclusa) tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno

- al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria

- poi, al comma 6 recita che dette disposizioni no si applicano per:

e) impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purche' il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo; 
    f) impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore; 
    g) impianti termici per singole unita' immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonche' lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessita' dell'utente.

 

NOTA: il programmatore 'a due livelli' si intende nel singolo appartamento.
Se la distribuzione è orizzontale (un collettore per ogni appartamento) e non a colonne, ogni appartamento può avere il suo termostato e il suo contacalorie che controlla la valvola sul collettore di appartamento.  
Se invece la distribuzione è a colonne non si può fare se non con valvole elettroniche specifiche sui singoli radiatori.
In ogni caso sono imposti dispositivi "piombati" controllabili e verificabili che certifichino le singole temperature interne.
Con le valvole termostatiche standard si ottiene solo il controllo (un livello) della temperatura massima.

 

A "dispetto" (non rispetto) del DPR esistono uffici comunali "controllo impianti termici" che ne applicano le disposizioni in modo "elastico" e arbitrario autorizzando accensione e riscaldamento H24 (a temperatura ridotta nelle ore oltre quelle stabilite per la zona).

 

Modificato da marcog
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Cesare1947 dice:

buonasera AVV. il mio condominio si trova a 1200 metri Zona F può l'assemblea limitarmi con una delibera il periodo di accensione del riscaldamento centralizzato ? sicuro di una sua gradita risposta la saluto.

Buonasera,

mi permetto di inserire un diverso punto di vista.

L’impianto di riscaldamento è oggetto di intervento delle leggi sul risparmio energetico, quindi ha un responsabile per l’esercizio  e la manutenzione che me decide il funzionamento in funzione delle cogenti regole tecniche.

Il tutto nell’ottica del raggiungimento del massimo rendimento d’impianto, teso a limitare il consumo di energia,

Detta figura deve avere un adeguato livello tecnico per ottemperare alle normative in essere.

Questo "personaggio" catalizza le responsabilità sull'esercizio e la manutenzione del'impianto termico...... e ne risponde per le  sanzioni applicate dall'Ente controllore competente!

L’assemblea può proporre degli orari, ma il responsabile, o Terzo Delegato, ha l’ultima parola perché deve considerare le regole di risparmio energetico.

Se così non fosse l’impianto di riscaldamento sarebbe oggetto di controllo da parte dell’assemblea che sicuramente non ha preparazione  per gestire il sistema edificio-impianto nell’ottica del risparmio energetico come da cogenti normative.

I limiti di attivazione impianto indicati dal DPR sono quelli massimi, l’assemblea può chiedere siano diminuiti, ma non ha voce in capitolo per l’aumento.

L’aumento degli orari può essere deciso dal Comune e comunque sottoposto al vaglio del Responsabile, che può applicarlo o meno in funzione del sistema edificio-impianto in essere.

Nel post in esame si parla di Zona F, quindi con periodo di attivazione massimo di ore 24 giornaliere.

 

Se poi la zona d'impianto è Busto Arsizio (Provincia di Varese) vige DGR 3965/15 che identifica in modo chiarissimo le figure di responsabilità.

Modificato da Nanojoule
marcog dice:

NOTA: il programmatore 'a due livelli' si intende nel singolo appartamento.
Se la distribuzione è orizzontale (un collettore per ogni appartamento) e non a colonne, ogni appartamento può avere il suo termostato e il suo contacalorie che controlla la valvola sul collettore di appartamento.  
Se invece la distribuzione è a colonne non si può fare se non con valvole elettroniche specifiche sui singoli radiatori.
In ogni caso sono imposti dispositivi "piombati" controllabili e verificabili che certifichino le singole temperature interne.
Con le valvole termostatiche standard si ottiene solo il controllo (un livello) della temperatura massima.

ottimo!

 

marcog dice:

A "dispetto" (non rispetto) del DPR esistono uffici comunali "controllo impianti termici" che ne applicano le disposizioni in modo "elastico" e arbitrario autorizzando accensione e riscaldamento H24 (a temperatura ridotta nelle ore oltre quelle stabilite per la zona).

Il problema verrà sollevato a dette autorità che, in contrapposizione alla normativa nazionale, dovranno giustificare quanto da loro fatto.

(...faccio presente che nelle ultime news delle stesse si dichiara che il controllo deve essere sulla temperatura ambiente........non più sul regolatore centrale....)

Modificato da Nanojoule
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