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Superbonus e altri bonus edilizi: nel Decreto 14 febbraio del Mite il tetto degli importi massimi agevolabili per le asseverazioni di congruità

I nuovi costi si applicano alla tipologia di beni individuata dall'Allegato A
Redazione Condominioweb 

È stato pubblicato ieri, nell'edizione di serie generale della Gazzetta n. 63 del 16-03-2022, il Decreto 14 febbraio del Ministero della Transizione Ecologica con allegata la tabella con la definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, da indicare nelle asseverazioni necessarie per la fruizione del Superbonus 110% e degli altri bonus istituiti nell'ambito dei lavori di edilizia.

Il nuovo Decreto del Mite fissa i tetti massimi - non omnicomprensivi - specifici agevolabili da considerare nelle asseverazioni della congruità delle spese per gli interventi agevolati al 110% e per gli interventi legati ai bonus edilizi "minori".

In particolare, i nuovi costi si applicano alla tipologia di beni individuata dall'Allegato A per la realizzazione degli interventi ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio delle opzioni alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Le diverse voci riguardanti le tipologie di intervento riportate nell'Allegato A (insieme alle relative spese specifiche massime ammissibili) sono:

  • riqualificazione energetica
  • strutture opache orizzontali: isolamento coperture
  • strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
  • strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
  • sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
  • installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione
  • impianti a collettori solari
  • impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (quando l'intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente)
  • impianti con micro-cogeneratori
  • impianti con pompe di calore (quando l'intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente)
  • impianti con sistemi ibridi (solo se l'intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente)
  • impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (nei casi in cui l'intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente)
  • impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore
  • installazione di tecnologie di building automation.

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni (cioè dai massimali sono esclusi l'Iva, gli oneri professionali e i costi di posa in opera).

I massimali, che saranno rivisti annualmente (dal 2023)

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (il Decreto entra il vigore il 15 aprile) cioè dal 16 aprile in poi.

Per le tipologie di intervento non ricomprese nell'allegato A, l'asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

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Scarica Decreto Mite 14 febbraio 2022
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