L'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), precisa che si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Sono ad essi equiparati, inoltre, i contratti di sublocazione e di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso, sempreché siano stipulati da persone fisiche, direttamente o tramite intermediari immobiliari.
Il comma 4 dello stesso articolo 4 precisa che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi agli affitti brevi conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui sopra è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (da 250 a 2mila euro).
La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve, sulla base di un provvedimento del 12 luglio 2017, comunicano all'Agenzia delle Entrate quanto segue:
- il nome, cognome e codice fiscale del locatore
- la durata del contratto,
- l'importo del corrispettivo lordo
- l'indirizzo dell'immobile.
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, del 17 marzo 2022, è stato modificato il precedente provvedimento del 12 luglio 2017, prevedendo le seguenti modifiche:
a) I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, residenti e non residenti nel territorio dello Stato comunicano, attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate, i seguenti dati:
- il nome, il cognome, e il codice fiscale del locatore
- la durata del contratto
- l'indirizzo dell'immobile locato,
l'importo del corrispettivo lordo ma anche
- l'anno di locazione
- i dati catastali dell'immobile locato (ecco la novità).
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
b) Le modalità di trasmissione sono definite nelle nuove specifiche tecniche allegate al provvedimento (allegato A), che ne costituiscono parte integrante e che dovranno essere utilizzate a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all'anno 2021.
Eventuali modifiche alle specifiche tecniche verranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate, dandone preventiva comunicazione.
c) L'indicazione dei dati catastali, facoltativa in fase di prima applicazione, sarà obbligatoria a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all'anno 2023.