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Bonus edilizi, visti e asseverazioni: uno schema orientativo dopo la rivoluzione del decreto anti-frodi

In allegato il nuovo modello di comunicazione opzione per contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o cessione del credito e relative istruzioni.
Giuseppe Bordolli 
15 Nov, 2021

Molti condomini e amministratori consapevolmente si sono rivolti ad imprese e general contractor con l'intento di fruire dei bonus edilizi arrivando ad accettare consistenti maggiorazioni del prezzo delle opere appaltate.

In altre parole tutti i soggetti coinvolti hanno accettato o stavano per accettare proposte con prezzi lievitati contenenti costi occulti costituenti il corrispettivo necessario per ricevere lo sconto in fattura.

Questo fenomeno nelle ultime settimane si è accentuato perché i condomini prima della fine dell'anno volevano approfittare della situazione favorevole creatasi a seguito del parere della Direzione Regionale Liguria dell'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 903-521/2021 (che ha ricevuto conferme in parlamento) secondo cui un condominio, indipendentemente dallo stato di completamento o di avanzamento dei lavori previsti, può aver diritto allo sconto in fattura per i pagamenti effettuati entro l'anno.

L'entusiasmo dei condomini e degli amministratori (gravati da pratiche estenuanti e dall'esito incerto) che finalmente vedevano la luce in fondo al tunnel è durato poco.

Come noto infatti il D.L. n. 157 dell'11 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2021 e fortemente voluto da Mario Draghi, ha predisposto controlli severi per tutti i bonus edilizi; lo scopo è chiarissimo: contrastare comportamenti fraudolenti in relazione alla fruizione, diretta o tramite cessione del credito/sconto in fattura, di alcuni dei crediti d'imposta e delle detrazioni spettanti per lavori edilizi.

Viene previsto un nuovo sistema di controllo dei crediti da parte dell'Agenzia delle Entrate che potrà sospendere, fino a trenta giorni, l'efficacia delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate che presentano profili di rischio (le procedure di controllo sono demandate a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell'Agenzia delle Entrate).

In ogni caso - ed è questa la dolorosa novità per i condomini - non solo è stato imposto il visto di conformità, anche per fruizione diretta del superbonus, tramite detrazione nella dichiarazione dei redditi, ma per l'utilizzo con cessione del credito e sconto in fattura di tutte le altre agevolazioni, compreso il bonus facciate "solo estetico", è richiesto visto di conformità e asseverazione della congruità di prezzi.

Come è noto, il decreto anti-frodi, per espressa previsione normativa, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cioè il 12 novembre 2021).

L'ambito di applicazione del decreto anti-frodi

Alla luce del nuovo provvedimento, già in vigore, bisogna chiarire subito che i bonus edilizi che attualmente richiedono l'obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi sono i seguenti:

  • recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a-b, TUIR);
  • efficienza energetica (art. 14, D.L. n. 63/2013);
  • adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013 e art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020);
  • bonus facciate, cioè recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019);
  • installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera h, TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119, D.L. n. 34/2020);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013 e art. 119, comma 8, D.L. n. 34/2020).

Il visto di conformità e congruità dei prezzi

I soggetti che potranno apporre questi nuovi visti di conformità sono gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro nonché i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 241/1997 (CAF).

Inoltre il tecnico abilitato deve garantire che i costi per tipologia di intervento siano inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni o dalle province autonome competenti, o, in alternativa, sui "Prezzi informativi dell'edilizia" pubblicati dalla casa editrice DEI, Tipografia del Genio Civile.

Si ricorda che i tecnici abilitati alle asseverazioni sono quelli autorizzati alla progettazione di edifici e impianti: architetti, ingegneri, geometri che devono firmare i documenti in cui si certifica che il progetto è rispondente alle normative.

In caso di asseverazioni errate o mendaci il tecnico, con la propria condotta, danneggerebbe i richiedenti e quindi potrebbe risultare soggetto a pesanti sanzioni penali e amministrative.

La normativa stabilisce perciò che, ai fini del rilascio delle asseverazioni, il tecnico abilitato sottoscriva e alleghi una polizza RC PROFESSIONALE che sia stipulata a proprio nome; stipulata esclusivamente per le finalità di cui al D.L. 34/2020; preveda un massimale adeguato al numero delle asseverazioni e comunque non inferiore a 500.000€.

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